Guida pratica

Come redigere la richiesta al PM di impugnazione ex art. 572 c.p.p. con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La richiesta al Pubblico Ministero affinché proponga impugnazione rappresenta uno strumento di impulso processuale fondamentale per i soggetti danneggiati dal reato. Questa guida illustra come strutturare l'istanza motivata per sollecitare l'intervento del magistrato inquirente.

In sintesi

L'art. 572 c.p.p. disciplina il potere della parte civile e della persona offesa di presentare una richiesta motivata al Pubblico Ministero per l'impugnazione di una sentenza. Poiché l'accoglimento della sollecitazione è rimesso alla discrezionalità dell'organo d'accusa, l'atto deve essere redatto con rigore tecnico, evidenziando vizi di legittimità o di merito che il PM possa fare propri. L'istanza deve intervenire necessariamente entro i termini previsti per l'impugnazione della Procura, garantendo al magistrato il tempo per valutarne la fondatezza.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica della legittimazione e dei termini

    Accertare innanzitutto che il richiedente rivesta la qualifica di parte civile o di persona offesa dal reato. È fondamentale agire tempestivamente: la richiesta deve essere depositata prima della scadenza dei termini di impugnazione ordinari spettanti al Pubblico Ministero. edit.legal aiuta a calcolare correttamente i termini ex art. 585 c.p.p., considerando il tempo necessario al magistrato per esaminare l'istanza e redigere i propri motivi di gravame.

  2. 2.

    Analisi della sentenza e individuazione dei vizi

    Procedere a un'analisi critica della sentenza di primo o secondo grado. Occorre individuare specifici vizi di motivazione, violazioni di legge o l'errata valutazione di prove decisive. La richiesta non deve essere una generica lamentela, ma un'esposizione tecnica che dimostri l'ingiustizia della decisione. L'obiettivo è fornire al PM un canovaccio argomentativo solido che faciliti la sua decisione di impugnare nell'interesse della giustizia.

  3. 3.

    Struttura e requisiti formali della richiesta

    L'atto deve contenere l'intestazione all'ufficio del Pubblico Ministero competente, l'indicazione del procedimento (numero RGNR e RG DIB) e della sentenza oggetto di censura. Sebbene la norma parli di richiesta motivata senza imporre i rigidi schemi dell'art. 581 c.p.p., è buona prassi seguire una struttura ordinata: premesse in fatto, motivi di diritto e conclusioni specifiche sui capi della sentenza da impugnare.

  4. 4.

    Rapporto tra interessi civili e pretesa punitiva

    Qualora la richiesta provenga dalla parte civile, è opportuno chiarire perché l'impugnazione del PM sia necessaria oltre all'eventuale appello autonomo della parte civile ex art. 576 c.p.p. Bisogna evidenziare come i vizi della sentenza incidano sulla responsabilità penale dell'imputato, poiché il PM impugna per l'accertamento del reato e l'applicazione della pena. edit.legal suggerisce come bilanciare questi profili per rendere l'istanza più persuasiva agli occhi dell'organo requirente.

  5. 5.

    Deposito e adempimenti successivi

    Il deposito deve avvenire presso la segreteria del Pubblico Ministero che ha esercitato le funzioni nel grado di giudizio conclusosi con la sentenza. Si raccomanda l'invio tramite PEC o il deposito fisico con timbro di ricezione per avere certezza della data. Dopo il deposito, è utile monitorare se il PM abbia effettivamente presentato l'atto di impugnazione, poiché in caso di inerzia, la parte civile o l'offeso non dispongono di strumenti di coercizione diretti.

Base giuridica: Art. 572 c.p.p.Art. 576 c.p.p.Art. 581 c.p.p.Art. 585 c.p.p.Art. 121 c.p.p.

Errori da evitare

  • Deposito della richiesta dopo la scadenza del termine previsto per il Pubblico Ministero.
  • Mancata indicazione specifica dei punti della sentenza che si desidera impugnare.
  • Utilizzo di un tono eccessivamente polemico anziché di un'argomentazione tecnica e giuridica.
  • Confusione tra la richiesta ex art. 572 c.p.p. e l'impugnazione autonoma della parte civile per i soli interessi civili.

Domande frequenti

Il Pubblico Ministero è obbligato a motivare l'eventuale diniego alla richiesta?

No, il Pubblico Ministero non ha l'obbligo di emettere un provvedimento formale di diniego né di motivare la scelta di non accogliere la sollecitazione proveniente dalla parte civile o dall'offeso.

La persona offesa non costituita parte civile può presentare la richiesta?

Sì, l'art. 572 c.p.p. riconosce espressamente tale facoltà sia alla parte civile che alla persona offesa, indipendentemente dalla costituzione in giudizio.

Cosa accade se la richiesta viene presentata l'ultimo giorno utile per l'impugnazione?

Sebbene formalmente ammissibile, una richiesta tardiva rischia di essere inutile poiché il PM potrebbe non avere il tempo materiale per redigere e depositare l'atto di impugnazione proprio.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Cosa automatizza edit.legal

  • —Sintesi automatica dei capi e dei punti della sentenza per individuare incongruenze logiche.
  • —Generazione di bozze motivate basate sui precedenti orientamenti dell'ufficio di Procura di riferimento.
  • —Controllo automatico dei termini di impugnazione del PM basato sulla data di deposito della motivazione.
  • —Supporto nella distinzione tra motivi per interessi civili e motivi finalizzati alla pretesa punitiva.

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