Guida pratica

Come redigere istanza di restituzione delle cose sequestrate ex art. 323 c.p.p. con l'AI

3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

L'istanza di restituzione basata sull'art. 323 c.p.p. interviene quando il sequestro preventivo perde efficacia a seguito di una sentenza di proscioglimento o di un provvedimento di archiviazione. edit.legal permette di strutturare questo atto in modo rapido, collegando gli estremi della decisione definitiva ai beni originariamente vincolati.

In sintesi

L'istanza ex art. 323 c.p.p. mira a ottenere la restituzione delle cose sequestrate quando viene meno il presupposto cautelare, tipicamente a causa di una sentenza di proscioglimento, non luogo a procedere o decreto di archiviazione. Sebbene la norma preveda la perdita di efficacia automatica, il deposito di un'istanza formale è necessario per sollecitare il provvedimento di restituzione materiale dei beni e la cancellazione di eventuali trascrizioni nei pubblici registri.

I passaggi

  1. 1.

    Verifica della causa di inefficacia

    Il primo passo consiste nell'accertare che si sia verificata una delle condizioni previste dall'art. 323 c.p.p., ovvero una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ancorché soggetta a impugnazione, o un decreto di archiviazione. È necessario recuperare copia conforme del provvedimento che ha definito il procedimento penale, verificando che non sia stata disposta la confisca obbligatoria, la quale precluderebbe la restituzione automatica ex lege dei beni.

  2. 2.

    Individuazione dell'autorità competente

    L'istanza va indirizzata al giudice che ha emesso il provvedimento che ha definito la fase o il grado di giudizio. Se il procedimento è stato archiviato, il giudice competente è il GIP, Giudice per le Indagini Preliminari. Se la decisione è intervenuta in dibattimento, l'istanza va rivolta al Tribunale o alla Corte che ha pronunciato la sentenza. In fase di esecuzione, la competenza spetta al Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.

  3. 3.

    Descrizione analitica dei beni sequestrati

    Nell'atto occorre richiamare con precisione il decreto di sequestro preventivo originario e il relativo verbale di esecuzione. Bisogna elencare dettagliatamente i beni mobili, immobili o le disponibilità finanziarie di cui si chiede la restituzione. In caso di beni immobili, è fondamentale indicare i dati catastali e richiedere espressamente l'ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro presso i competenti uffici della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

  4. 4.

    Legittimazione del richiedente e diritti dei terzi

    L'istanza può essere presentata dall'indagato, dall'imputato o da un terzo avente diritto alla restituzione. Se il bene appartiene a un soggetto diverso dall'imputato, edit.legal suggerisce di allegare prova della titolarità (es. visura camerale o atto di compravendita). Il giudice deve verificare che non vi siano dubbi sulla proprietà, poiché in caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, la questione va rimessa al giudice civile ai sensi dell'art. 263 c.p.p.

  5. 5.

    Deposito e gestione del rito camerale

    L'istanza deve essere depositata telematicamente tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP) o via PEC, a seconda delle specifiche del distretto. Una volta depositata, il giudice provvede solitamente con decreto in camera di consiglio senza formalità. Qualora sorgano contestazioni sulla spettanza dei beni o sulle modalità di restituzione, il procedimento può assumere le forme dell'incidente di esecuzione, garantendo il contraddittorio tra le parti e il Pubblico Ministero.

Base giuridica: Art. 323 c.p.p.Art. 321 c.p.p.Art. 263 c.p.p.Art. 676 c.p.p.Art. 128 disp. att. c.p.p.

Errori da evitare

  • Indirizzare l'istanza al Pubblico Ministero invece che al Giudice dopo che l'azione penale è stata esercitata.
  • Dimenticare di chiedere l'ordine di cancellazione delle trascrizioni nei pubblici registri per i beni immobili.
  • Mancata allegazione della prova della titolarità del bene in caso di istanza presentata da un terzo non indagato.
  • Confondere la restituzione ex art. 323 (automatica) con l'istanza di riesame (basata sul merito della misura).

Domande frequenti

Cosa succede se la sentenza di proscioglimento viene impugnata dal PM?

Ai sensi dell'art. 323 comma 1 c.p.p., il sequestro perde efficacia immediatamente con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se il provvedimento non è ancora passato in giudicato o è oggetto a impugnazione.

È possibile chiedere la restituzione se è stata disposta la confisca?

No, la perdita di efficacia del sequestro ex art. 323 c.p.p. non opera per le cose delle quali è stata disposta la confisca. In tal caso, occorre impugnare il capo della sentenza relativo alla confisca.

Chi paga le spese di custodia dei beni sequestrati?

Le spese di custodia e conservazione sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 102-bis e segg. disp. att. c.p.p.), a cui si rimanda per la casistica specifica.

Avv. Federico Papa
Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa·ICAMContenuto redatto con il supporto dell'AI e sottoposto a verifica redazionale sulle fonti. Nonostante i controlli, possono residuare imprecisioni: segnalazioni e richieste di rettifica sono benvenute. Segnala una rettifica

Cosa automatizza edit.legal

  • —edit.legal estrae automaticamente i dati catastali e i riferimenti dei verbali di sequestro caricati.
  • —L'AI verifica la corrispondenza tra il dispositivo della sentenza e le ipotesi di inefficacia dell'art. 323 c.p.p.
  • —Generazione automatica delle richieste di cancellazione delle trascrizioni per beni registrati.
  • —Suggerimento della corretta autorità giudiziaria destinataria in base alla fase procedurale rilevata.

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