Guida pratica
Come redigere l'atto di impugnazione ex art. 568 c.p.p. con l'AI
3 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
L'art. 568 c.p.p. stabilisce le regole generali sulle impugnazioni penali, sancendo i principi di tassatività e interesse ad agire. La corretta redazione dell'atto è il presupposto indispensabile per superare il vaglio di ammissibilità del gravame.
In sintesi
L'atto di impugnazione penale deve conformarsi al principio di tassatività (tassatività), secondo cui il diritto di impugnazione è limitato ai casi e ai soggetti previsti dalla legge. Per la validità del ricorso, è necessario che il soggetto sia legittimato e portatore di un interesse concreto all'impugnazione (interesse ad impugnare). L'atto deve indicare con precisione il provvedimento, i capi della sentenza oggetto di censura, i motivi specifici e le conclusioni, nel rispetto dei termini perentori e delle forme di deposito telematico o fisico previste dalla normativa vigente.
I passaggi
- 1.
Verifica della legittimazione e dell'interesse
Prima di redigere l'atto, occorre accertare che la legge conferisca espressamente il diritto di impugnazione al soggetto interessato (legittimazione soggettiva). Ai sensi dell'art. 568 comma 4 c.p.p., l'impugnazione è ammessa solo se vi è un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione diversa da quella impugnata. Un gravame proposto da un soggetto non legittimato o privo di interesse concreto comporterebbe l'inammissibilità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- 2.
Individuazione del mezzo di impugnazione
Identificare correttamente il mezzo di impugnazione esperibile (appello, ricorso per cassazione o opposizione). Il principio di tassatività impone che il provvedimento sia impugnabile solo con lo strumento previsto dal legislatore. In caso di errore nella qualificazione dell'impugnazione, l'art. 568 comma 5 c.p.p. prevede il principio del favore del mezzo, disponendo che l'impugnazione sia comunque valida se proposta a un giudice competente, il quale provvederà alla corretta riqualificazione dell'atto.
- 3.
Requisiti formali e struttura dell'atto
L'atto deve essere redatto per iscritto e contenere l'indicazione specifica del provvedimento impugnato, della data dello stesso e del giudice che lo ha emesso. È fondamentale richiamare l'art. 581 c.p.p. per la struttura, assicurandosi di enunciare i motivi in modo chiaro. edit.legal aiuta a strutturare l'atto garantendo che tutti i riferimenti identificativi siano inseriti correttamente, riducendo il rischio di errori materiali che potrebbero inficiare la certezza dell'oggetto dell'impugnazione.
- 4.
Articolazione dei motivi specifici
Per ciascun motivo, occorre indicare i capi o i punti della decisione ai quali l'impugnazione si riferisce, le prove ritenute omesse, erroneamente valutate o travisate, e le violazioni di legge dedotte. La genericità dei motivi è causa frequente di inammissibilità. È necessario collegare logicamente la critica alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziando l'errore in iudicando o in procedendo commesso dal giudice di primo grado o dal giudice a quo.
- 5.
Termini e modalità di presentazione
Verificare i termini perentori stabiliti dall'art. 585 c.p.p., che variano (15, 30 o 45 giorni) in base alla tempistica di deposito della motivazione della sentenza. Il deposito deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, salvo diverse disposizioni per il deposito telematico tramite il Portale Deposito Atti Penali (PDP). Il mancato rispetto del termine o delle modalità prescritte determina l'inammissibilità insanabile dell'impugnazione.
Base giuridica: Art. 568 c.p.p.Art. 581 c.p.p.Art. 582 c.p.p.Art. 585 c.p.p.Art. 591 c.p.p.
Errori da evitare
- Presentazione dell'atto da parte di un soggetto non legittimato o privo di specifico mandato.
- Mancanza di specificità dei motivi (doglianze troppo generiche o meramente riproduttive della difesa di primo grado).
- Errato computo dei termini perentori di deposito, specialmente in presenza di termini diversi per la motivazione.
- Deposito dell'atto presso una cancelleria diversa da quella del giudice 'a quo' senza utilizzare i canali telematici obbligatori.
Domande frequenti
Cosa accade se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente?
Ai sensi dell'art. 568 comma 5 c.p.p., l'impugnazione è valida anche se proposta a un giudice incompetente. In tale circostanza, il giudice deve trasmettere d'ufficio gli atti al giudice competente per materia o per territorio.
L'interesse ad impugnare deve essere di natura economica?
No, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma 4 c.p.p. è di natura giuridica e consiste nel vantaggio pratico che deriverebbe dall'accoglimento dell'impugnazione, come l'ottenimento di un'assoluzione o di una pena più mite.
Si può rinunciare all'impugnazione già presentata?
Sì, le parti possono rinunciare all'impugnazione proposta, ma la rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini previsti dall'art. 589 c.p.p. e produce l'estinzione del procedimento di impugnazione.

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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.