Guida pratica

Come notificare in proprio a mezzo PEC

4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa

La notifica in proprio a mezzo PEC consente all'avvocato di notificare atti giudiziari e stragiudiziali direttamente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Questa procedura accelera i tempi e riduce i costi rispetto alla notifica tramite Ufficiale Giudiziario.

In sintesi

Per notificare a mezzo PEC, l'avvocato deve estrarre gli indirizzi dei destinatari dai pubblici elenchi (INI-PEC, ReGIndE, INAD). L'atto da notificare, se nativo digitale, va allegato in formato PDF. È obbligatorio redigere una relata di notifica su documento informatico separato, firmata digitalmente (PAdES o CAdES), contenente i requisiti dell'art. 3-bis L. 53/1994. La notifica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna (RAC).

I passaggi

  1. 1.

    Verifica dei presupposti e degli strumenti informatici

    Prima di procedere, l'avvocato deve assicurarsi di possedere un indirizzo PEC censito nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) e un dispositivo di firma digitale in corso di validità. È fondamentale individuare l'indirizzo PEC del destinatario esclusivamente tramite i pubblici elenchi previsti dalla legge, come INI-PEC per imprese e professionisti, ReGIndE per i soggetti abilitati esterni, o INAD per i cittadini. L'utilizzo di indirizzi reperiti altrove rende la notifica nulla o inesistente. Verificare inoltre che la propria casella PEC abbia spazio sufficiente per ricevere le ricevute.

  2. 2.

    Preparazione dell'atto da notificare

    L'atto da notificare deve essere un documento informatico nativo, salvato in formato PDF senza restrizioni per la selezione e copia del testo. Se si tratta di un provvedimento del giudice o di un atto estratto dal fascicolo telematico, è necessario scaricare il duplicato informatico o la copia informatica. In caso di copia informatica, l'avvocato deve apporre l'attestazione di conformità all'originale, che può essere inserita all'interno della relata di notifica o su un documento separato, sempre firmato digitalmente.

  3. 3.

    Redazione e firma della relata di notifica

    La relata di notifica deve essere redatta come documento informatico separato. Deve contenere l'indicazione precisa dell'ufficio giudiziario, della sezione e del numero di ruolo se la notifica è in corso di causa, oltre ai dati del notificante e del destinatario. È obbligatorio specificare l'elenco pubblico da cui è stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario. Una volta completata e trasformata in PDF, la relata deve essere firmata digitalmente dall'avvocato. Si raccomanda l'uso del formato PAdES o CAdES, a seconda delle specifiche tecniche vigenti.

  4. 4.

    Composizione e invio del messaggio PEC

    Il messaggio PEC deve avere come oggetto la dicitura esatta e obbligatoria prevista dalla legge: 'Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994'. Qualsiasi variazione nell'oggetto può compromettere la validità della notifica. Nel corpo del messaggio non è obbligatorio inserire testo, ma è prassi indicare un breve riepilogo. Allegare l'atto da notificare, gli eventuali allegati e la relata di notifica firmata digitalmente. Inviare il messaggio richiedendo la ricevuta di consegna completa, che attesta l'avvenuto recapito con tutti gli allegati.

  5. 5.

    Verifica delle ricevute e gestione degli errori

    Dopo l'invio, il sistema genera due messaggi: la Ricevuta di Accettazione (RdA) e la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC). La notifica si perfeziona per il notificante con la RdA e per il destinatario con la RAC. È fondamentale scaricare e conservare queste ricevute in formato .eml o .msg, poiché costituiscono la prova della notifica. Se si riceve un avviso di mancata consegna, ad esempio per casella piena o inattiva, la notifica non è andata a buon fine. In tali casi, consultare la giurisprudenza aggiornata per valutare se procedere con notifica tradizionale o se la colpa è imputabile al destinatario.

  6. 6.

    Deposito telematico della prova di notifica

    Per dimostrare l'avvenuta notifica in giudizio, l'avvocato deve depositare telematicamente le ricevute PEC. È necessario creare una busta telematica inserendo i file .eml o .msg della Ricevuta di Accettazione e della Ricevuta di Avvenuta Consegna, che contengono già gli allegati notificati. Non è sufficiente depositare la stampa in PDF delle ricevute, in quanto prive del valore legale intrinseco del messaggio originale. Il sistema informatico del tribunale verificherà automaticamente le firme e l'integrità dei messaggi depositati.

Base giuridica: L. 53/1994, art. 3-bis (Facoltà di notificazione a mezzo posta elettronica certificata)D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 20 (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)Codice di Procedura Civile, art. 147 (Tempo delle notificazioni)Codice di Procedura Civile, art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)

Errori da evitare

  • Utilizzare un indirizzo PEC del destinatario non estratto dai pubblici elenchi ufficiali (INI-PEC, ReGIndE, INAD).
  • Omettere o modificare l'oggetto obbligatorio del messaggio PEC previsto dalla L. 53/1994.
  • Depositare in giudizio la stampa in PDF delle ricevute PEC anziché i file originali in formato .eml o .msg.
  • Dimenticare di firmare digitalmente la relata di notifica o l'attestazione di conformità.
  • Notificare oltre l'orario consentito senza considerare gli effetti sul perfezionamento della notifica secondo le pronunce della Corte Costituzionale.

Domande frequenti

Cosa succede se la casella PEC del destinatario è piena?

Se il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di PEC, come un'impresa o un professionista, la giurisprudenza prevalente ritiene la notifica validamente perfezionata, imputando la mancata consegna a negligenza del destinatario. È comunque opportuno verificare gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Posso notificare un atto scansionato dal cartaceo?

Sì, è possibile notificare la copia informatica di un documento analogico. In questo caso, l'avvocato deve apporre una specifica attestazione di conformità all'originale cartaceo, firmata digitalmente, all'interno della relata o in un documento separato.

A che ora si perfeziona la notifica effettuata di sera?

A seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, il limite delle ore 21:00 per il perfezionamento della notifica a mezzo PEC è stato superato. La notifica si perfeziona per il notificante al momento dell'emissione della ricevuta di accettazione, indipendentemente dall'orario.

Avv. Federico Papa
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