Guida pratica
Come notificare in proprio a mezzo PEC
4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
La notifica in proprio a mezzo PEC consente all'avvocato di notificare atti giudiziari e stragiudiziali direttamente dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Questa procedura accelera i tempi e riduce i costi rispetto alla notifica tramite Ufficiale Giudiziario.
In sintesi
Per notificare a mezzo PEC, l'avvocato deve estrarre gli indirizzi dei destinatari dai pubblici elenchi (INI-PEC, ReGIndE, INAD). L'atto da notificare, se nativo digitale, va allegato in formato PDF. È obbligatorio redigere una relata di notifica su documento informatico separato, firmata digitalmente (PAdES o CAdES), contenente i requisiti dell'art. 3-bis L. 53/1994. La notifica si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario con la ricevuta di avvenuta consegna (RAC).
I passaggi
- 1.
Verifica dei presupposti e degli strumenti informatici
Prima di procedere, l'avvocato deve assicurarsi di possedere un indirizzo PEC censito nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) e un dispositivo di firma digitale in corso di validità. È fondamentale individuare l'indirizzo PEC del destinatario esclusivamente tramite i pubblici elenchi previsti dalla legge, come INI-PEC per imprese e professionisti, ReGIndE per i soggetti abilitati esterni, o INAD per i cittadini. L'utilizzo di indirizzi reperiti altrove rende la notifica nulla o inesistente. Verificare inoltre che la propria casella PEC abbia spazio sufficiente per ricevere le ricevute.
- 2.
Preparazione dell'atto da notificare
L'atto da notificare deve essere un documento informatico nativo, salvato in formato PDF senza restrizioni per la selezione e copia del testo. Se si tratta di un provvedimento del giudice o di un atto estratto dal fascicolo telematico, è necessario scaricare il duplicato informatico o la copia informatica. In caso di copia informatica, l'avvocato deve apporre l'attestazione di conformità all'originale, che può essere inserita all'interno della relata di notifica o su un documento separato, sempre firmato digitalmente.
- 3.
Redazione e firma della relata di notifica
La relata di notifica deve essere redatta come documento informatico separato. Deve contenere l'indicazione precisa dell'ufficio giudiziario, della sezione e del numero di ruolo se la notifica è in corso di causa, oltre ai dati del notificante e del destinatario. È obbligatorio specificare l'elenco pubblico da cui è stato estratto l'indirizzo PEC del destinatario. Una volta completata e trasformata in PDF, la relata deve essere firmata digitalmente dall'avvocato. Si raccomanda l'uso del formato PAdES o CAdES, a seconda delle specifiche tecniche vigenti.
- 4.
Composizione e invio del messaggio PEC
Il messaggio PEC deve avere come oggetto la dicitura esatta e obbligatoria prevista dalla legge: 'Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994'. Qualsiasi variazione nell'oggetto può compromettere la validità della notifica. Nel corpo del messaggio non è obbligatorio inserire testo, ma è prassi indicare un breve riepilogo. Allegare l'atto da notificare, gli eventuali allegati e la relata di notifica firmata digitalmente. Inviare il messaggio richiedendo la ricevuta di consegna completa, che attesta l'avvenuto recapito con tutti gli allegati.
- 5.
Verifica delle ricevute e gestione degli errori
Dopo l'invio, il sistema genera due messaggi: la Ricevuta di Accettazione (RdA) e la Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC). La notifica si perfeziona per il notificante con la RdA e per il destinatario con la RAC. È fondamentale scaricare e conservare queste ricevute in formato .eml o .msg, poiché costituiscono la prova della notifica. Se si riceve un avviso di mancata consegna, ad esempio per casella piena o inattiva, la notifica non è andata a buon fine. In tali casi, consultare la giurisprudenza aggiornata per valutare se procedere con notifica tradizionale o se la colpa è imputabile al destinatario.
- 6.
Deposito telematico della prova di notifica
Per dimostrare l'avvenuta notifica in giudizio, l'avvocato deve depositare telematicamente le ricevute PEC. È necessario creare una busta telematica inserendo i file .eml o .msg della Ricevuta di Accettazione e della Ricevuta di Avvenuta Consegna, che contengono già gli allegati notificati. Non è sufficiente depositare la stampa in PDF delle ricevute, in quanto prive del valore legale intrinseco del messaggio originale. Il sistema informatico del tribunale verificherà automaticamente le firme e l'integrità dei messaggi depositati.
Base giuridica: L. 53/1994, art. 3-bis (Facoltà di notificazione a mezzo posta elettronica certificata)D.Lgs. 82/2005 (CAD), art. 20 (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici)Codice di Procedura Civile, art. 147 (Tempo delle notificazioni)Codice di Procedura Civile, art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)
Errori da evitare
- Utilizzare un indirizzo PEC del destinatario non estratto dai pubblici elenchi ufficiali (INI-PEC, ReGIndE, INAD).
- Omettere o modificare l'oggetto obbligatorio del messaggio PEC previsto dalla L. 53/1994.
- Depositare in giudizio la stampa in PDF delle ricevute PEC anziché i file originali in formato .eml o .msg.
- Dimenticare di firmare digitalmente la relata di notifica o l'attestazione di conformità.
- Notificare oltre l'orario consentito senza considerare gli effetti sul perfezionamento della notifica secondo le pronunce della Corte Costituzionale.
Domande frequenti
Cosa succede se la casella PEC del destinatario è piena?
Se il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di PEC, come un'impresa o un professionista, la giurisprudenza prevalente ritiene la notifica validamente perfezionata, imputando la mancata consegna a negligenza del destinatario. È comunque opportuno verificare gli orientamenti giurisprudenziali più recenti.
Posso notificare un atto scansionato dal cartaceo?
Sì, è possibile notificare la copia informatica di un documento analogico. In questo caso, l'avvocato deve apporre una specifica attestazione di conformità all'originale cartaceo, firmata digitalmente, all'interno della relata o in un documento separato.
A che ora si perfeziona la notifica effettuata di sera?
A seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, il limite delle ore 21:00 per il perfezionamento della notifica a mezzo PEC è stato superato. La notifica si perfeziona per il notificante al momento dell'emissione della ricevuta di accettazione, indipendentemente dall'orario.

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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.