Guida pratica
Come si calcolano gli interessi legali (con calcolatore)
4 min di lettura · Aggiornato a settembre 2026 · Supervisione editoriale: Avv. Federico Papa
Gli interessi legali sono gli interessi dovuti per legge sulle obbligazioni pecuniarie quando le parti non hanno pattuito un saggio diverso. Il loro calcolo è un'operazione quotidiana per chi redige atti di precetto, diffide di pagamento, conteggi in citazione o note di precisazione del credito: la difficoltà non sta nella formula, che è elementare, ma nel fatto che il saggio cambia ogni anno con decreto del Ministero dell'economia, quindi ogni periodo va scomposto per anno civile. Questa guida spiega la disciplina, la formula e gli errori tipici, e mette a disposizione un calcolatore con l'esempio svolto usato nel testo.
Calcolatore: interessi legali
art. 1284 c.c. · saggio fissato con D.M. annuale
Come si arriva al risultato
| 2020 | 0,05% | 365 gg | 5,00 € |
| 2021 | 0,01% | 365 gg | 1,00 € |
| 2022 | 1,25% | 365 gg | 125,00 € |
| 2023 | 5,00% | 365 gg | 500,00 € |
| 2024 | 2,50% | 366 gg | 250,68 € |
Per ciascun anno: capitale × saggio × giorni / 365 (anno civile, capitalizzazione semplice). Saggi ufficiali 2015-2025.
Strumento indicativo: non sostituisce il conteggio di parte.
In sintesi
Gli interessi legali si calcolano applicando al capitale, per ciascun anno civile, il saggio fissato annualmente con decreto ministeriale ex art. 1284 c.c.: capitale × saggio × giorni / 365, sommando i risultati dei singoli anni. La decorrenza segue l'esigibilità del credito (art. 1282 c.c.) o la mora (art. 1224 c.c.). Dal 2015 il saggio è oscillato tra lo 0,01% (2021) e il 5% (2023): per un capitale di 10.000 euro dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 gli interessi legali ammontano a circa 882 euro.
I passaggi
- 1.
Individua la decorrenza
Il primo passaggio è stabilire da quando gli interessi decorrono. Per i crediti liquidi ed esigibili gli interessi corrispettivi decorrono di pieno diritto dalla scadenza (art. 1282 c.c.); per le obbligazioni da fatto illecito e in caso di mora del debitore si applica l'art. 1224 c.c. Nella prassi la decorrenza coincide spesso con la scadenza della fattura, con la data della messa in mora o con quella indicata nel titolo. Il giorno iniziale non si conta (dies a quo non computatur), il giorno finale sì.
- 2.
Recupera il saggio anno per anno
L'art. 1284 c.c. rimette la fissazione del saggio a un decreto del Ministero dell'economia pubblicato entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. I saggi recenti: 0,05% (2020), 0,01% (2021), 1,25% (2022), 5% (2023), 2,5% (2024), 2% (2025). Un periodo che attraversa più anni va quindi scomposto in segmenti annuali, ciascuno col proprio saggio: è qui che nascono quasi tutti gli errori di conteggio.
- 3.
Applica la formula per ciascun anno
Per ogni segmento annuale la formula è: capitale × saggio × giorni / 365. I giorni sono quelli effettivi del segmento all'interno dell'anno civile. Gli interessi legali maturano in regime di capitalizzazione semplice: gli interessi di un anno non producono a loro volta interessi (l'anatocismo è ammesso solo nei limiti dell'art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale o per convenzione posteriore alla scadenza).
- 4.
Somma i segmenti e verifica l'esempio
La somma dei risultati annuali dà gli interessi complessivi; aggiunta al capitale, il montante. Esempio svolto, lo stesso caricato nel calcolatore: capitale di 10.000 euro dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024. Anno per anno: 2020 ≈ 5 euro (0,05%), 2021 ≈ 1 euro (0,01%), 2022 = 125 euro (1,25%), 2023 = 500 euro (5%), 2024 ≈ 250 euro (2,5%): totale ≈ 882 euro (il calcolatore mostra il dettaglio esatto per giorni). Come si vede, l'anno a saggio 5% pesa da solo più di tutti gli altri messi insieme.
- 5.
Distingui dagli interessi moratori e maggiorati
Il saggio legale ordinario non va confuso con gli interessi moratori nelle transazioni commerciali (D.Lgs. 231/2002: BCE più 8 punti, ben più elevati) né con il saggio maggiorato dell'art. 1284, comma 4, c.c., che dalla proposizione della domanda giudiziale applica ai crediti civili il tasso previsto per le transazioni commerciali. Nel conteggio di un atto va sempre esplicitato quale regime si invoca e da quale data.
Base giuridica: Art. 1284 c.c.Art. 1282 c.c.Art. 1224 c.c.Art. 1283 c.c.D.Lgs. 231/2002
Errori da evitare
- Applicare un saggio unico a un periodo che attraversa più anni, invece di scomporre per anno civile
- Capitalizzare gli interessi anno su anno: il regime è semplice, salvo i casi dell'art. 1283 c.c.
- Confondere il saggio legale con i moratori commerciali del D.Lgs. 231/2002 o con la maggiorazione dalla domanda giudiziale
- Contare anche il giorno iniziale: il dies a quo non si computa
- Usare i saggi a memoria: il valore cambia ogni anno con il decreto di dicembre
Domande frequenti
Gli interessi legali si capitalizzano?
No, di regola maturano in capitalizzazione semplice. L'anatocismo è ammesso solo nei limiti dell'art. 1283 c.c.: dalla domanda giudiziale o per convenzione posteriore alla scadenza, e sempre per interessi dovuti da almeno sei mesi.
Che differenza c'è tra interessi legali e moratori?
Il saggio legale ex art. 1284 c.c. è il tasso suppletivo generale. Gli interessi moratori nelle transazioni commerciali sono regolati dal D.Lgs. 231/2002 con un tasso molto più alto (BCE più 8 punti); per i crediti civili, dalla domanda giudiziale si applica il saggio maggiorato dell'art. 1284, comma 4, c.c.
Dove trovo il saggio legale dell'anno in corso?
Nel decreto del Ministero dell'economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Il calcolatore di questa pagina incorpora i saggi ufficiali dal 2015 al 2025.

Cosa automatizza edit.legal
- —In fase di redazione di precetti e diffide, l'assistente calcola gli interessi sui dati che gli fornisci e inserisce il conteggio nell'atto, con la scomposizione per anno
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Prova edit.legal gratisQuesta guida ha finalità puramente informative e non sostituisce la consulenza di un avvocato sul caso concreto.