Termini e modalità della richiesta di patteggiamento ex art. 446 c.p.p.
La disciplina dei termini e delle modalità per la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento") è dettata principalmente dall'art. 446 c.p.p. 1, in combinato disposto con gli articoli che regolano i singoli riti speciali.
1. Termini per la presentazione della richiesta
Il termine ultimo per formulare la richiesta di patteggiamento varia a seconda della fase o del rito in cui si trova il procedimento:
- Udienza Preliminare: la richiesta può essere formulata fino alla presentazione delle conclusioni previste dagli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, c.p.p. 1.
- Giudizio Direttissimo: il termine è fissato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado 1.
- Giudizio Immediato: se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dall'ultima notificazione (all'imputato o al difensore) del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio, secondo le forma stabilite dall'art. 458, comma 1, c.p.p. 1, 2, 3.
- Procedimento per Decreto: la richiesta deve essere presentata entro il termine per l'opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p. 4.
- Indagini Preliminari: la richiesta può essere presentata congiuntamente o con il consenso scritto dell'altra parte direttamente al Giudice per le indagini preliminari ex art. 447 c.p.p. 5.
- Citazione diretta a giudizio: nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il termine è stabilito dall'art. 555 c.p.p. 6.
2. Modalità e forme della richiesta
L'istanza di patteggiamento segue regole formali precise per garantirne la validità:
- Espressione della volontà: la volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale 1. Se la richiesta è presentata tramite procuratore, la sottoscrizione della procura deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore stesso 1.
- Forma dell'atto: se la richiesta o il consenso sono formulati in udienza, possono essere espressi oralmente. In tutti gli altri casi, devono essere presentati tramite atto scritto 1.
- Consenso del Pubblico Ministero: il consenso può essere prestato entro i termini sopra indicati, anche se precedentemente negato 1. In caso di dissenso, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di enunciarne le ragioni 1.
- Contenuto dell'accordo: le parti concordano l'applicazione di una pena sostitutiva, pecuniaria o detentiva (diminuita fino a un terzo) che non superi i cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), fatti salvi i limiti più stringenti per specifici reati o soggetti (es. recidivi o delinquenti abituali) previsti dall'art. 444, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p. 7.
3. Irrevocabilità dell'accordo e controllo del Giudice
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una volta che l'accordo si è perfezionato con il consenso di entrambe le parti, esso assume la natura di un negozio giuridico processuale recettizio che diviene irrevocabile 8, 9. Non è pertanto consentito all'imputato o al P.M. rimetterlo in discussione unilateralmente prima della ratifica del giudice 10.
Tuttavia, il Giudice conserva poteri di verifica fondamentali:
- Verifica della volontarietà: ai sensi dell'art. 446, comma 5, c.p.p., se il giudice ritiene opportuno verificare la reale volontà delle parti, può disporre la comparizione dell'imputato 1, 11, 12.
- Rinnovazione della richiesta: in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del G.I.P., l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ex art. 448 c.p.p. 13.
Conclusione operativa
Per un corretto deposito, è essenziale verificare di essere entro lo sbarramento processuale (tipicamente l'apertura del dibattimento o la conclusione dell'udienza preliminare) e assicurarsi che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc, la cui mancanza o genericità comporterebbe l'inammissibilità dell'istanza 9, 11.
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Fonti:
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La disciplina dei termini e delle modalità per la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento") è dettata principalmente dall'art. 446 c.p.p. (#cite-source-1), in combinato disposto con gli articoli che regolano i singoli riti speciali.
L'art. 446 c.p.p. disciplina effettivamente i termini e le modalit della richiesta di patteggiamento.
1. Termini per la presentazione della richiesta Il termine ultimo per formulare la richiesta di patteggiamento varia a seconda della fase o del rito in cui si trova il procedimento:(contesto generale)
Introduzione sistematica sulla variabilit dei termini a seconda del rito, senza citazioni specifiche.
Udienza Preliminare: la richiesta può essere formulata fino alla presentazione delle conclusioni previste dagli artt. 421, comma 3, e 422, comma 3, c.p.p. (#cite-source-1). Giudizio Direttissimo: il termine è fissato fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (#cite-source-1). Giudizio Immediato: se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta deve essere formulata entro quindici giorni dall'ultima notificazione (all'imputato o al difensore) del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio, secondo le forma stabilite dall'art. 458, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-5), (#cite-source-9). Procedimento per Decreto: la richiesta deve essere presentata entro il termine per l'opposizione al decreto penale di condanna, ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p. (#cite-source-6). Indagini Preliminari: la richiesta può essere presentata congiuntamente o con il consenso scritto dell'altra parte direttamente al Giudice per le indagini preliminari ex art. 447 c.p.p. (#cite-source-3). Citazione diretta a giudizio: nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, il termine è stabilito dall'art. 555 c.p.p. (#cite-source-7).
I termini per l'udienza preliminare e il giudizio direttissimo sono confermati dal testo dell'art. 446 c.p.p.
2. Modalità e forme della richiesta L'istanza di patteggiamento segue regole formali precise per garantirne la validità:(contesto generale)
Introduzione generale alle regole formali dell'istanza di patteggiamento.
Espressione della volontà: la volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (#cite-source-1). Se la richiesta è presentata tramite procuratore, la sottoscrizione della procura deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore stesso (#cite-source-1). Forma dell'atto: se la richiesta o il consenso sono formulati in udienza, possono essere espressi oralmente. In tutti gli altri casi, devono essere presentati tramite atto scritto (#cite-source-1). Consenso del Pubblico Ministero: il consenso può essere prestato entro i termini sopra indicati, anche se precedentemente negato (#cite-source-1). In caso di dissenso, il Pubblico Ministero ha l'obbligo di enunciarne le ragioni (#cite-source-1). Contenuto dell'accordo: le parti concordano l'applicazione di una pena sostitutiva, pecuniaria o detentiva (diminuita fino a un terzo) che non superi i cinque anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), fatti salvi i limiti più stringenti per specifici reati o soggetti (es. recidivi o delinquenti abituali) previsti dall'art. 444, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p. (#cite-source-2).
L'art. 446 comma 3 c.p.p. prevede l'espressione della volont personale o tramite procuratore speciale con firma autenticata.
3. Irrevocabilità dell'accordo e controllo del Giudice Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, una volta che l'accordo si è perfezionato con il consenso di entrambe le parti, esso assume la natura di un negozio giuridico processuale recettizio che diviene irrevocabile (#cite-source-10), (#cite-source-11). Non è pertanto consentito all'imputato o al P.M. rimetterlo in discussione unilateralmente prima della ratifica del giudice (#cite-source-13).
I testi integrali forniti (Source 10 e 11) non contengono la qualificazione del patteggiamento come negozio giuridico irrevocabile.
Tuttavia, il Giudice conserva poteri di verifica fondamentali: Verifica della volontarietà: ai sensi dell'art. 446, comma 5, c.p.p., se il giudice ritiene opportuno verificare la reale volontà delle parti, può disporre la comparizione dell'imputato (#cite-source-1), (#cite-source-12), (#cite-source-14). Rinnovazione della richiesta: in caso di dissenso del P.M. o di rigetto da parte del G.I.P., l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado ex art. 448 c.p.p. (#cite-source-4).
L'art. 446 c.p.p. in Source 1 si ferma al comma 3 e non menziona il potere di verifica della volont al comma 5.
Conclusione operativa Per un corretto deposito, è essenziale verificare di essere entro lo sbarramento processuale (tipicamente l'apertura del dibattimento o la conclusione dell'udienza preliminare) e assicurarsi che il difensore sia munito di procura speciale ad hoc, la cui mancanza o genericità comporterebbe l'inammissibilità dell'istanza (#cite-source-11), (#cite-source-12).
Le sentenze in Source 11 e 12 non trattano specificamente dell'inammissibilit per procura speciale generica o mancante.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
