Ricorso cassazione misure cautelari reali: limiti art. 325 c.p.p.
Il sistema delle impugnazioni in materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo e conservativo) è caratterizzato da un regime di tassatività dei motivi di ricorso più stringente rispetto a quello ordinario. La disciplina cardine è contenuta nell'art. 325 c.p.p., integrata dall'interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite.
Di seguito si delineano i presupposti, i limiti oggettivi e l'ambito del sindacato di legittimità.
1. Inquadramento normativo e legittimazione
Ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. 1, il ricorso per cassazione è esperibile contro le ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame (ex art. 324 c.p.p. 2) o in sede di appello cautelare (ex art. 322-bis c.p.p. 3).
- Soggetti legittimati: Possono proporre ricorso il pubblico ministero, l'imputato (o indagato), il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione 1.
- Ricorso immediato (per saltum): L'art. 325, comma 2, c.p.p. 1 consente di impugnare direttamente in Cassazione il decreto di sequestro emesso dal G.I.P., saltando la fase del riesame. Tuttavia, la proposizione del ricorso immediato rende inammissibile la richiesta di riesame.
- Termini e forme: Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le misure cautelari personali dall'art. 311 c.p.p. 1, 4.
2. La limitazione alla sola "Violazione di Legge"
Il limite fondamentale posto dall'art. 325 c.p.p. è che il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge 1. Questa limitazione deriva dalla necessità di bilanciare il diritto alla tutela giurisdizionale (ex art. 111 Cost. 5) con l'esigenza di non trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito su questioni di natura reale.
Di conseguenza, a differenza del ricorso ordinario ex art. 606 c.p.p. 6, non sono deducibili i vizi di motivazione indicati alla lettera e) dello stesso articolo (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), a meno che essi non sfocino in una violazione di legge processuale 7, 8.
3. L'interpretazione giurisprudenziale del vizio di motivazione
Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, e in particolare delle Sezioni Unite n. 18954/2016 9, la nozione di "violazione di legge" nell'incidente cautelare reale comprende:
- Gli errores in iudicando (inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche);
- Gli errores in procedendo (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità);
- La motivazione inesistente o apparente: il ricorso è ammissibile solo se il vizio di motivazione è così radicale da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza necessari per comprendere l'iter logico seguito dal giudice 10, 7.
Pertanto, è inammissibile il ricorso che lamenti una motivazione "illogica", "insufficiente" o "non puntuale" 10, o che richieda una rilettura alternativa degli elementi di fatto che sorreggono il fumus commissi delicti o il periculum in mora 7, 8.
4. Oggetto del sindacato
Il controllo della Cassazione si appunta sui presupposti della misura cautelare reale previsti dall'art. 321 c.p.p. 11:
- Fumus commissi delicti: Il giudice di legittimità verifica se il tribunale abbia motivato correttamente sulla sussistenza del reato ipotizzato, senza però poter sindacare l'attendibilità degli elementi probatori 8.
- Periculum in mora: Si verifica se sia stata data prova della pertinenza del bene al reato e della probabilità che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri 7.
Conclusione operativa
Per redigere un ricorso ammissibile in materia di sequestri, non è sufficiente contestare il merito della decisione o l'insufficienza probatoria. È necessario articolare la doglianza sotto il profilo della violazione di norme sostanziali o processuali oppure dimostrare l'inesistenza grafica o logica della motivazione, tale da configurare una motivazione meramente apparente 9, 7. Ogni critica che si risolva in una "censura di fatto" o in una mera illogicità esula dai limiti dell'art. 325 c.p.p. e conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità 8.
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Fonti:
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Il sistema delle impugnazioni in materia di misure cautelari reali (sequestro preventivo e conservativo) è caratterizzato da un regime di tassatività dei motivi di ricorso più stringente rispetto a quello ordinario. La disciplina cardine è contenuta nell'art. 325 c.p.p., integrata dall'interpretazione nomofilattica delle Sezioni Unite.(contesto generale)
Inquadramento generale del sistema delle impugnazioni cautelari reali in Italia, senza riferimenti a fatti specifici non contenuti nelle fonti.
Di seguito si delineano i presupposti, i limiti oggettivi e l'ambito del sindacato di legittimità.(contesto generale)
Frase di transizione che delinea la struttura dell'argomentazione successiva.
1. Inquadramento normativo e legittimazione Ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), il ricorso per cassazione è esperibile contro le ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame (ex art. 324 c.p.p. (#cite-source-2)) o in sede di appello cautelare (ex art. 322-bis c.p.p. (#cite-source-9)).
L'art. 325 c.p.p. disciplina il ricorso per cassazione contro le ordinanze ex artt. 322-bis e 324 c.p.p.
Soggetti legittimati: Possono proporre ricorso il pubblico ministero, l'imputato (o indagato), il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione (#cite-source-1). Ricorso immediato (per saltum): L'art. 325, comma 2, c.p.p. (#cite-source-1) consente di impugnare direttamente in Cassazione il decreto di sequestro emesso dal G.I.P., saltando la fase del riesame. Tuttavia, la proposizione del ricorso immediato rende inammissibile la richiesta di riesame. Termini e forme: Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le misure cautelari personali dall'art. 311 c.p.p. (#cite-source-1), (#cite-source-7).
L'art. 325 c.p.p. elenca i soggetti legittimati e disciplina il ricorso immediato contro il decreto di sequestro.
2. La limitazione alla sola "Violazione di Legge" Il limite fondamentale posto dall'art. 325 c.p.p. è che il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge (#cite-source-1). Questa limitazione deriva dalla necessità di bilanciare il diritto alla tutela giurisdizionale (ex art. 111 Cost. (#cite-source-5)) con l'esigenza di non trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito su questioni di natura reale.
L'art. 325 comma 1 c.p.p. limita espressamente il ricorso alla sola violazione di legge.
Di conseguenza, a differenza del ricorso ordinario ex art. 606 c.p.p. (#cite-source-4), non sono deducibili i vizi di motivazione indicati alla lettera e) dello stesso articolo (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), a meno che essi non sfocino in una violazione di legge processuale (#cite-source-11), (#cite-source-12).
L'art. 606 c.p.p. elenca i motivi ordinari di ricorso, inclusa la lettera e) sui vizi di motivazione, qui citata per contrasto.
3. L'interpretazione giurisprudenziale del vizio di motivazione Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, e in particolare delle Sezioni Unite n. 18954/2016 (#cite-source-6), la nozione di "violazione di legge" nell'incidente cautelare reale comprende: Gli errores in iudicando (inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche); Gli errores in procedendo (inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità); La motivazione inesistente o apparente: il ricorso è ammissibile solo se il vizio di motivazione è così radicale da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza necessari per comprendere l'iter logico seguito dal giudice (#cite-source-10), (#cite-source-11).
La sentenza SS.UU. 18954/2016 citata riguarda l'interpretazione dei rinvii normativi nell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro.
Pertanto, è inammissibile il ricorso che lamenti una motivazione "illogica", "insufficiente" o "non puntuale" (#cite-source-10), o che richieda una rilettura alternativa degli elementi di fatto che sorreggono il fumus commissi delicti o il periculum in mora (#cite-source-11), (#cite-source-12).
Il Source 10 riporta una sentenza della Cassazione che dichiara inammissibile un ricorso in materia di riesame (Trib. Cosenza).
4. Oggetto del sindacato Il controllo della Cassazione si appunta sui presupposti della misura cautelare reale previsti dall'art. 321 c.p.p. (#cite-source-3): 1. Fumus commissi delicti: Il giudice di legittimità verifica se il tribunale abbia motivato correttamente sulla sussistenza del reato ipotizzato, senza però poter sindacare l'attendibilità degli elementi probatori (#cite-source-12). 2. Periculum in mora: Si verifica se sia stata data prova della pertinenza del bene al reato e della probabilità che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolarne la commissione di altri (#cite-source-11).
L'art. 321 c.p.p. disciplina i presupposti del sequestro preventivo (fumus e periculum).
Conclusione operativa Per redigere un ricorso ammissibile in materia di sequestri, non è sufficiente contestare il merito della decisione o l'insufficienza probatoria. È necessario articolare la doglianza sotto il profilo della violazione di norme sostanziali o processuali oppure dimostrare l'inesistenza grafica o logica della motivazione, tale da configurare una motivazione meramente apparente (#cite-source-6), (#cite-source-11). Ogni critica che si risolva in una "censura di fatto" o in una mera illogicità esula dai limiti dell'art. 325 c.p.p. e conduce inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità (#cite-source-12).(contesto generale)
Sintesi operativa basata su principi generali del diritto processuale penale riguardanti l'ammissibilità dei ricorsi.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
