Rappresentanza processuale di procuratore e institore ex art. 77 c.p.c.
La rappresentanza processuale del procuratore (generale o speciale) e dell'institore è disciplinata dall'art. 77 c.p.c. 1, norma che stabilisce un principio di stretta dipendenza tra il potere di rappresentanza sostanziale e quello processuale.
In sintesi, il potere di stare in giudizio per conto altrui non è automatico, ma richiede una specifica attribuzione formale, salvo alcune deroghe legali legate alla natura dell'incarico.
Il principio generale e il requisito della forma
Secondo il primo comma dell'art. 77 c.p.c. 1, il procuratore generale o quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente se tale potere non è stato conferito espressamente per iscritto.
- Fonti del potere: Il potere di rappresentanza può derivare dalla legge o dalla volontà dell'interessato 2.
- Requisito formale: La procura deve rispettare le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere 3. In ambito processuale, questo si traduce nella necessità di un atto scritto che espliciti il potere di agire in nome e per conto del preponente.
- Eccezione per urgenza: Anche in mancanza di conferimento espresso, il procuratore può compiere atti urgenti e richiedere misure cautelari 1.
La presunzione legale di rappresentanza
L'art. 77 c.p.c. 1 introduce due ipotesi in cui il potere di rappresentanza processuale si presume conferito, invertendo l'onere della prova o semplificando l'accesso alla giustizia:
- Procuratore di soggetto non residente: Il potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica italiana 1.
- Institore: La presunzione opera ex lege per l'institore, ovvero colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare 4.
La figura dell'institore e i procuratori d'impresa
La disciplina processuale si integra con le norme del Codice Civile:
- Poteri dell'institore: Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salvo limitazioni contenute nella procura (che non può comunque riguardare l'alienazione o l'ipoteca di immobili senza autorizzazione espressa) 5.
- Legittimazione processuale: L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto 5.
- Estensione ai procuratori: Tali poteri possono essere estesi anche ai procuratori che, pur non essendo institori, abbiano il potere di compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa in base a un rapporto continuativo 6.
Rilievo del difetto e sanatoria
La giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel verificare la legitimatio ad processum:
- Onere della prova: Chi agisce in rappresentanza di un altro soggetto ai sensi dell'art. 77 c.p.c. deve documentare adeguatamente i propri poteri. La mancata produzione dell'atto che conferisce la rappresentanza sostanziale e processuale rende il ricorso (o il controricorso) inammissibile 7, 8.
- Verifica d'ufficio: Il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti 9. Se rileva un difetto di rappresentanza o di autorizzazione, deve assegnare un termine perentorio per la sanatoria 9.
- Sanatoria: L'osservanza del termine fissato dal giudice sana i vizi con effetto retroattivo, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della prima notificazione 9. Tuttavia, tale produzione deve avvenire tempestivamente secondo le regole del contraddittorio e non può essere tardiva oltre i limiti processuali fissati dal giudice o dalla legge 10.
Casi particolari
- Giudice di Pace: Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da una persona munita di mandato scritto, che comprende sempre il potere di transigere e conciliare 11.
- Sostituzione processuale: È fondamentale non confondere la rappresentanza con la sostituzione processuale: fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui 12.
Dati da raccogliere: per verificare la sussistenza del potere è necessario acquisire copia della procura notarile o dell'atto di preposizione institoria, verificando se il soggetto conferente avesse i poteri necessari per delegare la rappresentanza e se l'oggetto della causa rientri tra gli affari o gli atti di impresa di competenza del rappresentante.
Articoli citati: art. 77 c.p.c., art. 1387 c.c., art. 1392 c.c., art. 2203 c.c., art. 2204 c.c., art. 2209 c.c., art. 182 c.p.c., art. 317 c.p.c., art. 81 c.p.c.
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La rappresentanza processuale del procuratore (generale o speciale) e dell'institore è disciplinata dall'art. 77 c.p.c. (#cite-source-1), norma che stabilisce un principio di stretta dipendenza tra il potere di rappresentanza sostanziale e quello processuale.
L'art. 77 c.p.c. disciplina espressamente la rappresentanza processuale del procuratore e dell'institore.
In sintesi, il potere di stare in giudizio per conto altrui non è automatico, ma richiede una specifica attribuzione formale, salvo alcune deroghe legali legate alla natura dell'incarico.(contesto generale)
Sintesi dei principi generali sulla rappresentanza processuale nel sistema civile italiano.
Il principio generale e il requisito della forma Secondo il primo comma dell'art. 77 c.p.c. (#cite-source-1), il procuratore generale o quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente se tale potere non è stato conferito espressamente per iscritto. Fonti del potere: Il potere di rappresentanza può derivare dalla legge o dalla volontà dell'interessato (#cite-source-6). Requisito formale: La procura deve rispettare le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (#cite-source-7). In ambito processuale, questo si traduce nella necessità di un atto scritto che espliciti il potere di agire in nome e per conto del preponente. Eccezione per urgenza: Anche in mancanza di conferimento espresso, il procuratore può compiere atti urgenti e richiedere misure cautelari (#cite-source-1).
Il primo comma dell'art. 77 c.p.c. richiede il conferimento espresso per iscritto del potere rappresentativo.
La presunzione legale di rappresentanza L'art. 77 c.p.c. (#cite-source-1) introduce due ipotesi in cui il potere di rappresentanza processuale si presume conferito, invertendo l'onere della prova o semplificando l'accesso alla giustizia: 1. Procuratore di soggetto non residente: Il potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica italiana (#cite-source-1). 2. Institore: La presunzione opera ex lege per l'institore, ovvero colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, di una sede secondaria o di un ramo particolare (#cite-source-3).
L'art. 77 c.p.c. stabilisce la presunzione di potere per il procuratore di chi non ha residenza nella Repubblica.
La figura dell'institore e i procuratori d'impresa La disciplina processuale si integra con le norme del Codice Civile: Poteri dell'institore: Egli può compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, salvo limitazioni contenute nella procura (che non può comunque riguardare l'alienazione o l'ipoteca di immobili senza autorizzazione espressa) (#cite-source-2). Legittimazione processuale: L'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (#cite-source-2). Estensione ai procuratori: Tali poteri possono essere estesi anche ai procuratori che, pur non essendo institori, abbiano il potere di compiere atti pertinenti all'esercizio dell'impresa in base a un rapporto continuativo (#cite-source-13).
L'art. 2204 c.c. definisce i poteri dell'institore e i limiti relativi ai beni immobili.
Rilievo del difetto e sanatoria La giurisprudenza di legittimità è rigorosa nel verificare la legitimatio ad processum: Onere della prova: Chi agisce in rappresentanza di un altro soggetto ai sensi dell'art. 77 c.p.c. deve documentare adeguatamente i propri poteri. La mancata produzione dell'atto che conferisce la rappresentanza sostanziale e processuale rende il ricorso (o il controricorso) inammissibile (#cite-source-15), (#cite-source-18). Verifica d'ufficio: Il giudice deve verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti (#cite-source-5). Se rileva un difetto di rappresentanza o di autorizzazione, deve assegnare un termine perentorio per la sanatoria (#cite-source-5). Sanatoria: L'osservanza del termine fissato dal giudice sana i vizi con effetto retroattivo, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda fin dal momento della prima notificazione (#cite-source-5). Tuttavia, tale produzione deve avvenire tempestivamente secondo le regole del contraddittorio e non può essere tardiva oltre i limiti processuali fissati dal giudice o dalla legge (#cite-source-14).
L'art. 182 c.p.c. disciplina il rilievo del difetto di rappresentanza e la relativa sanatoria.
Casi particolari Giudice di Pace: Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da una persona munita di mandato scritto, che comprende sempre il potere di transigere e conciliare (#cite-source-10). Sostituzione processuale: È fondamentale non confondere la rappresentanza con la sostituzione processuale: fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui (#cite-source-12).
L'art. 317 c.p.c. regola la rappresentanza davanti al giudice di pace e il potere di transigere.
Dati da raccogliere**: per verificare la sussistenza del potere è necessario acquisire copia della procura notarile o dell'atto di preposizione institoria, verificando se il soggetto conferente avesse i poteri necessari per delegare la rappresentanza e se l'oggetto della causa rientri tra gli affari o gli atti di impresa di competenza del rappresentante.(contesto generale)
Indicazioni metodologiche standard per l'istruttoria legale sulla verifica dei poteri rappresentativi.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
