Espulsione dello straniero come misura di sicurezza ex art. 235 c.p.
L'espulsione dello straniero (ovvero l'allontanamento del cittadino UE) prevista dall'art. 235 c.p. costituisce una misura di sicurezza personale di tipo patrimoniale/limitativo 1, soggetta al principio di stretta legalità ex art. 199 c.p. 2. La sua applicazione non è mai automatica, ma richiede un complesso accertamento della pericolosità sociale e il rispetto di precisi limiti inderogabili legati alla tutela dei diritti fondamentali.
Di seguito si delineano i presupposti esecutivi e le condizioni operative sulla base della normativa vigente e degli orientamenti di legittimità.
1. Inquadramento normativo e presupposti oggettivi
L'espulsione come misura di sicurezza può essere ordinata dal giudice nei seguenti casi:
- Condanna alla reclusione: ai sensi dell'art. 235 c.p., il giudice ordina l'espulsione quando lo straniero (o il cittadino UE) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni 1.
- Casi speciali: la misura può essere applicata anche nei casi espressamente previsti da leggi speciali, come i delitti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) 3.
- Natura facoltativa: a differenza di altre forme di allontanamento (come quella in materia di stupefacenti ex art. 86 D.P.R. 309/90), la misura ex art. 235 c.p. è qualificata come facoltativa 4. Ciò comporta che il giudice di merito ha la discrezionalità di applicarla solo se verifica la sussistenza della pericolosità sociale in concreto 4.
2. L'accertamento della pericolosità sociale
Il presupposto cardine per l'applicabilità di ogni misura di sicurezza è la pericolosità sociale del soggetto 5.
- Accertamento in concreto: il giudice non può presumere la pericolosità, ma deve accertarla al momento dell'applicazione e, successivamente, al momento dell'esecuzione 6.
- Criteri di valutazione: la pericolosità deve essere desunta dagli indici di cui all'art. 133 c.p., come richiamato dall'art. 203 c.p. 7. Il giudice deve valutare la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati 7 e, nel caso di condannati stranieri, tenere conto anche del mancato rispetto degli obblighi di cooperazione previsti dall'ordinamento penitenziario 3.
- Obbligo di motivazione: la sentenza deve contenere una motivazione congrua e logica sulla sussistenza attuale della pericolosità 8, 4.
3. Condizioni e divieti inderogabili (Art. 19 T.U.I. e Art. 8 CEDU)
L'esecuzione dell'espulsione incontra limiti invalicabili posti a tutela della dignità umana e dei legami familiari:
- Divieti di espulsione: ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998, non può essere espulso lo straniero che rischi persecuzioni o torture nel Paese di origine 9. Sono altresì protetti i minori (salvo il diritto a seguire i genitori), le donne in stato di gravidanza (e nei sei mesi successivi al parto) e chi soffre di gravi patologie non curabili nel Paese di origine 9.
- Diritto alla vita familiare: il giudice deve effettuare un esame comparativo tra l'interesse alla sicurezza pubblica e il diritto del singolo al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU 10. Tale valutazione deve considerare i legami familiari in Italia, la durata del soggiorno e l'effettivo radicamento sul territorio 8.
- Protezione dei cittadini UE: per i cittadini dell'Unione Europea, l'allontanamento è subordinato a motivi di sicurezza pubblica e deve rispettare criteri di proporzionalità ancora più stringenti 1.
4. Profili esecutivi e procedurali
- Momento dell'esecuzione: l'espulsione viene eseguita dopo la cessazione del periodo di detenzione o di custodia cautelare 3.
- Riesame della pericolosità: ai sensi degli artt. 658 e 679 c.p.p., la competenza per l'esecuzione e il riesame della pericolosità sociale spetta al Magistrato di Sorveglianza 11, 6. Egli deve accertare se l'interessato sia ancora socialmente pericoloso al momento di dare esecuzione alla misura ordinata con sentenza 6.
- Sanzioni per l'inosservanza: il trasgressore dell'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio e rito direttissimo 1.
Conclusione operativa
Perché l'espulsione ex art. 235 c.p. sia legittimamente applicata ed eseguita, occorre che:
- Vi sia una sentenza di condanna superiore a due anni (o per reati specifici ex T.U.I.);
- Venga accertata la pericolosità sociale in concreto, basata su criteri oggettivi (art. 133 c.p.) e non presunta;
- Non sussistano cause ostative legate alla salute, alla minor età o al rischio di persecuzione (art. 19 T.U.I.);
- Sia rispettato il bilanciamento con la vita familiare ex art. 8 CEDU;
- Il Magistrato di Sorveglianza confermi l'attualità della pericolosità al momento dell'uscita dal carcere.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'espulsione dello straniero (ovvero l'allontanamento del cittadino UE) prevista dall'art. 235 c.p. costituisce una misura di sicurezza personale di tipo patrimoniale/limitativo (#cite-source-1), soggetta al principio di stretta legalità ex art. 199 c.p. (#cite-source-2). La sua applicazione non è mai automatica, ma richiede un complesso accertamento della pericolosità sociale e il rispetto di precisi limiti inderogabili legati alla tutela dei diritti fondamentali.
Il paragrafo cita correttamente l'art. 235 c.p. per l'espulsione e l'art. 199 c.p. per il principio di legalità, entrambi presenti nelle fonti.
Di seguito si delineano i presupposti esecutivi e le condizioni operative sulla base della normativa vigente e degli orientamenti di legittimità.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene dati specifici o affermazioni normative che richiedano una fonte specifica.
1. Inquadramento normativo e presupposti oggettivi L'espulsione come misura di sicurezza può essere ordinata dal giudice nei seguenti casi: Condanna alla reclusione: ai sensi dell'art. 235 c.p., il giudice ordina l'espulsione quando lo straniero (o il cittadino UE) sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni (#cite-source-1). Casi speciali: la misura può essere applicata anche nei casi espressamente previsti da leggi speciali, come i delitti previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) (#cite-source-5). Natura facoltativa: a differenza di altre forme di allontanamento (come quella in materia di stupefacenti ex art. 86 D.P.R. 309/90), la misura ex art. 235 c.p. è qualificata come facoltativa (#cite-source-15). Ciò comporta che il giudice di merito ha la discrezionalità di applicarla solo se verifica la sussistenza della pericolosità sociale in concreto (#cite-source-15).
L'affermazione sulla condanna superiore a due anni come presupposto per l'espulsione è direttamente supportata dal testo dell'art. 235 c.p. in Source 1.
2. L'accertamento della pericolosità sociale Il presupposto cardine per l'applicabilità di ogni misura di sicurezza è la pericolosità sociale del soggetto (#cite-source-3). Accertamento in concreto: il giudice non può presumere la pericolosità, ma deve accertarla al momento dell'applicazione e, successivamente, al momento dell'esecuzione (#cite-source-8). Criteri di valutazione: la pericolosità deve essere desunta dagli indici di cui all'art. 133 c.p., come richiamato dall'art. 203 c.p. (#cite-source-4). Il giudice deve valutare la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati (#cite-source-4) e, nel caso di condannati stranieri, tenere conto anche del mancato rispetto degli obblighi di cooperazione previsti dall'ordinamento penitenziario (#cite-source-5). Obbligo di motivazione: la sentenza deve contenere una motivazione congrua e logica sulla sussistenza attuale della pericolosità (#cite-source-11), (#cite-source-15).
Il nesso tra misure di sicurezza e pericolosità sociale è previsto dall'art. 202 c.p. (Source 3) e il ruolo del magistrato di sorveglianza dall'art. 679 c.p.p. (Source 8).
3. Condizioni e divieti inderogabili (Art. 19 T.U.I. e Art. 8 CEDU) L'esecuzione dell'espulsione incontra limiti invalicabili posti a tutela della dignità umana e dei legami familiari: Divieti di espulsione: ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 286/1998, non può essere espulso lo straniero che rischi persecuzioni o torture nel Paese di origine (#cite-source-6). Sono altresì protetti i minori (salvo il diritto a seguire i genitori), le donne in stato di gravidanza (e nei sei mesi successivi al parto) e chi soffre di gravi patologie non curabili nel Paese di origine (#cite-source-6). Diritto alla vita familiare: il giudice deve effettuare un esame comparativo tra l'interesse alla sicurezza pubblica e il diritto del singolo al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU (#cite-source-10). Tale valutazione deve considerare i legami familiari in Italia, la durata del soggiorno e l'effettivo radicamento sul territorio (#cite-source-11). Protezione dei cittadini UE: per i cittadini dell'Unione Europea, l'allontanamento è subordinato a motivi di sicurezza pubblica e deve rispettare criteri di proporzionalità ancora più stringenti (#cite-source-1).
L'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 (Source 6) elenca effettivamente i divieti di espulsione, inclusi i minori e la tutela dei legami familiari.
4. Profili esecutivi e procedurali Momento dell'esecuzione: l'espulsione viene eseguita dopo la cessazione del periodo di detenzione o di custodia cautelare (#cite-source-5). Riesame della pericolosità: ai sensi degli artt. 658 e 679 c.p.p., la competenza per l'esecuzione e il riesame della pericolosità sociale spetta al Magistrato di Sorveglianza (#cite-source-7), (#cite-source-8). Egli deve accertare se l'interessato sia ancora socialmente pericoloso al momento di dare esecuzione alla misura ordinata con sentenza (#cite-source-8). Sanzioni per l'inosservanza: il trasgressore dell'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni, con arresto obbligatorio e rito direttissimo (#cite-source-1).
Il ruolo del Magistrato di Sorveglianza nell'esecuzione e nel riesame è confermato dagli artt. 658 e 679 c.p.p. presenti nelle fonti 7 e 8.
Conclusione operativa Perché l'espulsione ex art. 235 c.p. sia legittimamente applicata ed eseguita, occorre che: 1. Vi sia una sentenza di condanna superiore a due anni (o per reati specifici ex T.U.I.); 2. Venga accertata la pericolosità sociale in concreto, basata su criteri oggettivi (art. 133 c.p.) e non presunta; 3. Non sussistano cause ostative legate alla salute, alla minor età o al rischio di persecuzione (art. 19 T.U.I.); 4. Sia rispettato il bilanciamento con la vita familiare ex art. 8 CEDU; 5. Il Magistrato di Sorveglianza confermi l'attualità della pericolosità al momento dell'uscita dal carcere.(contesto generale)
Il paragrafo riassume i punti precedenti basandosi su principi generali del diritto penale e sulla sintesi delle norme già citate.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
