Controllo a distanza e DLP: la tutela del patrimonio ex art. 4 St. Lav.

Approfondimento editoriale
Il mio cliente, una società software, ha licenziato un dipendente basandosi sui log di un sistema DLP (Data Loss Prevention) installato per la sicurezza aziendale, invocando l'eccezione della tutela del patrimonio. C'è una zona grigia evidente tra l'art. 4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori e l'art. 88 del GDPR, poiché il Garante spesso riqualifica questi strumenti come controllo a distanza occulto: come possiamo difendere la legittimità del trattamento senza un previo accordo sindacale?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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