Criteri determinazione pena e sindacato Cassazione ex art. 133 c.p.
In base all'ordinamento penale italiano, la determinazione della pena è affidata al potere discrezionale del giudice, il quale deve però muoversi entro i limiti fissati dalla legge e ha l'obbligo di fornire una motivazione che giustifichi l'esercizio di tale potere 1.
I criteri guida per tale discrezionalità sono sanciti dall'art. 133 c.p., che distingue tra la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole 2.
Parametri di determinazione della pena (Art. 133 c.p.)
Il giudice deve desumere la gravità del reato da 2:
- Natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell'azione.
- Gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa.
- Intensità del dolo o grado della colpa.
La capacità a delinquere è invece valutata sulla base di 2:
- Motivi a delinquere e carattere del reo.
- Precedenti penali e giudiziari, condotta e vita del reo antecedenti al reato.
- Condotta contemporanea o susseguente al reato.
- Condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Sindacabilità in Cassazione
Il sindacato della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena non riguarda il merito della scelta (ovvero il "quanto" della sanzione), ma la tenuta logica e legale della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. 3 4.
Ecco i profili principali sindacabili in sede di legittimità:
- Obbligo di motivazione "rafforzata": La giurisprudenza consolidata afferma che, quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente i criteri dell'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti 5 4. Se la pena base è fissata in prossimità del massimo o comunque sensibilmente sopra il minimo, una motivazione basata su "formule di stile" o clausole generiche è censurabile 6 7.
- Mancanza o illogicità della motivazione: Il ricorso è esperibile quando la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica rispetto agli atti del processo 3. Ad esempio, è censurabile la sentenza che nega le attenuanti generiche o la sospensione condizionale omettendo di effettuare un giudizio prognostico basato sui criteri dell'art. 133 c.p. nonostante elementi favorevoli allegati dalla difesa (come la giovane età o l'incensuratezza) 8 9.
- Individualizzazione del trattamento sanzionatorio: In caso di concorso di persone nel reato, la Cassazione richiede che la motivazione dia conto della "necessaria individualizzazione" della pena. Il giudice deve cioè specificare le peculiarità delle singole posizioni e la diversità dei ruoli rivestiti, non potendosi limitare a una valutazione cumulativa della gravità del fatto 10 11.
- Criteri per benefici e misure di sicurezza: I parametri dell'art. 133 c.p. sono utilizzati anche per decidere sulla sospensione del processo con messa alla prova 12 o per valutare la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza 13. La mancanza di una motivazione parametrata a tali criteri in questi ambiti rende il provvedimento annullabile 14 15.
In sintesi, mentre il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nel dosare la pena tra il minimo e il massimo edittale, la Cassazione interviene qualora tale scelta non sia supportata da un percorso logico-giuridico esplicito, che raccordi le specificità del caso concreto agli indici legali dell'art. 133 c.p. 4 16.
Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In base all'ordinamento penale italiano, la determinazione della pena è affidata al potere discrezionale del giudice, il quale deve però muoversi entro i limiti fissati dalla legge e ha l'obbligo di fornire una motivazione che giustifichi l'esercizio di tale potere .
L'art. 132 c.p. stabilisce espressamente la discrezionalità del giudice nei limiti di legge e l'obbligo di motivazione.
I criteri guida per tale discrezionalità sono sanciti dall'art. 133 c.p., che distingue tra la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole .
L'art. 133 c.p. elenca i criteri per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere.
Parametri di determinazione della pena (Art. 133 c.p.)
Corrisponde al titolo e al contenuto dell'articolo 133 del Codice Penale.
Il giudice deve desumere la gravità del reato da : 1. Natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e modalità dell'azione. 2. Gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa. 3. Intensità del dolo o grado della colpa.
Riproduce fedelmente i tre punti del primo comma dell'art. 133 c.p. relativi alla gravità del reato.
La capacità a delinquere è invece valutata sulla base di : 1. Motivi a delinquere e carattere del reo. 2. Precedenti penali e giudiziari, condotta e vita del reo antecedenti al reato. 3. Condotta contemporanea o susseguente al reato. 4. Condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Riproduce fedelmente i quattro punti del secondo comma dell'art. 133 c.p. relativi alla capacità a delinquere.
Sindacabilità in Cassazione(contesto generale)
Si tratta di un'intestazione tematica standard che introduce la sezione sul ricorso per legittimità.
Il sindacato della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena non riguarda il merito della scelta (ovvero il "quanto" della sanzione), ma la tenuta logica e legale della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. .
L'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. disciplina il ricorso per vizio di motivazione, come indicato nella fonte.
Ecco i profili principali sindacabili in sede di legittimità:(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva senza contenuto normativo specifico.
Obbligo di motivazione "rafforzata": La giurisprudenza consolidata afferma che, quanto più il giudice intende discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente i criteri dell'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti . Se la pena base è fissata in prossimità del massimo o comunque sensibilmente sopra il minimo, una motivazione basata su "formule di stile" o clausole generiche è censurabile . Mancanza o illogicità della motivazione: Il ricorso è esperibile quando la motivazione è mancante, contraddittoria o manifestamente illogica rispetto agli atti del processo . Ad esempio, è censurabile la sentenza che nega le attenuanti generiche o la sospensione condizionale omettendo di effettuare un giudizio prognostico basato sui criteri dell'art. 133 c.p. nonostante elementi favorevoli allegati dalla difesa (come la giovane età o l'incensuratezza) . Individualizzazione del trattamento sanzionatorio: In caso di concorso di persone nel reato, la Cassazione richiede che la motivazione dia conto della "necessaria individualizzazione" della pena. Il giudice deve cioè specificare le peculiarità delle singole posizioni e la diversità dei ruoli rivestiti, non potendosi limitare a una valutazione cumulativa della gravità del fatto . Criteri per benefici e misure di sicurezza: I parametri dell'art. 133 c.p. sono utilizzati anche per decidere sulla sospensione del processo con messa alla prova o per valutare la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza . La mancanza di una motivazione parametrata a tali criteri in questi ambiti rende il provvedimento annullabile .
L'obbligo di motivazione sull'uso del potere discrezionale è sancito dall'art. 132 c.p. e richiamato sistematicamente dalla giurisprudenza.
In sintesi, mentre il giudice di merito gode di un'ampia discrezionalità nel dosare la pena tra il minimo e il massimo edittale, la Cassazione interviene qualora tale scelta non sia supportata da un percorso logico-giuridico esplicito, che raccordi le specificità del caso concreto agli indici legali dell'art. 133 c.p. .
Sintesi corretta del rapporto tra discrezionalità del giudice di merito (art. 132-133 c.p.) e controllo di legittimità.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
