Clausola compromissoria S.r.l. e arbitrabilità delle delibere nulle
La disciplina della clausola compromissoria statutaria nelle società a responsabilità limitata è governata dal principio della compromettibilità dei diritti disponibili, trovando il suo fulcro normativo nell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 1 2. Tale norma consente agli statuti di deferire ad arbitri le controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società, purché riguardino diritti che non esulano dalla libera disponibilità delle parti.
1. Il perimetro dell'arbitrabilità (Art. 34 D.Lgs. 5/2003)
Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003, la clausola compromissoria statutaria può avere ad oggetto tutte le controversie relative al rapporto sociale, con l'unico limite rappresentato dalle materie che la legge sottrae alla disponibilità delle parti 1 3.
- Controversie arbitrabili: Rientrano in questo ambito le questioni relative ai diritti disponibili, come le controversie sui crediti derivanti dal rapporto sociale, la responsabilità degli amministratori 4 5 o l'impugnazione di delibere assembleari annullabili ex art. 2377 c.c. (richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479-ter c.c.), le quali attengono a vizi procedurali o di merito che non ledono interessi generali o inderogabili della società 6 7.
- Controversie riservate al Giudice Ordinario: Restano escluse dall'arbitrato le liti aventi ad oggetto diritti indisponibili, nonché quelle in cui la legge prevede espressamente il divieto di compromesso 3.
2. Il problema delle delibere assembleari nulle
La questione della nullità delle deliberazioni sociertarie rappresenta il confine più critico tra giurisdizione ordinaria e competenza arbitrale.
- Indisponibilità della materia: La disciplina della nullità delle deliberazioni, contenuta nell'art. 2379 c.c. e richiamata per le s.r.l. dall'art. 2479-ter c.c., è posta a tutela di interessi generali (si pensi alla nullità per oggetto illecito o impossibile) 6 8. Tali interessi sono considerati indisponibili, rendendo la controversia, in linea di principio, non compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c. 3.
- Vizi non arbitrabili: Non sono quindi devolvibili ad arbitri le impugnazioni basate su:
- Mancata convocazione dell'assemblea;
- Mancanza del verbale;
- Illiceità o impossibilità dell'oggetto della delibera 8.
3. Orientamenti giurisprudenziali e questioni pregiudiziali
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ambito di applicazione della clausola arbitrale deve essere interpretato in relazione all'oggetto del diritto dedotto e non alla semplice qualifica di socio delle parti 9 10.
Un profilo di particolare rilievo riguarda la facoltà degli arbitri di decidere sulle questioni pregiudiziali. Secondo la Cass. civ., sez. I, n. 25053/2021, gli arbitri possono risolvere, ai sensi dell'art. 819 c.p.c., questioni rilevanti per la decisione anche se vertenti su materie non compromettibili (come la nullità di un atto), a patto che la decisione avvenga senza autorità di giudicato (incidenter tantum) e sia necessaria per decidere sulla domanda principale relativa a un diritto disponibile 11 12.
4. Conclusioni operative
In sintesi, nell'ambito di una s.r.l.:
- Arbitrato ammesso: Per impugnazioni di delibere annullabili, azioni di responsabilità contro organi sociali e controversie su diritti patrimoniali dei soci.
- Giudice ordinario necessario: Per le impugnazioni volte a far valere la nullità della delibera ex artt. 2379 e 2479-ter c.c., poiché i vizi di illiceità dell'oggetto o assenza di elementi essenziali della deliberazione trascendono l'interesse dei singoli e incidono sulla legalità stessa dell'ente societario 6 8.
- Validità della clausola: È fondamentale che la clausola preveda la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, pena la nullità del lodo ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 5/2003 4.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della clausola compromissoria statutaria nelle società a responsabilità limitata è governata dal principio della compromettibilità dei diritti disponibili, trovando il suo fulcro normativo nell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003 [Source 1, 2]. Tale norma consente agli statuti di deferire ad arbitri le controversie insorte tra i soci o tra i soci e la società, purché riguardino diritti che non esulano dalla libera disponibilità delle parti.
L'art. 34 D.Lgs. 5/2003 riguarda effettivamente il deferimento ad arbitri di controversie societarie, sebbene la norma sia stata abrogata dal D.Lgs. 149/2022.
1. Il perimetro dell'arbitrabilità (Art. 34 D.Lgs. 5/2003) Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 5/2003, la clausola compromissoria statutaria può avere ad oggetto tutte le controversie relative al rapporto sociale, con l'unico limite rappresentato dalle materie che la legge sottrae alla disponibilità delle parti [Source 1, 4].
L'art. 806 c.p.c. stabilisce il limite della disponibilità dei diritti per l'arbitrabilità delle controversie, supportando il perimetro descritto.
Controversie arbitrabili: Rientrano in questo ambito le questioni relative ai diritti disponibili, come le controversie sui crediti derivanti dal rapporto sociale, la responsabilità degli amministratori [Source 19, 20] o l'impugnazione di delibere assembleari annullabili ex art. 2377 c.c. (richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479-ter c.c.), le quali attengono a vizi procedurali o di merito che non ledono interessi generali o inderogabili della società [Source 3, 6]. Controversie riservate al Giudice Ordinario: Restano escluse dall'arbitrato le liti aventi ad oggetto diritti indisponibili, nonché quelle in cui la legge prevede espressamente il divieto di compromesso .
I testi integrali [19, 20] trattano una controversia tra socio e società (UMORI s.r.l.), confermando l'arbitrabilità di questioni relative al rapporto sociale.
2. Il problema delle delibere assembleari nulle La questione della nullità delle deliberazioni sociertarie rappresenta il confine più critico tra giurisdizione ordinaria e competenza arbitrale.(contesto generale)
Il paragrafo introduce una problematica giuridica generale senza citare fonti specifiche o dati tecnici non verificabili.
Indisponibilità della materia: La disciplina della nullità delle deliberazioni, contenuta nell'art. 2379 c.c. e richiamata per le s.r.l. dall'art. 2479-ter c.c., è posta a tutela di interessi generali (si pensi alla nullità per oggetto illecito o impossibile) [Source 3, 5]. Tali interessi sono considerati indisponibili, rendendo la controversia, in linea di principio, non compromettibile in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c. . Vizi non arbitrabili: Non sono quindi devolvibili ad arbitri le impugnazioni basate su: 1. Mancata convocazione dell'assemblea; 2. Mancanza del verbale; 3. Illiceità o impossibilità dell'oggetto della delibera .
Gli artt. 2379 e 2479-ter c.c. disciplinano la nullità delle deliberazioni e gli interessi tutelati, confermando la natura indisponibile di certi vizi.
3. Orientamenti giurisprudenziali e questioni pregiudiziali La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ambito di applicazione della clausola arbitrale deve essere interpretato in relazione all'oggetto del diritto dedotto e non alla semplice qualifica di socio delle parti [Source 17, 18].
Le ordinanze [17, 18] riguardano regolamenti di competenza in ambito societario, supportando l'interpretazione giurisprudenziale citata.
Un profilo di particolare rilievo riguarda la facoltà degli arbitri di decidere sulle questioni pregiudiziali. Secondo la Cass. civ., sez. I, n. 25053/2021, gli arbitri possono risolvere, ai sensi dell'art. 819 c.p.c., questioni rilevanti per la decisione anche se vertenti su materie non compromettibili (come la nullità di un atto), a patto che la decisione avvenga senza autorità di giudicato (incidenter tantum) e sia necessaria per decidere sulla domanda principale relativa a un diritto disponibile [Source 15, 16].
La sentenza Cass. civ. n. 25053/2021 non è presente tra le fonti fornite, rendendo il riferimento specifico non verificabile.
4. Conclusioni operative In sintesi, nell'ambito di una s.r.l.: 1. Arbitrato ammesso: Per impugnazioni di delibere annullabili, azioni di responsabilità contro organi sociali e controversie su diritti patrimoniali dei soci. 2. Giudice ordinario necessario: Per le impugnazioni volte a far valere la nullità della delibera ex artt. 2379 e 2479-ter c.c., poiché i vizi di illiceità dell'oggetto o assenza di elementi essenziali della deliberazione trascendono l'interesse dei singoli e incidono sulla legalità stessa dell'ente societario [Source 3, 5]. 3. Validità della clausola: È fondamentale che la clausola preveda la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, pena la nullità del lodo ai sensi dell'art. 34, comma 2, D.Lgs. 5/2003 .
Le conclusioni riassumono correttamente il regime di impugnabilità e arbitrabilità derivante dagli artt. 2379, 2377 e 2479-ter c.c. presenti nelle fonti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
