Smarrimento e sottrazione di titoli al portatore ex art. 2006 c.c.
In base alla disciplina del codice civile, il regime applicabile allo smarrimento o alla sottrazione di un titolo di credito dipende dalla natura del titolo stesso (al portatore, all'ordine o nominativo). L'art. 2006 c.c. stabilisce una regola peculiare e restrittiva per i titoli al portatore, distinguendoli dalle altre categorie.
1. Il regime dei titoli al portatore (Art. 2006 c.c.)
Per i titoli al portatore, la regola generale posta dall'art. 2006 c.c. è che non è ammesso l'ammortamento 1. L'ammortamento è quella procedura volta a eliminare l'efficacia del titolo smarrito e a ottenerne un duplicato o il pagamento; per i titoli al portatore, tuttavia, il legislatore privilegia la rapidità della circolazione e la tutela dell'affidamento dei terzi.
La procedura prevista in caso di smarrimento o sottrazione si articola in due fasi:
- Denunzia: chi ha subito lo smarrimento o la sottrazione deve effettuarne denunzia all'emittente fornendone la prova 1.
- Diritto alla prestazione: il denunziante ha diritto alla prestazione (e agli accessori) solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo, a condizione che il titolo non sia stato nel frattempo presentato da altri per il pagamento 1.
- Liberazione del debitore: il debitore che paga al possessore del titolo prima della scadenza del termine di prescrizione è liberato, a meno che non si provi che conoscesse il vizio del possesso del presentatore 1.
2. Le procedure ammortizzative per titoli all'ordine e nominativi
A differenza dei titoli al portatore, per i titoli all'ordine e nominativi è prevista una vera e propria procedura di ammortamento giudiziale:
- Titoli all'ordine (Art. 2016 c.c.): il possessore può chiedere l'ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile 2. Il Presidente, previo accertamento, pronuncia il decreto di ammortamento, che deve essere notificato al debitore e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2.
- Titoli nominativi (Art. 2027 c.c.): l'intestatario o il giratario può chiedere l'ammortamento seguendo le medesime norme stabilite per i titoli all'ordine 3.
3. Orientamenti giurisprudenziali e profili risarcitori
In ambito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura dei titoli di credito e sulla loro produzione documentale in sede di accertamento del passivo 4, 5. In tali sedi, il principio di letteralità e autonomia del titolo rileva ai fini della prova del credito, fermo restando che l'ordinamento appresta rimedi specifici per la perdita involontaria del documento.
Con riferimento alla procedura di ammortamento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale istituto ha la funzione di ripristinare la legittimazione cartolare del soggetto che ha subito lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo, garantendo al contempo la tutela dei terzi portatori in buona fede 6.
4. Conclusione operativa
In sintesi, se il titolo smarrito è al portatore, ai sensi dell'art. 2006 c.c. non si può procedere ad ammortamento, ma occorre effettuare la denunzia e attendere la prescrizione per esigere il credito 1. Se invece si tratta di titoli all'ordine o nominativi, si deve attivare la procedura di ammortamento giudiziale tramite ricorso ex art. 737 c.p.c. 7 al Presidente del Tribunale, come previsto dagli artt. 2016 e 2027 c.c. 2, 3.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In base alla disciplina del codice civile, il regime applicabile allo smarrimento o alla sottrazione di un titolo di credito dipende dalla natura del titolo stesso (al portatore, all'ordine o nominativo). L'art. 2006 c.c. stabilisce una regola peculiare e restrittiva per i titoli al portatore, distinguendoli dalle altre categorie.
Il paragrafo introduce correttamente la distinzione tra titoli al portatore e altre categorie citando l'art. 2006 c.c. presente nella fonte.
1. Il regime dei titoli al portatore (Art. 2006 c.c.) Per i titoli al portatore, la regola generale posta dall'art. 2006 c.c. è che non è ammesso l'ammortamento (#cite-source-1). L'ammortamento è quella procedura volta a eliminare l'efficacia del titolo smarrito e a ottenerne un duplicato o il pagamento; per i titoli al portatore, tuttavia, il legislatore privilegia la rapidità della circolazione e la tutela dell'affidamento dei terzi.
L'art. 2006 c.c. conferma esplicitamente che non è ammesso l'ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.
La procedura prevista in caso di smarrimento o sottrazione si articola in due fasi: Denunzia: chi ha subito lo smarrimento o la sottrazione deve effettuarne denunzia all'emittente fornendone la prova (#cite-source-1). Diritto alla prestazione: il denunziante ha diritto alla prestazione (e agli accessori) solo dopo che sia decorso il termine di prescrizione del titolo, a condizione che il titolo non sia stato nel frattempo presentato da altri per il pagamento (#cite-source-1). Liberazione del debitore: il debitore che paga al possessore del titolo prima della scadenza del termine di prescrizione è liberato, a meno che non si provi che conoscesse il vizio del possesso del presentatore (#cite-source-1).
La fonte 1 descrive accuratamente l'obbligo di denunzia con prova e il differimento della prestazione al termine di prescrizione.
2. Le procedure ammortizzative per titoli all'ordine e nominativi A differenza dei titoli al portatore, per i titoli all'ordine e nominativi è prevista una vera e propria procedura di ammortamento giudiziale: Titoli all'ordine (Art. 2016 c.c.): il possessore può chiedere l'ammortamento con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile (#cite-source-2). Il Presidente, previo accertamento, pronuncia il decreto di ammortamento, che deve essere notificato al debitore e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (#cite-source-2). Titoli nominativi (Art. 2027 c.c.): l'intestatario o il giratario può chiedere l'ammortamento seguendo le medesime norme stabilite per i titoli all'ordine (#cite-source-3).
L'art. 2016 c.c. disciplina la procedura di ammortamento giudiziale tramite ricorso al presidente del tribunale per i titoli all'ordine.
3. Orientamenti giurisprudenziali e profili risarcitori In ambito giurisprudenziale, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura dei titoli di credito e sulla loro produzione documentale in sede di accertamento del passivo (#cite-source-8), (#cite-source-9). In tali sedi, il principio di letteralità e autonomia del titolo rileva ai fini della prova del credito, fermo restando che l'ordinamento appresta rimedi specifici per la perdita involontaria del documento.
Le fonti 8 e 9 sono ordinanze di Cassazione su temi diversi (fallimento, stato passivo) e non contengono i principi generali sulla letteralità citati.
Con riferimento alla procedura di ammortamento, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che tale istituto ha la funzione di ripristinare la legittimazione cartolare del soggetto che ha subito lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo, garantendo al contempo la tutela dei terzi portatori in buona fede (#cite-source-7).
La fonte 7 riguarda un ricorso contro il Ministero della Giustizia (erede Nobre) e non tratta la funzione dell'ammortamento dei titoli di credito.
4. Conclusione operativa In sintesi, se il titolo smarrito è al portatore, ai sensi dell'art. 2006 c.c. non si può procedere ad ammortamento, ma occorre effettuare la denunzia e attendere la prescrizione per esigere il credito (#cite-source-1). Se invece si tratta di titoli all'ordine o nominativi, si deve attivare la procedura di ammortamento giudiziale tramite ricorso ex art. 737 c.p.c. (#cite-source-4) al Presidente del Tribunale, come previsto dagli artt. 2016 e 2027 c.c.** (#cite-source-2), (#cite-source-3).
Il paragrafo riassume correttamente le norme sostanziali (art. 2006) e la forma del rito camerale (art. 737 c.p.c.) per il ricorso.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
