Sottoprodotti e certezza dell'utilizzo: il deposito ex art. 184-bis

Approfondimento editoriale
Il mio cliente produce scarti di lavorazione del legno che intende qualificare come sottoprodotti ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006, ma l'ARPA contesta il requisito della 'certezza dell'utilizzo' a causa di uno stoccaggio prolungato nei piazzali aziendali. Come possiamo superare la zona grigia interpretativa sul limite temporale del deposito, considerando l'eccezione alla disciplina sui rifiuti e l'assenza di un termine perentorio nella norma?
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Fonti:

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·
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