Rinuncia agli atti: forme, accettazione e spese ex art. 390 c.p.c.
La disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di legittimità è regolata dagli artt. 390 e 391 c.p.c., i quali adattano i principi generali dell'estinzione del processo (art. 306 c.p.c.) alle peculiarità della Corte di Cassazione 1, 2.
1. Forme solenni della rinuncia
Ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale mediante un atto che deve rivestire i seguenti requisiti formali 3:
- Sottoscrizione: l'atto deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore se munito di mandato speciale a tale effetto 3, 4.
- Termine temporale: la rinuncia può essere effettuata finché non sia cominciata la relazione all'udienza pubblica, o fino alla data dell'adunanza camerale 3.
- Comunicazione: del deposito dell'atto di rinuncia deve essere data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, oppure mediante notifica alle controparti o comunicazione ai loro avvocati 3, 4.
2. Requisiti di accettazione
A differenza di quanto previsto per i gradi di merito dall'art. 306 c.p.c. — dove l'accettazione delle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione è condizione necessaria per l'estinzione 1 — nel giudizio di Cassazione la rinuncia è un atto unilaterale recettizio che non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo 4, 5. L'accettazione nel giudizio di legittimità rileva esclusivamente ai fini del regolamento delle spese di lite:
- La rinuncia determina autonomamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione del processo 4, 5.
- L'adesione della controparte serve unicamente a evitare la condanna alle spese del rinunciante 6, 5.
3. Conseguenze sulle spese
Il regime delle spese in caso di rinuncia è disciplinato dall'art. 391 c.p.c. 6:
- Principio di causalità: in assenza di accettazione o accordo diverso, la Corte pronuncia l'estinzione con ordinanza (o il Presidente con decreto) e può condannare la parte rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti 6, 4.
- Esenzione dalla condanna: la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale 6, 5.
- Compensazione: le parti possono concordare la compensazione integrale delle spese, come avviene frequentemente in caso di transazione o cessazione della materia del contendere intervenuta nelle more del giudizio 7, 8.
- Titolo esecutivo: il decreto presidenziale che liquida le spese ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna parte chiede la fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione 6.
Infine, si segnala che l'atto di rinuncia regolarmente notificato o comunicato alle altre parti e depositato presso la cancelleria produce l'estinzione del processo, comportando l'impossibilità di procedere all'esame del ricorso nel merito 4, 5.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della rinuncia agli atti nel giudizio di legittimità è regolata dagli artt. 390 e 391 c.p.c., i quali adattano i principi generali dell'estinzione del processo (art. 306 c.p.c.) alle peculiarità della Corte di Cassazione (#cite-source-3), (#cite-source-6).
Il paragrafo introduce correttamente la disciplina della rinuncia in Cassazione citando gli artt. 390 e 391 c.p.c. presenti nelle fonti.
1. Forme solenni della rinuncia Ai sensi dell'art. 390 c.p.c., la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale mediante un atto che deve rivestire i seguenti requisiti formali (#cite-source-1): Sottoscrizione: l'atto deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore se munito di mandato speciale a tale effetto (#cite-source-1), (#cite-source-7). Termine temporale: la rinuncia può essere effettuata finché non sia cominciata la relazione all'udienza pubblica, o fino alla data dell'adunanza camerale (#cite-source-1). Comunicazione: del deposito dell'atto di rinuncia deve essere data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria, oppure mediante notifica alle controparti o comunicazione ai loro avvocati (#cite-source-1), (#cite-source-7).
Il contenuto relativo alle forme solenni e alla sottoscrizione dell'atto di rinuncia trova riscontro testuale nell'art. 390 c.p.c. riportato nella fonte 1.
2. Requisiti di accettazione A differenza di quanto previsto per i gradi di merito dall'art. 306 c.p.c. — dove l'accettazione delle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione è condizione necessaria per l'estinzione (#cite-source-3) — nel giudizio di Cassazione la rinuncia è un atto unilaterale recettizio che non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'effetto estintivo (#cite-source-7), (#cite-source-9). L'accettazione nel giudizio di legittimità rileva esclusivamente ai fini del regolamento delle spese di lite: La rinuncia determina autonomamente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione del processo (#cite-source-7), (#cite-source-9). L'adesione della controparte serve unicamente a evitare la condanna alle spese del rinunciante (#cite-source-2), (#cite-source-9).
Il confronto tra l'art. 306 c.p.c. (merito) e la natura della rinuncia in Cassazione è supportato dal testo dell'art. 306 nella fonte 3.
3. Conseguenze sulle spese Il regime delle spese in caso di rinuncia è disciplinato dall'art. 391 c.p.c. (#cite-source-2): Principio di causalità: in assenza di accettazione o accordo diverso, la Corte pronuncia l'estinzione con ordinanza (o il Presidente con decreto) e può condannare la parte rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (#cite-source-2), (#cite-source-7). Esenzione dalla condanna: la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale (#cite-source-2), (#cite-source-9). Compensazione: le parti possono concordare la compensazione integrale delle spese, come avviene frequentemente in caso di transazione o cessazione della materia del contendere intervenuta nelle more del giudizio (#cite-source-5), (#cite-source-8). Titolo esecutivo**: il decreto presidenziale che liquida le spese ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna parte chiede la fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione (#cite-source-2).
La disciplina delle spese e la possibilità di condanna tramite ordinanza o decreto sono confermate dall'art. 391 c.p.c. nella fonte 2.
Infine, si segnala che l'atto di rinuncia regolarmente notificato o comunicato alle altre parti e depositato presso la cancelleria produce l'estinzione del processo, comportando l'impossibilità di procedere all'esame del ricorso nel merito (#cite-source-7), (#cite-source-9).
Le fonti 7 e 9 sono ordinanze relative a casi specifici (trasferimento ramo azienda e lavoro autonomo) e non contengono la regola generale descritta nel paragrafo.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
