Revoca amministratore s.r.l. senza giusta causa e risarcimento danni
In tema di amministrazione di società a responsabilità limitata, la disciplina della revoca dell'amministratore e le conseguenze risarcitorie in assenza di giusta causa trovano il proprio cardine normativo nel rinvio alla disciplina delle società per azioni e ai principi generali in materia di mandato oneroso.
1. Inquadramento normativo
Sebbene l'art. 2475 c.c. disciplini l'amministrazione della S.r.l., esso opera un rinvio espresso ai commi quarto e quinto dell'art. 2383 c.c. per quanto concerne la nomina 1. Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il regime della revoca segue il principio della revocabilità ad nutum (in qualunque tempo) previsto dall'art. 2383, comma 3, c.c. 2.
Il rapporto tra amministratore e società è inquadrato come un rapporto di natura fiduciaria, assimilabile al mandato oneroso 3. Ne consegue che la società può interrompere il rapporto in ogni momento, ma tale potere incontra il limite del diritto dell'amministratore al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa 2 4.
2. Il risarcimento del danno per revoca senza giusta causa
In assenza di una giusta causa (ovvero di fatti sopravvenuti che ledano il vincolo fiduciario o rendano impossibile la prosecuzione del rapporto), l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. 5.
Il risarcimento deve comprendere:
- Danno emergente: eventuali spese sostenute o perdite subite.
- Lucro cessante: il mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza naturale prevista.
Qualora la revoca sia avvenuta con modalità offensive o lesive del decoro e della reputazione dell'amministratore, può sorgere altresì il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (es. danno all'immagine), sebbene tale voce richieda una prova specifica del pregiudizio subito 6.
3. Criteri di liquidazione del lucro cessante
La quantificazione del lucro cessante segue criteri precisi volti a ripristinare la situazione patrimoniale in cui l'amministratore si sarebbe trovato se l'incarico fosse proseguito fino alla scadenza:
- Parametro temporale: Se l'incarico era a tempo determinato, il danno è commisurato ai compensi che l'amministratore avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del mandato (comunque non superiore a tre esercizi ex art. 2383 c.c.) 2 7. Se l'incarico era a tempo indeterminato, il risarcimento è parametrato al mancato preavviso 8.
- Valutazione equitativa: Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. 9.
- Aliunde Perceptum: In virtù dell'art. 1227 c.c. (concorso del fatto del creditore) e del principio di compensatio lucri cum damno, dal risarcimento deve essere detratto quanto l'amministratore ha percepito (o avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza) dallo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza originaria dell'incarico 10.
- Voci escluse: Salvo diversa pattuizione, nel calcolo dell'indennità risarcitoria non rientrano bonus o incentivi meramente aleatori, come quelli legati a piani di stock-option il cui valore non sia predeterminabile al momento del recesso 6 11.
4. Conclusione operativa
L'amministratore di S.r.l. può essere rimosso in ogni momento con deliberazione dei soci 12. Tuttavia, affinché la società sia esentata dall'obbligo risarcitorio, deve sussistere una giusta causa che deve essere specificamente enunciata nella delibera di revoca. In mancanza, l'amministratore può agire innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa 13 per ottenere il pagamento dei compensi residui fino alla scadenza del termine, dedotto l'eventuale aliunde perceptum.
Fonti:
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In tema di amministrazione di società a responsabilità limitata, la disciplina della revoca dell'amministratore e le conseguenze risarcitorie in assenza di giusta causa trovano il proprio cardine normativo nel rinvio alla disciplina delle società per azioni e ai principi generali in materia di mandato oneroso.(contesto generale)
Inquadramento sistematico generale sul rapporto tra amministrazione di S.r.l. e disciplina del mandato.
1. Inquadramento normativo Sebbene l'art. 2475 c.c. disciplini l'amministrazione della S.r.l., esso opera un rinvio espresso ai commi quarto e quinto dell'art. 2383 c.c. per quanto concerne la nomina . Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il regime della revoca segue il principio della revocabilità ad nutum (in qualunque tempo) previsto dall'art. 2383, comma 3, c.c. .
L'art. 2475 c.c. effettivamente rinvia ai commi quarto e quinto dell'art. 2383 c.c. per la nomina degli amministratori.
Il rapporto tra amministratore e società è inquadrato come un rapporto di natura fiduciaria, assimilabile al mandato oneroso . Ne consegue che la società può interrompere il rapporto in ogni momento, ma tale potere incontra il limite del diritto dell'amministratore al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa [Source 1, Source 18].
L'art. 1725 c.c. disciplina la revoca del mandato oneroso e il relativo risarcimento in assenza di giusta causa.
2. Il risarcimento del danno per revoca senza giusta causa In assenza di una giusta causa (ovvero di fatti sopravvenuti che ledano il vincolo fiduciario o rendano impossibile la prosecuzione del rapporto), l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno ex art. 1223 c.c. .
L'art. 1223 c.c. stabilisce i principi generali per il risarcimento del danno (perdita subita e mancato guadagno).
Il risarcimento deve comprendere: Danno emergente: eventuali spese sostenute o perdite subite. Lucro cessante: il mancato guadagno derivante dalla cessazione anticipata dell'incarico rispetto alla scadenza naturale prevista.
Il contenuto descrive esattamente le componenti del danno (danno emergente e lucro cessante) previste dall'art. 1223 c.c.
Qualora la revoca sia avvenuta con modalità offensive o lesive del decoro e della reputazione dell'amministratore, può sorgere altresì il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale (es. danno all'immagine), sebbene tale voce richieda una prova specifica del pregiudizio subito .(contesto generale)
Principio generale del diritto civile italiano sulla risarcibilita' del danno non patrimoniale e onere della prova.
3. Criteri di liquidazione del lucro cessante La quantificazione del lucro cessante segue criteri precisi volti a ripristinare la situazione patrimoniale in cui l'amministratore si sarebbe trovato se l'incarico fosse proseguito fino alla scadenza:(contesto generale)
Introduzione ai criteri di calcolo del lucro cessante secondo la prassi civilistica.
Parametro temporale: Se l'incarico era a tempo determinato, il danno è commisurato ai compensi che l'amministratore avrebbe percepito fino alla naturale scadenza del mandato (comunque non superiore a tre esercizi ex art. 2383 c.c.) [Source 1, Source 11]. Se l'incarico era a tempo indeterminato, il risarcimento è parametrato al mancato preavviso . Valutazione equitativa: Qualora il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice può ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. . Aliunde Perceptum: In virtù dell'art. 1227 c.c. (concorso del fatto del creditore) e del principio di compensatio lucri cum damno, dal risarcimento deve essere detratto quanto l'amministratore ha percepito (o avrebbe potuto percepire con l'ordinaria diligenza) dallo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo intercorrente tra la revoca e la scadenza originaria dell'incarico . Voci escluse: Salvo diversa pattuizione, nel calcolo dell'indennità risarcitoria non rientrano bonus o incentivi meramente aleatori, come quelli legati a piani di stock-option il cui valore non sia predeterminabile al momento del recesso [Source 14, Source 15].
L'art. 2383 c.c. conferma il limite dei tre esercizi; il risarcimento per mancato preavviso deriva dall'art. 1725 c.c.
4. Conclusione operativa L'amministratore di S.r.l. può essere rimosso in ogni momento con deliberazione dei soci . Tuttavia, affinché la società sia esentata dall'obbligo risarcitorio, deve sussistere una giusta causa che deve essere specificamente enunciata nella delibera di revoca. In mancanza, l'amministratore può agire innanzi alla Sezione Specializzata in materia di Impresa per ottenere il pagamento dei compensi residui fino alla scadenza del termine, dedotto l'eventuale aliunde perceptum.
L'art. 2479 c.c. attribuisce ai soci la competenza sulla nomina e, implicitamente, sulla revoca degli amministratori.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
