Responsabilità solidale: presupposti e azione di regresso ex art. 2055 c.c.
La disciplina della responsabilità solidale e del relativo regresso nell'ambito dell'illecito extracontrattuale trova il suo fondamento principale nell'art. 2055 c.c. 1, norma che integra i principi generali sulle obbligazioni solidali dettati dagli artt. 1292 e seguenti del Codice Civile 2, 3, 4.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Il presupposto fondamentale per la configurazione della responsabilità solidale è l'imputabilità del fatto dannoso a più persone 1. Ai sensi dell'art. 2043 c.c. 5, qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento; quando tale evento è riconducibile a una pluralità di soggetti, sorge il vincolo di solidarietà.
I requisiti essenziali previsti dal legislatore sono:
- Unicità del fatto dannoso: La solidarietà passiva ex art. 2055, comma 1, c.c. si fonda sulla riferibilità dell'unico evento lesivo alle condotte di più soggetti 1.
- Pluralità di condotte: La responsabilità solidale sussiste qualora il danno sia imputabile a più persone, indipendentemente dalla natura delle condotte 1.
- Efficacia causale: È necessario che ciascuna condotta abbia contribuito alla produzione dell'evento dannoso 1.
2. L'azione di regresso ex art. 2055 c.c.
L'azione di regresso è lo strumento attraverso il quale il coobbligato che ha risarcito integralmente il danneggiato può ripetere dagli altri debitori la parte di loro spettanza 1, 4.
Criteri di ripartizione interna
Mentre nei confronti del danneggiato vige il principio dell'intera prestazione (art. 1292 c.c. 2), nei rapporti interni l'obbligazione si divide in base a criteri specifici indicati dall'art. 2055, comma 2, c.c. 1:
- Gravità della rispettiva colpa: Si valuta l'intensità del dolo o della colpa di ciascun coautore.
- Entità delle conseguenze: Si analizza in che misura ogni singola condotta abbia inciso materialmente sulla determinazione del danno.
- Presunzione di uguaglianza: Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, comma 3, c.c. 1 e art. 1298, comma 2, c.c. 3).
3. Orientamento giurisprudenziale
L'art. 2055 c.c. stabilisce che nella ripartizione interna il carico del risarcimento deve essere commisurato alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze derivate, ma nel dubbio le singole colpe si presumono uguali 1. Spetta al giudice valutare il riparto delle responsabilità in base agli elementi acquisiti nel corso del giudizio 1.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato rilevanti aspetti in tema di transazione:
- Se un condebitore transige solo la propria quota, il debito residuo degli altri si riduce in misura pari all'importo pagato (se superiore alla quota ideale) o in misura pari alla quota stessa del transigente (se il pagamento è stato inferiore) 6.
- L'effetto interruttivo della prescrizione operato verso un condebitore si estende agli altri coobbligati in solido ex art. 1310 c.c. 7.
4. Conclusione operativa
Per esercitare correttamente l'azione di regresso è necessario:
- Dimostrare l'avvenuto pagamento integrale (o comunque superiore alla propria quota) al danneggiato.
- Agire pro quota nei confronti degli altri corresponsabili; il regresso non è mai per l'intero, salvo che l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori 3, 4.
- Fornire prova della diversa gravità delle colpe qualora si voglia superare la presunzione di pari responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2055 c.c. 1.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della responsabilità solidale e del relativo regresso nell'ambito dell'illecito extracontrattuale trova il suo fondamento principale nell'art. 2055 c.c. (#cite-source-1), norma che integra i principi generali sulle obbligazioni solidali dettati dagli artt. 1292 e seguenti del Codice Civile (#cite-source-2), (#cite-source-3), (#cite-source-4).
Il paragrafo descrive correttamente il fondamento della responsabilità solidale citando gli artt. 2055, 1292, 1298 e 1299 c.c. presenti nelle fonti.
1. Inquadramento normativo e presupposti Il presupposto fondamentale per la configurazione della responsabilità solidale è l'imputabilità del fatto dannoso a più persone (#cite-source-1). Ai sensi dell'art. 2043 c.c. (#cite-source-5), qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga al risarcimento; quando tale evento è riconducibile a una pluralità di soggetti, sorge il vincolo di solidarietà.
L'imputabilità del fatto a più persone è il presupposto dell'art. 2055 c.c. e il richiamo all'art. 2043 c.c. è supportato dal testo della fonte 5.
I requisiti essenziali previsti dal legislatore sono: Unicità del fatto dannoso: La solidarietà passiva ex art. 2055, comma 1, c.c. si fonda sulla riferibilità dell'unico evento lesivo alle condotte di più soggetti (#cite-source-1). Pluralità di condotte: La responsabilità solidale sussiste qualora il danno sia imputabile a più persone, indipendentemente dalla natura delle condotte (#cite-source-1). Efficacia causale: È necessario che ciascuna condotta abbia contribuito alla produzione dell'evento dannoso (#cite-source-1).
I requisiti di unicità del fatto e pluralità di condotte sono desumibili dal testo dell'art. 2055 c.c. riportato nella fonte 1.
2. L'azione di regresso ex art. 2055 c.c. L'azione di regresso è lo strumento attraverso il quale il coobbligato che ha risarcito integralmente il danneggiato può ripetere dagli altri debitori la parte di loro spettanza (#cite-source-1), (#cite-source-4).
L'azione di regresso è esplicitamente prevista dall'art. 2055 c.c. (fonte 1) e dall'art. 1299 c.c. (fonte 4) per il recupero della quota.
Criteri di ripartizione interna Mentre nei confronti del danneggiato vige il principio dell'intera prestazione (art. 1292 c.c. (#cite-source-2)), nei rapporti interni l'obbligazione si divide in base a criteri specifici indicati dall'art. 2055, comma 2, c.c. (#cite-source-1): 1. Gravità della rispettiva colpa: Si valuta l'intensità del dolo o della colpa di ciascun coautore. 2. Entità delle conseguenze: Si analizza in che misura ogni singola condotta abbia inciso materialmente sulla determinazione del danno. 3. Presunzione di uguaglianza: Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali (art. 2055, comma 3, c.c. (#cite-source-1) e art. 1298, comma 2, c.c. (#cite-source-3)).
Il riferimento ai criteri di gravità della colpa ed entità delle conseguenze è fedele al testo del secondo comma dell'art. 2055 c.c.
3. Orientamento giurisprudenziale L'art. 2055 c.c. stabilisce che nella ripartizione interna il carico del risarcimento deve essere commisurato alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze derivate, ma nel dubbio le singole colpe si presumono uguali (#cite-source-1). Spetta al giudice valutare il riparto delle responsabilità in base agli elementi acquisiti nel corso del giudizio (#cite-source-1).
La presunzione di uguaglianza delle colpe nel dubbio è espressamente prevista dall'ultimo periodo dell'art. 2055 c.c.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno precisato rilevanti aspetti in tema di transazione: Se un condebitore transige solo la propria quota, il debito residuo degli altri si riduce in misura pari all'importo pagato (se superiore alla quota ideale) o in misura pari alla quota stessa del transigente (se il pagamento è stato inferiore) (#cite-source-6). L'effetto interruttivo della prescrizione operato verso un condebitore si estende agli altri coobbligati in solido ex art. 1310 c.c. (#cite-source-7).
Il contenuto relativo alla transazione della quota e alla riduzione del debito residuo trova riscontro nel testo della Cass. SS.UU. 30174/2011.
4. Conclusione operativa Per esercitare correttamente l'azione di regresso è necessario: 1. Dimostrare l'avvenuto pagamento integrale (o comunque superiore alla propria quota) al danneggiato. 2. Agire pro quota nei confronti degli altri corresponsabili; il regresso non è mai per l'intero, salvo che l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori (#cite-source-3), (#cite-source-4). 3. Fornire prova della diversa gravità delle colpe** qualora si voglia superare la presunzione di pari responsabilità prevista dal terzo comma dell'art. 2055 c.c. (#cite-source-1).
L'eccezione del regresso per l'intero in caso di interesse esclusivo di un debitore è confermata dal testo dell'art. 1298 c.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
