Repêchage estero nel licenziamento GMO e onere probatorio datoriale
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) ai sensi dell'art. 3, L. 604/1966 1, la questione dell'estensione dell'obbligo di repêchage (ovvero l'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore in altre mansioni prima di procedere al recesso) presenta profili di particolare complessità quando coinvolge gruppi multinazionali e società collegate estere.
1. Il quadro normativo e l'onere della prova
L'art. 5, L. 604/1966 stabilisce chiaramente che l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta esclusivamente al datore di lavoro 2. Tale onere include la prova dell'impossibilità di repêchage, ovvero la dimostrazione che non esistano posizioni lavorative compatibili con la professionalità del dipendente 3.
2. Gruppo di imprese e perimetro del repêchage
Secondo la disciplina generale e i riferimenti all'art. 2359 c.c. 4, il gruppo d'impresa non costituisce di per sé un unico soggetto giuridico, a meno che non si ravvisi un "unico centro di imputazione del rapporto di lavoro". Tuttavia:
- Codatorialità e Gruppi: L'art. 31 del D.Lgs. 276/2003 disciplina i gruppi di impresa ai fini degli adempimenti amministrativi, precisando però che tali disposizioni non rilevano automaticamente per l'individuazione del titolare delle obbligazioni contrattuali in capo alle singole società datrici 5.
- Estensione all'estero: La giurisprudenza di legittimità tende a limitare l'obbligo di repêchage al perimetro della società datrice di lavoro. L'estensione dell'obbligo a società collegate o controllate (nazionali o estere) del gruppo presuppone solitamente la prova che il rapporto di lavoro sia stato gestito in modo promiscuo o che vi sia un coordinamento tale da configurare un unico datore di lavoro sostanziale.
3. La rilevanza della disponibilità del lavoratore
La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di repêchage può estendersi a mansioni inferiori qualora ciò sia necessario per evitare il licenziamento e vi sia il consenso del lavoratore (art. 2103 c.c.) 6.
- In presenza di una manifestata disponibilità al trasferimento (anche all'estero), il lavoratore onera il datore di lavoro di una verifica più rigorosa.
- Tuttavia, in assenza di una formale codatorialità (dove i datori rispondono in solido delle obbligazioni, come previsto in certi casi dall'art. 31, comma 3-quinquies, D.Lgs. 276/2003 5), la giurisprudenza prevalente ritiene difficile esigere dal datore di lavoro nazionale la prova dell'insussistenza di posti vacanti presso una legalità giuridica distinta operante in una giurisdizione estera, a meno che non sia dimostrato un potere di direzione e impiego del personale che superi i confini della singola controllata.
4. Orientamenti recenti sulla prova dell'insussistenza
Recenti ordinanze della Cassazione sottolineano che:
- Effettività della riorganizzazione: La soppressione del posto deve essere reale, ma la ridistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti è considerata legittima nell'ottica della libertà organizzativa 7.
- Obbligo di ricerca diligente: Il datore deve dimostrare di aver valutato le posizioni "liquide" al momento del licenziamento 8. Se il lavoratore deduce l'esistenza di posti presso collegate estere, il datore potrebbe essere chiamato a fornire prova contraria solo se viene dimostrato un collegamento funzionale e gerarchico tale da rendere quelle posizioni "disponibili" alla decisione della capogruppo o della società distaccante.
In conclusione, in assenza di un "unico centro di imputazione" o di un accordo di codatorialità, l'obbligo di repêchage non si estende automaticamente alle società estere del gruppo per il solo fatto del legame societario ex art. 2359 c.c. 4. Tuttavia, la disponibilità del lavoratore al trasferimento all'estero qualifica il comportamento delle parti secondo buona fede, potendo influenzare la valutazione del giudice sulla legittimità del recesso qualora emerga che il datore avesse l'effettivo potere di ricollocazione extra-muros ma abbia omesso ogni verifica 8.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) ai sensi dell'art. 3, L. 604/1966 , la questione dell'estensione dell'obbligo di repêchage (ovvero l'obbligo di verificare l'impossibilità di ricollocazione del lavoratore in altre mansioni prima di procedere al recesso) presenta profili di particolare complessità quando coinvolge gruppi multinazionali e società collegate estere.
Il paragrafo introduce il GMO e l'obbligo di repêchage citando correttamente la L. 604/1966 e la prassi giurisprudenziale descritta nelle fonti.
1. Il quadro normativo e l'onere della prova L'art. 5, L. 604/1966 stabilisce chiaramente che l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo di licenziamento spetta esclusivamente al datore di lavoro . Tale onere include la prova dell'impossibilità di repêchage, ovvero la dimostrazione che non esistano posizioni lavorative compatibili con la professionalità del dipendente .
L'art. 5 della L. 604/1966 citato corrisponde alla fonte [2] che pone l'onere della prova a carico del datore di lavoro.
2. Gruppo di imprese e perimetro del repêchage Secondo la disciplina generale e i riferimenti all'art. 2359 c.c. , il gruppo d'impresa non costituisce di per sé un unico soggetto giuridico, a meno che non si ravvisi un "unico centro di imputazione del rapporto di lavoro". Tuttavia: Codatorialità e Gruppi: L'art. 31 del D.Lgs. 276/2003 disciplina i gruppi di impresa ai fini degli adempimenti amministrativi, precisando però che tali disposizioni non rilevano automaticamente per l'individuazione del titolare delle obbligazioni contrattuali in capo alle singole società datrici . Estensione all'estero: La giurisprudenza di legittimità tende a limitare l'obbligo di repêchage al perimetro della società datrice di lavoro. L'estensione dell'obbligo a società collegate o controllate (nazionali o estere) del gruppo presuppone solitamente la prova che il rapporto di lavoro sia stato gestito in modo promiscuo o che vi sia un coordinamento tale da configurare un unico datore di lavoro sostanziale.
Il riferimento all'art. 2359 c.c. e all'art. 31 D.Lgs. 276/2003 (adempimenti amministrativi nei gruppi) è supportato dalle fonti [3] e [4].
3. La rilevanza della disponibilità del lavoratore La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di repêchage può estendersi a mansioni inferiori qualora ciò sia necessario per evitare il licenziamento e vi sia il consenso del lavoratore (art. 2103 c.c.) . In presenza di una manifestata disponibilità al trasferimento (anche all'estero), il lavoratore onera il datore di lavoro di una verifica più rigorosa. Tuttavia, in assenza di una formale codatorialità (dove i datori rispondono in solido delle obbligazioni, come previsto in certi casi dall'art. 31, comma 3-quinquies, D.Lgs. 276/2003 ), la giurisprudenza prevalente ritiene difficile esigere dal datore di lavoro nazionale la prova dell'insussistenza di posti vacanti presso una legalità giuridica distinta operante in una giurisdizione estera, a meno che non sia dimostrato un potere di direzione e impiego del personale che superi i confini della singola controllata.
Il riferimento al mutamento di mansioni e all'art. 2103 c.c. trova riscontro nella fonte [5], inclusa la possibilità di assegnazione a mansioni inferiori.
4. Orientamenti recenti sulla prova dell'insussistenza Recenti ordinanze della Cassazione sottolineano che: 1. Effettività della riorganizzazione: La soppressione del posto deve essere reale, ma la ridistribuzione delle mansioni tra altri dipendenti è considerata legittima nell'ottica della libertà organizzativa . 2. Obbligo di ricerca diligente: Il datore deve dimostrare di aver valutato le posizioni "liquide" al momento del licenziamento . Se il lavoratore deduce l'esistenza di posti presso collegate estere, il datore potrebbe essere chiamato a fornire prova contraria solo se viene dimostrato un collegamento funzionale e gerarchico tale da rendere quelle posizioni "disponibili" alla decisione della capogruppo o della società distaccante.
Il paragrafo cita orientamenti specifici e 'recenti ordinanze' senza riferimenti puntuali presenti nelle fonti, benché coerenti con i temi delle sentenze 2025.
In conclusione, in assenza di un "unico centro di imputazione" o di un accordo di codatorialità, l'obbligo di repêchage non si estende automaticamente alle società estere del gruppo per il solo fatto del legame societario ex art. 2359 c.c. . Tuttavia, la disponibilità del lavoratore al trasferimento all'estero qualifica il comportamento delle parti secondo buona fede, potendo influenzare la valutazione del giudice sulla legittimità del recesso qualora emerga che il datore avesse l'effettivo potere di ricollocazione extra-muros ma abbia omesso ogni verifica .
La conclusione sintetizza correttamente il rapporto tra legame societario (art. 2359 c.c., fonte [3]) e obblighi di repêchage trattati nel complesso delle fonti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
