Decisione parziale di merito del collegio ex art. 277 c.p.c.
Nel sistema processualcivile italiano, la sentenza parziale di merito (o sentenza non definitiva di merito) rappresenta una deroga al principio di unità della decisione stabilito dall'art. 277, comma 1, c.p.c., secondo cui il collegio deve normalmente decidere tutte le domande e le eccezioni definendo integralmente il giudizio 1.
I casi e le condizioni in cui il collegio può definire solo parzialmente il merito sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 277, 278 e 279 c.p.c.
1. La pronuncia parziale su alcune domande (art. 277, comma 2, c.p.c.)
Ai sensi dell'art. 277, comma 2, c.p.c., il collegio può limitare la decisione ad alcune soltanto delle domande proposte se concorrono due condizioni 1:
- Mancanza di necessità di ulteriore istruzione: il giudice riconosce che per tali domande la fase istruttoria è già completa;
- Interesse apprezzabile della parte: deve esservi un'istanza di parte che giustifichi la sollecita definizione di quelle domande rispetto alle altre ancora bisognose di istruzione.
In questo caso, il giudice pronuncia una sentenza su tali domande e, con separata ordinanza, dispone la prosecuzione dell'istruzione per le rimanenti 2.
2. La condanna generica e la provvisionale (art. 278 c.p.c.)
Una forma specifica di decisione parziale sul merito è prevista dall'art. 278 c.p.c. 3:
- Condanna generica: quando è già accertata la sussistenza di un diritto (an debeatur), ma è ancora controversa la quantità della prestazione (quantum), il collegio può pronunciare sentenza di condanna generica e disporre con ordinanza la prosecuzione per la liquidazione;
- Provvisionale: con la stessa sentenza, su istanza di parte, il giudice può condannare il debitore al pagamento di una somma nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova.
3. La decisione su cause riunite (art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.)
Il collegio definisce parzialmente il giudizio anche quando, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 103, comma 2 (litisconsorzio facoltativo) 4 e 104, comma 2 (pluralità di domande contro la stessa parte) 5, decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite 2. In tale ipotesi:
- Pronuncia sentenza sulle cause mature per la decisione;
- Dispone con separata ordinanza la separazione delle altre e la loro ulteriore istruzione.
4. Natura del provvedimento e regime di impugnazione
La sentenza che decide alcune delle domande senza definire l'intero giudizio è catalogata dall'art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c. 2. Tale provvedimento:
- Non definisce il processo, che prosegue per le restanti questioni;
- È soggetto al regime della riserva facoltativa di appello 6 o di ricorso per cassazione 7. Ciò significa che la parte soccombente può scegliere di impugnare immediatamente la sentenza parziale oppure riservarsi di farlo unitamente alla sentenza definitiva che chiuderà l'intero giudizio.
Orientamento giurisprudenziale
La Corte di Cassazione ha chiarito che la facoltà del giudice di decidere solo alcune domande rinviando le altre (ex art. 277, comma 2, c.p.c.) costituisce un potere discrezionale. Pertanto, la scelta di esercitare o meno tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità 8. Inoltre, l'obbligo del giudice di decidere su tutte le domande poste rimane il cardine del sistema, tanto che l'omessa pronuncia su una delle domande non esplicitamente "separate" o "riservate" integra un vizio della sentenza 9.
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Fonti:
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Nel sistema processualcivile italiano, la sentenza parziale di merito (o sentenza non definitiva di merito) rappresenta una deroga al principio di unità della decisione stabilito dall'art. 277, comma 1, c.p.c., secondo cui il collegio deve normalmente decidere tutte le domande e le eccezioni definendo integralmente il giudizio (#cite-source-1).
Il paragrafo descrive correttamente il principio di unità della decisione e la deroga prevista dall'art. 277 c.p.c. presente nel testo della fonte.
I casi e le condizioni in cui il collegio può definire solo parzialmente il merito sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 277, 278 e 279 c.p.c.(contesto generale)
Si tratta di un'introduzione sistematica che elenca le norme di riferimento senza citare fatti specifici non presenti nel codice.
1. La pronuncia parziale su alcune domande (art. 277, comma 2, c.p.c.) Ai sensi dell'art. 277, comma 2, c.p.c., il collegio può limitare la decisione ad alcune soltanto delle domande proposte se concorrono due condizioni (#cite-source-1): Mancanza di necessità di ulteriore istruzione: il giudice riconosce che per tali domande la fase istruttoria è già completa; Interesse apprezzabile della parte: deve esservi un'istanza di parte che giustifichi la sollecita definizione di quelle domande rispetto alle altre ancora bisognose di istruzione.
Le condizioni per la decisione limitata ad alcune domande (istruttoria completa e interesse della parte) sono esplicitamente previste nell'art. 277, comma 2, c.p.c.
In questo caso, il giudice pronuncia una sentenza su tali domande e, con separata ordinanza, dispone la prosecuzione dell'istruzione per le rimanenti (#cite-source-2).
L'art. 279 c.p.c. conferma che il collegio pronuncia sentenza quando decide alcune questioni e ordinanza per l'istruzione ulteriore.
2. La condanna generica e la provvisionale (art. 278 c.p.c.) Una forma specifica di decisione parziale sul merito è prevista dall'art. 278 c.p.c. (#cite-source-7): Condanna generica: quando è già accertata la sussistenza di un diritto (an debeatur), ma è ancora controversa la quantità della prestazione (quantum), il collegio può pronunciare sentenza di condanna generica e disporre con ordinanza la prosecuzione per la liquidazione; Provvisionale: con la stessa sentenza, su istanza di parte, il giudice può condannare il debitore al pagamento di una somma nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova.
Il contenuto dell'art. 278 c.p.c. relativo alla condanna generica (an) e alla prosecuzione per il quantum è fedelmente riportato.
3. La decisione su cause riunite (art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c.) Il collegio definisce parzialmente il giudizio anche quando, avvalendosi delle facoltà previste dagli artt. 103, comma 2 (litisconsorzio facoltativo) (#cite-source-3) e 104, comma 2 (pluralità di domande contro la stessa parte) (#cite-source-4), decide solo alcune delle cause fino a quel momento riunite (#cite-source-2). In tale ipotesi: Pronuncia sentenza sulle cause mature per la decisione; Dispone con separata ordinanza la separazione delle altre e la loro ulteriore istruzione.
L'art. 279 n. 5 richiama implicitamente la separazione delle cause (artt. 103-104) quando decide solo alcune delle cause riunite.
4. Natura del provvedimento e regime di impugnazione La sentenza che decide alcune delle domande senza definire l'intero giudizio è catalogata dall'art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c. (#cite-source-2). Tale provvedimento: Non definisce il processo, che prosegue per le restanti questioni; È soggetto al regime della riserva facoltativa di appello (#cite-source-5) o di ricorso per cassazione (#cite-source-6). Ciò significa che la parte soccombente può scegliere di impugnare immediatamente la sentenza parziale oppure riservarsi di farlo unitamente alla sentenza definitiva che chiuderà l'intero giudizio.
L'art. 279 n. 4 disciplina le sentenze che decidono alcune questioni senza definire il giudizio, soggette a riserva ex artt. 340 e 361 c.p.c.
Orientamento giurisprudenziale La Corte di Cassazione ha chiarito che la facoltà del giudice di decidere solo alcune domande rinviando le altre (ex art. 277, comma 2, c.p.c.) costituisce un potere discrezionale. Pertanto, la scelta di esercitare o meno tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità (#cite-source-12). Inoltre, l'obbligo del giudice di decidere su tutte le domande poste rimane il cardine del sistema, tanto che l'omessa pronuncia su una delle domande non esplicitamente "separate" o "riservate" integra un vizio della sentenza (#cite-source-11).
Il riferimento alla discrezionalità del giudice ex art. 277 e alla non sindacabilità è supportato dall'analisi giurisprudenziale della Fonte 12.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
