Poteri dell'istruttore e trattazione in appello ex art. 350 c.p.c.
La disciplina della trattazione in appello è stata profondamente innovata dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha introdotto una struttura bifasica volta a razionalizzare il giudizio tra la figura dell'istruttore e quella del collegio 1, 2.
1. Inquadramento normativo: la designazione dell'istruttore
Nel sistema vigente, davanti alla corte d'appello, il presidente — se non ritiene di nominare se stesso o se non procede alla decisione a seguito di discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. 3 — designa un componente del collegio per la trattazione e l'istruzione della causa 2.
Questa designazione, regolata dall'art. 349-bis c.p.c., segna il passaggio del fascicolo dal presidente al giudice che gestirà l'intera fase preparatoria e probatoria 2.
2. Poteri del giudice istruttore (Art. 350 c.p.c.)
L'art. 350 c.p.c. attribuisce all'istruttore ampi poteri di direzione del procedimento 1:
- Verifiche preliminari: L'istruttore (o il collegio) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione 1.
- Gestione delle prove: Il giudice istruttore ammette le prove e procede alla loro assunzione 1. Ai sensi dell'art. 356 c.p.c., se il collegio ammette una prova, può delegarne l'assunzione all'istruttore o procedere direttamente 4.
- Provvedimenti ordinatori: Di norma, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore nei casi espressamente previsti (come gli articoli 309 e 355 c.p.c.), mentre in ogni altro caso la competenza resta del collegio 1.
- Declaratoria di improcedibilità e estinzione: L'estinzione è dichiarata dall'istruttore con ordinanza reclamabile al collegio 5. Anche l'improcedibilità dell'appello, davanti alla corte, è gestita dall'istruttore con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 178 c.p.c. 5.
3. Modalità della fase di trattazione
La fase di trattazione si snoda attraverso passaggi precisi volti a filtrare le impugnative e preparare la decisione:
- Inibitoria: Nella prima udienza di trattazione, l'istruttore (o il collegio) provvede sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 351 c.p.c. 6.
- Filtro di inammissibilità: Ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., il giudice deve sentire le parti all'udienza di cui all'art. 350 prima di emettere l'ordinanza di inammissibilità per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento 7. La Cassazione ha chiarito che tale provvedimento non può essere emesso a distanza di mesi dall'udienza o dopo che la trattazione è già iniziata 8, 7.
- Regolarizzazione della costituzione: L'udienza ex art. 350 c.p.c. rappresenta il termine ultimo per sanare eventuali nullità della costituzione (es. deposito della "velina" senza prova della notifica) 9, 10. Se la prova della tempestiva notifica non è fornita entro tale udienza, l'appello viene dichiarato improcedibile 11, 10.
4. Conclusione della fase e rinvio al collegio
Esaurita l'istruzione, l'istruttore riserva la decisione al collegio 12. La disciplina della fase decisoria prevede:
- Fissazione dell'udienza davanti al collegio 3.
- Assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali (non superiore a 30 giorni prima dell'udienza) e note di replica (non superiore a 15 giorni prima) 12.
- All'udienza, l'istruttore svolge la relazione orale della causa e la causa è trattenuta in decisione 3, 12.
La sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione 12.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della trattazione in appello è stata profondamente innovata dal D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia), che ha introdotto una struttura bifasica volta a razionalizzare il giudizio tra la figura dell'istruttore e quella del collegio (#cite-source-1), (#cite-source-3).
Il paragrafo riflette correttamente l'aggiornamento del D.Lgs. 149/2022 citato nelle note di aggiornamento degli articoli (es. Source 1 e 3).
1. Inquadramento normativo: la designazione dell'istruttore Nel sistema vigente, davanti alla corte d'appello, il presidente — se non ritiene di nominare se stesso o se non procede alla decisione a seguito di discussione orale ex art. 350-bis c.p.c. (#cite-source-2) — designa un componente del collegio per la trattazione e l'istruzione della causa (#cite-source-3).
L'art. 349-bis c.p.c. (Source 3) conferma che il presidente designa un componente per la trattazione e l'istruzione, con rinvio all'art. 350-bis (Source 2).
Questa designazione, regolata dall'art. 349-bis c.p.c., segna il passaggio del fascicolo dal presidente al giudice che gestirà l'intera fase preparatoria e probatoria (#cite-source-3).
L'art. 349-bis c.p.c. disciplina espressamente la designazione del componente del collegio per la trattazione e l'istruzione della causa.
2. Poteri del giudice istruttore (Art. 350 c.p.c.) L'art. 350 c.p.c. attribuisce all'istruttore ampi poteri di direzione del procedimento (#cite-source-1): Verifiche preliminari: L'istruttore (o il collegio) verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione (#cite-source-1). Gestione delle prove: Il giudice istruttore ammette le prove e procede alla loro assunzione (#cite-source-1). Ai sensi dell'art. 356 c.p.c., se il collegio ammette una prova, può delegarne l'assunzione all'istruttore o procedere direttamente (#cite-source-6). Provvedimenti ordinatori: Di norma, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore nei casi espressamente previsti (come gli articoli 309 e 355 c.p.c.), mentre in ogni altro caso la competenza resta del collegio (#cite-source-1). Declaratoria di improcedibilità e estinzione: L'estinzione è dichiarata dall'istruttore con ordinanza reclamabile al collegio (#cite-source-7). Anche l'improcedibilità dell'appello, davanti alla corte, è gestita dall'istruttore con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 178 c.p.c. (#cite-source-7).
L'art. 350 c.p.c. (Source 1) stabilisce che i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore e richiama le forme di estinzione e verifica del processo.
3. Modalità della fase di trattazione La fase di trattazione si snoda attraverso passaggi precisi volti a filtrare le impugnative e preparare la decisione: Inibitoria: Nella prima udienza di trattazione, l'istruttore (o il collegio) provvede sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 351 c.p.c. (#cite-source-4). Filtro di inammissibilità: Ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., il giudice deve sentire le parti all'udienza di cui all'art. 350 prima di emettere l'ordinanza di inammissibilità per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento (#cite-source-11). La Cassazione ha chiarito che tale provvedimento non può essere emesso a distanza di mesi dall'udienza o dopo che la trattazione è già iniziata (#cite-source-10), (#cite-source-11). Regolarizzazione della costituzione: L'udienza ex art. 350 c.p.c. rappresenta il termine ultimo per sanare eventuali nullità della costituzione (es. deposito della "velina" senza prova della notifica) (#cite-source-8), (#cite-source-12). Se la prova della tempestiva notifica non è fornita entro tale udienza, l'appello viene dichiarato improcedibile (#cite-source-9), (#cite-source-12).
L'art. 351 c.p.c. (Source 4) disciplina espressamente i provvedimenti sull'esecuzione provvisoria (inibitoria) in appello.
4. Conclusione della fase e rinvio al collegio Esaurita l'istruzione, l'istruttore riserva la decisione al collegio (#cite-source-5). La disciplina della fase decisoria prevede: 1. Fissazione dell'udienza davanti al collegio (#cite-source-2). 2. Assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali (non superiore a 30 giorni prima dell'udienza) e note di replica** (non superiore a 15 giorni prima) (#cite-source-5). 3. All'udienza, l'istruttore svolge la relazione orale della causa e la causa è trattenuta in decisione (#cite-source-2), (#cite-source-5).
L'art. 352 c.p.c. (Source 5) e l'art. 350-bis (Source 2) confermano i termini per le comparse conclusionali (30 giorni) e le note di replica (15 giorni).
La sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione (#cite-source-5).
L'art. 352 c.p.c. (Source 5) dispone testualmente che la sentenza è depositata entro sessanta giorni.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
