Ordine di intervento del terzo: la discrezionalità ex art. 107 c.p.c.
L'ordine di intervento di un terzo impartito dal giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c. 1 rientra in un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a garantire l'opportunità e la completezza del processo in presenza di una causa che il giudice ritiene "comune" al terzo 2.
A differenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. 3, in cui l'estensione del contraddittorio è un obbligo di legge per evitare una sentenza inutiliter data, l'intervento iussu iudicis risponde a una valutazione di pura opportunità processuale 2, 4.
1. I presupposti della "comunanza" della causa
La valutazione del giudice deve basarsi sulla sussistenza di una comunanza di causa tra le parti originarie e il terzo 1. Tale concetto viene interpretato in modo ampio e comprende:
- Identità o dipendenza di rapporti giuridici: si ha comunanza quando il rapporto dedotto in giudizio e quello che lega una delle parti al terzo sono tra loro interdipendenti o derivano dallo stesso fatto costitutivo 5. Ad esempio, in un giudizio di usucapione di un'area, il giudice può ritenere opportuno chiamare l'ente pubblico per accertare la natura demaniale o privata del suolo 5.
- Connessione per l'oggetto o per il titolo: il potere può essere esercitato quando la decisione sulla domanda principale potrebbe avere riflessi, anche solo indiretti o di fatto, sulla posizione giuridica del terzo 6.
- Interesse all'accertamento unitario: il giudice può ordinare l'intervento per evitare giudicati contrastanti o per consentire l'estensione degli effetti della sentenza a un soggetto che potrebbe essere interessato dall'esito della lite 5.
2. La natura della discrezionalità e i suoi limiti
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento ex art. 107 c.p.c. è frutto di una scelta insindacabile nel merito 2. Tuttavia, tale discrezionalità incontra dei limiti di sistema:
- Limiti Costituzionali (art. 111 Cost.): il potere deve essere esercitato nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo 7. Il giudice non dovrebbe ordinare l'intervento se questo determina un ingiustificato ritardo nella definizione della lite senza un reale beneficio in termini di economia processuale o giustizia della decisione 5.
- Momento dell'ordine: ai sensi dell'art. 270 c.p.c. 8, il giudice istruttore può ordinare la chiamata del terzo in ogni momento del processo di primo grado, purché ciò avvenga prima della rimessione della causa in decisione.
3. Conseguenze del mancato ordine o della mancata ottemperanza
Proprio a causa della natura discrezionale dell'istituto:
- Mancato ordine: il rigetto di un'istanza di parte volta a sollecitare i poteri del giudice ex art. 107 c.p.c., o l'omessa attivazione d'ufficio, non possono costituire motivo di appello o di ricorso per cassazione 2.
- Mancata citazione ad opera delle parti: se il giudice ordina l'intervento ma nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo nel termine fissato, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo 8. Se la causa non viene riassunta entro il termine perentorio di tre mesi, il processo si estingue ex art. 307 c.p.c. 9.
4. Distinzione dagli altri tipi di intervento
È fondamentale distinguere questa fattispecie dalle altre forme di partecipazione di terzi:
- Rispetto all'art. 106 c.p.c.: l'intervento su istanza di parte per comunanza o garanzia è un diritto della parte (previa autorizzazione del giudice), mentre l'art. 107 c.p.c. è un potere ufficioso del magistrato 10, 11, 12.
- Rispetto all'art. 102 c.p.c.: nel litisconsorzio necessario, la partecipazione di tutti i soggetti è condizione per l'esistenza stessa del potere di decidere nel merito; nell'art. 107 c.p.c., la causa potrebbe essere decisa anche senza il terzo, ma il giudice ritiene "opportuno" coinvolgerlo 3, 2.
- Rispetto all'art. 331 c.p.c.: in fase di impugnazione, se la causa è inscindibile o dipendente, l'integrazione del contraddittorio diventa obbligatoria, perdendo i caratteri di discrezionalità propri del primo grado 13.
Dati da raccogliere:
- Verificare se la posizione del terzo sia legata da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza con l'oggetto del processo.
- Analizzare se l'estensione del contraddittorio sia compatibile con la fase di avanzamento del giudizio e con il principio di ragionevole durata 7.
- Accertare se sussista un rischio concreto di contrasto teorico tra giudicati qualora il terzo non partecipasse al giudizio 5.
Articoli citati: art. 107 c.p.c., art. 102 c.p.c., art. 270 c.p.c., art. 307 c.p.c., art. 106 c.p.c., art. 269 c.p.c., art. 331 c.p.c.
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Fonti:
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L'ordine di intervento di un terzo impartito dal giudice ai sensi dell'art. 107 c.p.c. (#cite-source-1) rientra in un potere ampiamente discrezionale, finalizzato a garantire l'opportunità e la completezza del processo in presenza di una causa che il giudice ritiene "comune" al terzo (#cite-source-12).
Il paragrafo cita correttamente l'art. 107 c.p.c. e il potere discrezionale del giudice di ordinare l'intervento di un terzo per comunanza di causa.
A differenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. (#cite-source-4), in cui l'estensione del contraddittorio è un obbligo di legge per evitare una sentenza inutiliter data, l'intervento iussu iudicis risponde a una valutazione di pura opportunità processuale (#cite-source-12), (#cite-source-15).
Il contrasto tra l'art. 102 c.p.c. (litisconsorzio necessario) e la natura discrezionale dell'art. 107 c.p.c. è supportato dai testi normativi e dalla giurisprudenza citata.
1. I presupposti della "comunanza" della causa La valutazione del giudice deve basarsi sulla sussistenza di una comunanza di causa tra le parti originarie e il terzo (#cite-source-1). Tale concetto viene interpretato in modo ampio e comprende: Identità o dipendenza di rapporti giuridici: si ha comunanza quando il rapporto dedotto in giudizio e quello che lega una delle parti al terzo sono tra loro interdipendenti o derivano dallo stesso fatto costitutivo (#cite-source-13). Ad esempio, in un giudizio di usucapione di un'area, il giudice può ritenere opportuno chiamare l'ente pubblico per accertare la natura demaniale o privata del suolo (#cite-source-13). Connessione per l'oggetto o per il titolo: il potere può essere esercitato quando la decisione sulla domanda principale potrebbe avere riflessi, anche solo indiretti o di fatto, sulla posizione giuridica del terzo (#cite-source-14). Interesse all'accertamento unitario: il giudice può ordinare l'intervento per evitare giudicati contrastanti o per consentire l'estensione degli effetti della sentenza a un soggetto che potrebbe essere interessato dall'esito della lite (#cite-source-13).
L'art. 107 c.p.c. menzionato nel testo conferma che il presupposto per l'intervento iussu iudicis è che la causa sia ritenuta comune al terzo.
2. La natura della discrezionalità e i suoi limiti La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento ex art. 107 c.p.c. è frutto di una scelta insindacabile nel merito (#cite-source-12). Tuttavia, tale discrezionalità incontra dei limiti di sistema: Limiti Costituzionali (art. 111 Cost.): il potere deve essere esercitato nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo (#cite-source-6). Il giudice non dovrebbe ordinare l'intervento se questo determina un ingiustificato ritardo nella definizione della lite senza un reale beneficio in termini di economia processuale o giustizia della decisione (#cite-source-13). Momento dell'ordine: ai sensi dell'art. 270 c.p.c. (#cite-source-2), il giudice istruttore può ordinare la chiamata del terzo in ogni momento del processo di primo grado, purché ciò avvenga prima della rimessione della causa in decisione.
Il riferimento all'art. 111 Cost. è coerente con il principio della ragionevole durata del processo citato nella fonte.
3. Conseguenze del mancato ordine o della mancata ottemperanza Proprio a causa della natura discrezionale dell'istituto: Mancato ordine: il rigetto di un'istanza di parte volta a sollecitare i poteri del giudice ex art. 107 c.p.c., o l'omessa attivazione d'ufficio, non possono costituire motivo di appello o di ricorso per cassazione (#cite-source-12). Mancata citazione ad opera delle parti: se il giudice ordina l'intervento ma nessuna delle parti provvede alla citazione del terzo nel termine fissato, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo (#cite-source-2). Se la causa non viene riassunta entro il termine perentorio di tre mesi, il processo si estingue ex art. 307 c.p.c. (#cite-source-5).
La fonte 12 conferma che il rigetto dell'integrazione del contraddittorio (se non obbligatoria) non costituisce errore se non ricorrono i presupposti di legge.
4. Distinzione dagli altri tipi di intervento È fondamentale distinguere questa fattispecie dalle altre forme di partecipazione di terzi: Rispetto all'art. 106 c.p.c.: l'intervento su istanza di parte per comunanza o garanzia è un diritto della parte (previa autorizzazione del giudice), mentre l'art. 107 c.p.c. è un potere ufficioso del magistrato (#cite-source-3), (#cite-source-7), (#cite-source-16). Rispetto all'art. 102 c.p.c.: nel litisconsorzio necessario, la partecipazione di tutti i soggetti è condizione per l'esistenza stessa del potere di decidere nel merito; nell'art. 107 c.p.c., la causa potrebbe essere decisa anche senza il terzo, ma il giudice ritiene "opportuno" coinvolgerlo (#cite-source-4), (#cite-source-12). Rispetto all'art. 331 c.p.c.: in fase di impugnazione, se la causa è inscindibile o dipendente, l'integrazione del contraddittorio diventa obbligatoria, perdendo i caratteri di discrezionalità propri del primo grado (#cite-source-8).
Il paragrafo distingue correttamente l'art. 106 c.p.c. (istanza di parte) dall'art. 107 c.p.c. (potere ufficioso) basandosi sui testi delle norme.
Dati da raccogliere: Verificare se la posizione del terzo sia legata da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza con l'oggetto del processo. Analizzare se l'estensione del contraddittorio sia compatibile con la fase di avanzamento del giudizio e con il principio di ragionevole durata (#cite-source-6). * Accertare se sussista un rischio concreto di contrasto teorico tra giudicati qualora il terzo non partecipasse al giudizio (#cite-source-13).
L'analisi della compatibilità con la ragionevole durata del processo trova fondamento diretto nell'art. 111 della Costituzione.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
