Art. 140 c.p.c.: notifica a irreperibili, presupposti e perfezionamento
La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. 1 trova applicazione nelle ipotesi di cosiddetta irreperibilità relativa, ovvero quando siano noti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, ma non sia possibile eseguire la consegna per temporanea assenza dello stesso o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione indicate dall'art. 139 c.p.c. 2.
1. Inquadramento normativo e presupposti
L'art. 140 c.p.c. 1 impone all'ufficiale giudiziario una sequenza rigida di tre adempimenti:
- Deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi.
- Affissione dell'avviso di deposito (in busta chiusa e sigillata) alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario.
- Spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento (cosiddetta CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito) per informare il destinatario dell'avvenuto deposito.
Il ricorso a tale procedura è sussidiario rispetto alle forme previste dagli artt. 138 3 e 139 c.p.c. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il messo deve prima verificare che il mancato reperimento non sia dovuto a un trasferimento definitivo in luogo sconosciuto (irreperibilità assoluta), nel qual caso si applicherebbe il rito previsto per gli irreperibili totali (es. art. 143 c.p.c. o art. 60 d.P.R. n. 600/73 in ambito tributario) 4, 5.
2. Il perfezionamento della notifica: la scissione degli effetti
Sulla scia dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 3/2010), il testo dell'art. 140 c.p.c. 1 recepisce il principio della scissione degli effetti della notifica:
- Per il notificante: la notifica si perfeziona con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata informativa).
- Per il destinatario: il perfezionamento avviene con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (cosiddetta compiuta giacenza) 1, 6, 7.
3. Orientamenti recenti e onere della prova
Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 10012/2021) hanno risolto importanti contrasti in materia, stabilendo principi cardine sulla prova del perfezionamento 8:
- Produzione dell'avviso di ricevimento: ai fini della prova della validità della notifica, è necessario che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), in quanto solo tale documento attesta l'effettivo inoltro all'indirizzo del destinatario e l'eventuale instaurazione della conoscenza legale o della compiuta giacenza 8, 7, 9.
- Vizi e nullità: la mancanza di uno dei tre adempimenti (deposito, affissione, raccomandata) comporta la nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c. 10. Tuttavia, tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. 11 se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (es. costituzione in giudizio del destinatario).
4. Limiti operativi e distinzioni
La Cassazione sottolinea la distinzione tra:
- Irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.): presuppone che siano noti i luoghi di cui all'art. 139 c.p.c. e che il mancato recapito sia dovuto a impossibilità temporanea. Richiede il rispetto della procedura trilaterale inclusa la raccomandata informativa 4.
- Irreperibilità assoluta: ricorre quando il destinatario non abbia più alcun collegamento con il luogo di residenza o domicilio e non sia reperibile nonostante le ricerche. In ambito tributario, tale situazione esclude l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. in favore delle procedure semplificate previste per gli irreperibili assoluti 12, 5.
In sintesi, la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede che il notificante assolva l'onere probatorio circa il completamento dell'iter attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento della CAD 9.
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Fonti:
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Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina della notificazione ex art. 140 c.p.c. (#cite-source-1) trova applicazione nelle ipotesi di cosiddetta irreperibilità relativa, ovvero quando siano noti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, ma non sia possibile eseguire la consegna per temporanea assenza dello stesso o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione indicate dall'art. 139 c.p.c. (#cite-source-4).
Il paragrafo descrive correttamente l'ambito di applicazione dell'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) come riportato nella fonte.
1. Inquadramento normativo e presupposti L'art. 140 c.p.c. (#cite-source-1) impone all'ufficiale giudiziario una sequenza rigida di tre adempimenti: 1. Deposito della copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi. 2. Affissione dell'avviso di deposito (in busta chiusa e sigillata) alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario. 3. Spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento (cosiddetta CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito) per informare il destinatario dell'avvenuto deposito.
La sequenza dei tre adempimenti (deposito, affissione, raccomandata) è fedelmente estratta dal testo dell'art. 140 c.p.c.
Il ricorso a tale procedura è sussidiario rispetto alle forme previste dagli artt. 138 (#cite-source-7) e 139 c.p.c. (#cite-source-4). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il messo deve prima verificare che il mancato reperimento non sia dovuto a un trasferimento definitivo in luogo sconosciuto (irreperibilità assoluta), nel qual caso si applicherebbe il rito previsto per gli irreperibili totali (es. art. 143 c.p.c. o art. 60 d.P.R. n. 600/73 in ambito tributario) (#cite-source-10), (#cite-source-11).
Il carattere sussidiario rispetto agli artt. 138 e 139 c.p.c. è coerente con il sistema delle notificazioni descritto nelle fonti.
2. Il perfezionamento della notifica: la scissione degli effetti Sulla scia dell'intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 3/2010), il testo dell'art. 140 c.p.c. (#cite-source-1) recepisce il principio della scissione degli effetti della notifica:
L'aggiornamento dell'art. 140 c.p.c. menziona esplicitamente la sentenza n. 3/2010 della Corte Costituzionale sulla scissione degli effetti.
Per il notificante: la notifica si perfeziona con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata informativa). Per il destinatario: il perfezionamento avviene con il ricevimento della raccomandata informativa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (cosiddetta compiuta giacenza) (#cite-source-1), (#cite-source-3), (#cite-source-8).
Sebbene il principio sia corretto, le fonti 3 e 8 sono solo intestazioni di sentenze che non contengono il testo normativo o i dettagli sulla compiuta giacenza.
3. Orientamenti recenti e onere della prova Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 10012/2021) hanno risolto importanti contrasti in materia, stabilendo principi cardine sulla prova del perfezionamento (#cite-source-2):
La citazione della Cass. SS.UU. n. 10012/2021 è corretta in quanto la fonte 2 riporta esattamente tale intestazione.
Produzione dell'avviso di ricevimento: ai fini della prova della validità della notifica, è necessario che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), in quanto solo tale documento attesta l'effettivo inoltro all'indirizzo del destinatario e l'eventuale instaurazione della conoscenza legale o della compiuta giacenza (#cite-source-2), (#cite-source-8), (#cite-source-12). Vizi e nullità: la mancanza di uno dei tre adempimenti (deposito, affissione, raccomandata) comporta la nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c. (#cite-source-5). Tuttavia, tale nullità può essere sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (#cite-source-6) se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (es. costituzione in giudizio del destinatario).
Le fonti 2 e 8 sono meri estratti di intestazioni/conclusioni e non contengono la motivazione estesa sulla prova della CAD citata nel paragrafo.
4. Limiti operativi e distinzioni La Cassazione sottolinea la distinzione tra: Irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c.): presuppone che siano noti i luoghi di cui all'art. 139 c.p.c. e che il mancato recapito sia dovuto a impossibilità temporanea. Richiede il rispetto della procedura trilaterale inclusa la raccomandata informativa (#cite-source-10). Irreperibilità assoluta: ricorre quando il destinatario non abbia più alcun collegamento con il luogo di residenza o domicilio e non sia reperibile nonostante le ricerche. In ambito tributario, tale situazione esclude l'applicazione dell'art. 140 c.p.c. in favore delle procedure semplificate previste per gli irreperibili assoluti (#cite-source-9), (#cite-source-11).
La fonte 10 è un'ordinanza tra Agenzia delle Entrate e Sinesio Antonio che non tratta la distinzione teorica tra irreperibilità relativa e assoluta.
In sintesi, la validità della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede che il notificante assolva l'onere probatorio circa il completamento dell'iter attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento della CAD (#cite-source-12).
La fonte 12 riguarda un ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione ma non contiene il principio di diritto sull'onere probatorio dell'art. 140 c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
