Giudice competente per l'esecuzione penale: criteri ex art. 665 c.p.p.
L'individuazione del giudice competente per l'esecuzione dei provvedimenti penali è disciplinata dall'art. 665 c.p.p., il quale stabilisce criteri di competenza funzionale, assoluta e inderogabile 1, 2. Il sistema è strutturato su una regola generale legata alla deliberazione del provvedimento e su criteri sussidiari per i casi di riforma in appello o pluralità di titoli esecutivi.
1. La regola generale: il giudice che ha deliberato
Il principio cardine, espresso dall'art. 665, comma 1, c.p.p., attribuisce la competenza al giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire 1. Questa regola subisce articolazioni specifiche in base all'esito dei gradi di impugnazione.
2. Competenza in caso di Appello
L'art. 665, comma 2, c.p.p. distingue la competenza tra primo e secondo grado in base al contenuto della decisione d'appello 3:
- Giudice di primo grado: è competente se il provvedimento è stato confermato in appello oppure se è stato riformato esclusivamente in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili 3, 4.
- Giudice d'appello: è competente in tutti gli altri casi di riforma (ad esempio, per una diversa qualificazione giuridica del reato o il riconoscimento di circostanze attenuanti) 4, 5.
3. Competenza in caso di ricorso per Cassazione
Ai sensi dell'art. 665, comma 3, c.p.p., la competenza è così ripartita 6:
- Giudice di primo grado: se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rigettato o vi è stato annullamento senza rinvio, a condizione che il ricorso fosse stato proposto contro un provvedimento inappellabile o "per saltum" 6.
- Giudice di rinvio: è sempre competente nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia pronunciato l'annullamento con rinvio 6, 7.
4. Pluralità di provvedimenti (Concorso di titoli)
Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si sposta sul piano cronologico:
- Criterio dell'ultima irrevocabilità: è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo 8, 2. Tale competenza si determina con riguardo al momento della presentazione della domanda 2.
- Deroghe per composizione e natura del giudice:
- Se tra i provvedimenti ne figurano alcuni emessi dal Tribunale in composizione collegiale e altri in composizione monocratica (dello stesso ufficio), la competenza spetta sempre al collegio (art. 665, comma 4-bis, c.p.p.) 8, 2.
- In caso di concorso tra giudice ordinario e giudice speciale, la competenza appartiene in ogni caso al giudice ordinario 8.
5. Profili procedurali
Il pubblico ministero presso il giudice competente individuato ex art. 665 c.p.p. cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti (art. 655 c.p.p.) 9. Il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione si svolge nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p., garantendo il contraddittorio tra le parti 10.
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Fonti:
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L'individuazione del giudice competente per l'esecuzione dei provvedimenti penali è disciplinata dall'art. 665 c.p.p., il quale stabilisce criteri di competenza funzionale, assoluta e inderogabile (#cite-source-1), (#cite-source-12). Il sistema è strutturato su una regola generale legata alla deliberazione del provvedimento e su criteri sussidiari per i casi di riforma in appello o pluralità di titoli esecutivi.
L'art. 665 c.p.p. definisce effettivamente i criteri di competenza per l'esecuzione, come confermato dal testo della norma.
1. La regola generale: il giudice che ha deliberato Il principio cardine, espresso dall'art. 665, comma 1, c.p.p., attribuisce la competenza al giudice che ha deliberato il provvedimento da eseguire (#cite-source-1). Questa regola subisce articolazioni specifiche in base all'esito dei gradi di impugnazione.
Il comma 1 dell'art. 665 c.p.p. stabilisce che la competenza spetta al giudice che ha deliberato il provvedimento.
2. Competenza in caso di Appello L'art. 665, comma 2, c.p.p. distingue la competenza tra primo e secondo grado in base al contenuto della decisione d'appello (#cite-source-2): Giudice di primo grado: è competente se il provvedimento è stato confermato in appello oppure se è stato riformato esclusivamente in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili (#cite-source-2), (#cite-source-10). Giudice d'appello: è competente in tutti gli altri casi di riforma (ad esempio, per una diversa qualificazione giuridica del reato o il riconoscimento di circostanze attenuanti) (#cite-source-10), (#cite-source-11).
L'art. 665 comma 2 c.p.p. disciplina correttamente la competenza in caso di appello e le eccezioni relative alla pena e disposizioni civili.
3. Competenza in caso di ricorso per Cassazione Ai sensi dell'art. 665, comma 3, c.p.p., la competenza è così ripartita (#cite-source-3): Giudice di primo grado: se il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rigettato o vi è stato annullamento senza rinvio, a condizione che il ricorso fosse stato proposto contro un provvedimento inappellabile o "per saltum" (#cite-source-3). Giudice di rinvio: è sempre competente nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia pronunciato l'annullamento con rinvio (#cite-source-3), (#cite-source-14).
Il comma 3 dell'art. 665 c.p.p. regola la competenza in seguito al ricorso per Cassazione (inammissibilità, rigetto o annullamento senza rinvio).
4. Pluralità di provvedimenti (Concorso di titoli) Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza si sposta sul piano cronologico: Criterio dell'ultima irrevocabilità: è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (#cite-source-4), (#cite-source-12). Tale competenza si determina con riguardo al momento della presentazione della domanda (#cite-source-12). Deroghe per composizione e natura del giudice: Se tra i provvedimenti ne figurano alcuni emessi dal Tribunale in composizione collegiale e altri in composizione monocratica (dello stesso ufficio), la competenza spetta sempre al collegio (art. 665, comma 4-bis, c.p.p.) (#cite-source-4), (#cite-source-12). In caso di concorso tra giudice ordinario e giudice speciale, la competenza appartiene in ogni caso al giudice ordinario (#cite-source-4).
Il criterio dell'ultima irrevocabilità in caso di pluralità di titoli è confermato dal contenuto della sentenza in Source 12.
5. Profili procedurali Il pubblico ministero presso il giudice competente individuato ex art. 665 c.p.p. cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti (art. 655 c.p.p.) (#cite-source-9). Il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione si svolge nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p., garantendo il contraddittorio tra le parti (#cite-source-5).
L'art. 655 c.p.p. attribuisce al PM le funzioni esecutive e l'art. 666 c.p.p. disciplina il relativo procedimento.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
