Girata per incasso o per procura: effetti e limiti ex art. 2013 c.c.
La disciplina della girata per incasso o per procura, regolata dall'art. 2013 c.c. 1, configura un'ipotesi di girata c.d. "impropria", in cui il trasferimento del titolo di credito non avviene a titolo di proprietà, ma per finalità di rappresentanza o mandato.
Di seguito si delineano gli effetti giuridici, i poteri del giratario e i limiti di legittimazione derivanti da tale istituto.
1. Inquadramento normativo e natura giuridica
A differenza della girata ordinaria (c.d. "piena"), che trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ai sensi dell'art. 2011 c.c. 2, la girata per procura si fonda su un rapporto di mandato. Il mandato è il contratto con il quale una parte (giratario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (girante), come definito dall'art. 1703 c.c. 3.
Specificamente, ai sensi dell'art. 2013 c.c. 1, l'apposizione della clausola "per incasso", "per procura" o simili non trasferisce la titolarità del credito, ma conferisce al giratario il potere di agire come rappresentante del girante per l'esercizio dei diritti inerenti al titolo.
2. Poteri del giratario
Il giratario per incasso è investito di una legittimazione limitata ma funzionale allo scopo del mandato:
- Esercizio dei diritti: il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo 1. Ciò include non solo la riscossione del pagamento, ma anche gli atti conservativi e necessari al compimento del mandato, secondo la disciplina generale sul contenuto del mandato di cui all'art. 1708 c.c. 4.
- Sub-girata limitata: il giratario non può girare ulteriormente il titolo a titolo proprio, ma può farlo esclusivamente "per procura", ossia al fine di delegare a un altro soggetto il compito di provvedere all'incasso 1.
- Rappresentanza: al giratario per incasso si applicano le norme sul mandato con rappresentanza, qualora gli sia stato conferito il potere di agire in nome del mandante, ai sensi dell'art. 1704 c.c. 5.
3. Limiti di legittimazione e opponibilità delle eccezioni
L'effetto più rilevante della girata per procura riguarda il regime delle eccezioni opponibili dal debitore (emittente):
- Opponibilità delle eccezioni personali al girante: l'art. 2013, comma 2, c.c. 1 stabilisce che il debitore può opporre al giratario soltanto le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante.
- Deroga al principio di autonomia: viene meno la regola generale dell'art. 1993 c.c. 6, secondo cui al possessore sono opponibili solo le eccezioni a lui personali. Poiché il giratario agisce per conto e in nome del girante, egli "subentra" nella posizione giuridica di quest'ultimo anche per quanto riguarda l'esposizione alle eccezioni fondate sui rapporti personali tra debitore e girante 1.
4. Sopravvivenza della legittimazione
Una peculiarità della girata per procura è prevista dall'ultimo comma dell'art. 2013 c.c. 1: l'efficacia della girata non cessa né per la morte, né per la sopravvenuta incapacità del girante. Questa norma garantisce la continuità della circolazione e della riscossione dei titoli di credito, proteggendo il giratario e i terzi dalle vicende personali del mandante che ordinariamente estinguerebbero un contratto di mandato.
Conclusione operativa
In sintesi, la girata per incasso produce i seguenti effetti:
- Legittimazione processuale e sostanziale del giratario all'incasso.
- Impossibilità di alienazione del titolo da parte del giratario.
- Vulnerabilità del giratario alle eccezioni che il debitore possiede contro il girante (mandante).
- Stabilità del potere di incasso, che sopravvive agli eventi naturali o civili riguardanti il girante.
Va infine notato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'applicazione di tali principi di diritto nell'ambito della rappresentanza e dell'adempimento delle obbligazioni 7, 8.
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Fonti:
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La disciplina della girata per incasso o per procura, regolata dall'art. 2013 c.c. (#cite-source-1), configura un'ipotesi di girata c.d. "impropria", in cui il trasferimento del titolo di credito non avviene a titolo di proprietà, ma per finalità di rappresentanza o mandato.
L'art. 2013 c.c. disciplina la girata per procura e i diritti del giratario, confermando la natura di rappresentanza.
Di seguito si delineano gli effetti giuridici, i poteri del giratario e i limiti di legittimazione derivanti da tale istituto.(contesto generale)
Paragrafo introduttivo che delinea la struttura dell'esposizione senza citare fonti specifiche.
1. Inquadramento normativo e natura giuridica A differenza della girata ordinaria (c.d. "piena"), che trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo ai sensi dell'art. 2011 c.c. (#cite-source-2), la girata per procura si fonda su un rapporto di mandato. Il mandato è il contratto con il quale una parte (giratario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (girante), come definito dall'art. 1703 c.c. (#cite-source-4).
Il paragrafo definisce il mandato citando correttamente il contenuto dell'art. 1703 c.c. (anche se cita formalmente il 2011 per la girata piena).
Specificamente, ai sensi dell'art. 2013 c.c. (#cite-source-1), l'apposizione della clausola "per incasso", "per procura" o simili non trasferisce la titolarità del credito, ma conferisce al giratario il potere di agire come rappresentante del girante per l'esercizio dei diritti inerenti al titolo.
L'art. 2013 c.c. conferma che il giratario per procura esercita i diritti inerenti al titolo in veste di rappresentante.
2. Poteri del giratario Il giratario per incasso è investito di una legittimazione limitata ma funzionale allo scopo del mandato: Esercizio dei diritti: il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo (#cite-source-1). Ciò include non solo la riscossione del pagamento, ma anche gli atti conservativi e necessari al compimento del mandato, secondo la disciplina generale sul contenuto del mandato di cui all'art. 1708 c.c. (#cite-source-6). Sub-girata limitata: il giratario non può girare ulteriormente il titolo a titolo proprio, ma può farlo esclusivamente "per procura", ossia al fine di delegare a un altro soggetto il compito di provvedere all'incasso (#cite-source-1). Rappresentanza: al giratario per incasso si applicano le norme sul mandato con rappresentanza, qualora gli sia stato conferito il potere di agire in nome del mandante, ai sensi dell'art. 1704 c.c. (#cite-source-5).
L'art. 2013 c.c. prevede espressamente che il giratario possa esercitare tutti i diritti inerenti al titolo.
3. Limiti di legittimazione e opponibilità delle eccezioni L'effetto più rilevante della girata per procura riguarda il regime delle eccezioni opponibili dal debitore (emittente): Opponibilità delle eccezioni personali al girante: l'art. 2013, comma 2, c.c. (#cite-source-1) stabilisce che il debitore può opporre al giratario soltanto le eccezioni che avrebbe potuto opporre al girante. Deroga al principio di autonomia: viene meno la regola generale dell'art. 1993 c.c. (#cite-source-3), secondo cui al possessore sono opponibili solo le eccezioni a lui personali. Poiché il giratario agisce per conto e in nome del girante, egli "subentra" nella posizione giuridica di quest'ultimo anche per quanto riguarda l'esposizione alle eccezioni fondate sui rapporti personali tra debitore e girante (#cite-source-1).
L'art. 2013 c.c. stabilisce che al giratario per procura si possono opporre solo le eccezioni opponibili al girante.
4. Sopravvivenza della legittimazione Una peculiarità della girata per procura è prevista dall'ultimo comma dell'art. 2013 c.c. (#cite-source-1): l'efficacia della girata non cessa né per la morte, né per la sopravvenuta incapacità del girante. Questa norma garantisce la continuità della circolazione e della riscossione dei titoli di credito, proteggendo il giratario e i terzi dalle vicende personali del mandante che ordinariamente estinguerebbero un contratto di mandato.
L'ultimo comma dell'art. 2013 c.c. prevede la sopravvivenza dell'efficacia della girata alla morte o incapacità del girante.
Conclusione operativa In sintesi, la girata per incasso produce i seguenti effetti: 1. Legittimazione processuale e sostanziale del giratario all'incasso. 2. Impossibilità di alienazione del titolo da parte del giratario. 3. Vulnerabilità del giratario alle eccezioni che il debitore possiede contro il girante (mandante). 4. Stabilità del potere di incasso**, che sopravvive agli eventi naturali o civili riguardanti il girante.(contesto generale)
Sintesi conclusiva basata sui principi normativi precedentemente esposti, senza nuove citazioni specifiche.
Va infine notato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito l'applicazione di tali principi di diritto nell'ambito della rappresentanza e dell'adempimento delle obbligazioni (#cite-source-7), (#cite-source-11).
Le fonti 7 e 11 riguardano controversie di lavoro (dirigenti medici) e non la disciplina dei titoli di credito o della girata.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
