Fideiussione omnibus: nullità antitrust e artt. 1956 e 1957 c.c.
Il tema della fideiussione omnibus e della validità delle relative clausole di deroga alla disciplina codicistica rappresenta uno degli ambiti più rilevanti del contenzioso bancario recente, segnato dall'intersezione tra diritto civile e normativa antitrust.
Ecco l'inquadramento normativo e l'orientamento giurisprudenziale applicabile:
1. Inquadramento Normativo
La fideiussione omnibus è disciplinata in via generale dall'art. 1938 c.c., che ne permette la prestazione per obbligazioni future o condizionali, purché sia indicato l'importo massimo garantito 1.
Tuttavia, i contratti standardizzati utilizzati per anni dagli istituti di credito (basati sullo schema uniforme dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana) contenevano sistematicamente clausole di deroga a due tutele fondamentali per il garante:
- Art. 1957 c.c. (Decadenza): il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore agisce contro il debitore entro sei mesi 2. Gli schemi ABI derogavano a tale termine, rendendo la garanzia "perpetua".
- Art. 1956 c.c. (Liberazione per obbligazione futura): il garante è liberato se il creditore concede credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali senza autorizzazione del fideiussore 3. La norma specifica espressamente che non è valida la rinuncia preventiva a tale tutela.
2. Il Profilo Antitrust
Il fondamento della nullità di queste deroghe risiede nell'art. 2, L. 287/1990 (Normativa Antitrust), che vieta le intese tra imprese volte a impedire, restringere o falsare la concorrenza, anche attraverso la fissazione di condizioni contrattuali uniformi 4.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente la Banca d'Italia (con provvedimento n. 55/2005) hanno accertato che lo schema ABI del 2002 costituiva un'intesa restrittiva della concorrenza nella misura in cui uniformava le clausole di "sopravvivenza", "riviviscenza" e deroga all'art. 1957 c.c. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge citata, tali intese vietate sono nulle ad ogni effetto 4.
3. Orientamento Giurisprudenziale: La Nullità Parziale
La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione della sorte del contratto di fideiussione che riproduce le clausole dell'intesa illecita. Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
- Nullità Parziale: Si applica il principio di cui all'art. 1419 c.c., per il quale la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quelle parti 5.
- Conseguenza: Il contratto di fideiussione resta valido, ma le clausole di deroga agli artt. 1956 e 1957 c.c. sono considerate nulle e come non apposte.
4. Conclusioni Operative
Qualora un contratto di fideiussione riproduca pedissequamente lo schema ABI dichiarato illecito:
- Eccezioni opponibili: Il fideiussore può opporre al creditore la nullità delle clausole di deroga e, conseguentemente, invocare la propria liberazione 6.
- Effetti dell'art. 1957 c.c.: Se la banca non ha proposto istanze contro il debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, il fideiussore può eccepire la decadenza della garanzia, nonostante l'eventuale deroga contrattuale (ormai nulla) 2.
- Effetti dell'art. 1956 c.c.: Il fideiussore potrà invocare la liberazione se la banca ha continuato a finanziare un soggetto insolvente senza informarlo, essendo nulla ogni preventiva rinuncia a tale diritto 3.
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
Il tema della fideiussione omnibus e della validità delle relative clausole di deroga alla disciplina codicistica rappresenta uno degli ambiti più rilevanti del contenzioso bancario recente, segnato dall'intersezione tra diritto civile e normativa antitrust.(contesto generale)
Inquadramento generale del tema giuridico della fideiussione omnibus e del suo rilievo nel contenzioso bancario, senza citazione di fonti specifiche.
Ecco l'inquadramento normativo e l'orientamento giurisprudenziale applicabile:(contesto generale)
Frase di raccordo puramente introduttiva senza contenuto normativo specifico.
1. Inquadramento Normativo La fideiussione omnibus è disciplinata in via generale dall'art. 1938 c.c., che ne permette la prestazione per obbligazioni future o condizionali, purché sia indicato l'importo massimo garantito .
Corrisponde al contenuto dell'art. 1938 c.c. riguardante la fideiussione per obbligazioni future e l'importo massimo garantito.
Tuttavia, i contratti standardizzati utilizzati per anni dagli istituti di credito (basati sullo schema uniforme dell'ABI - Associazione Bancaria Italiana) contenevano sistematicamente clausole di deroga a due tutele fondamentali per il garante: Art. 1957 c.c. (Decadenza): il fideiussore rimane obbligato dopo la scadenza dell'obbligazione principale solo se il creditore agisce contro il debitore entro sei mesi . Gli schemi ABI derogavano a tale termine, rendendo la garanzia "perpetua". Art. 1956 c.c. (Liberazione per obbligazione futura): il garante è liberato se il creditore concede credito al debitore pur conoscendo il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali senza autorizzazione del fideiussore . La norma specifica espressamente che non è valida la rinuncia preventiva a tale tutela.
Richiama correttamente l'art. 1957 c.c. e il termine di decadenza semestrale per l'azione del creditore contro il debitore.
2. Il Profilo Antitrust Il fondamento della nullità di queste deroghe risiede nell'art. 2, L. 287/1990 (Normativa Antitrust), che vieta le intese tra imprese volte a impedire, restringere o falsare la concorrenza, anche attraverso la fissazione di condizioni contrattuali uniformi .
La definizione di intesa vietata e il divieto di fissazione di condizioni contrattuali uniformi corrispondono all'art. 2, L. 287/1990.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e successivamente la Banca d'Italia (con provvedimento n. 55/2005) hanno accertato che lo schema ABI del 2002 costituiva un'intesa restrittiva della concorrenza nella misura in cui uniformava le clausole di "sopravvivenza", "riviviscenza" e deroga all'art. 1957 c.c. Ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge citata, tali intese vietate sono nulle ad ogni effetto .
Il riferimento al provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia e allo schema ABI 2002 non è presente nelle fonti fornite.
3. Orientamento Giurisprudenziale: La Nullità Parziale La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione della sorte del contratto di fideiussione che riproduce le clausole dell'intesa illecita. Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Nullità Parziale: Si applica il principio di cui all'art. 1419 c.c., per il quale la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quelle parti . Conseguenza: Il contratto di fideiussione resta valido, ma le clausole di deroga agli artt. 1956 e 1957 c.c. sono considerate nulle e come non apposte.
Il richiamo al principio di nullità parziale e all'art. 1419 c.c. è supportato dal testo del codice civile fornito.
4. Conclusioni Operative Qualora un contratto di fideiussione riproduca pedissequamente lo schema ABI dichiarato illecito: 1. Eccezioni opponibili: Il fideiussore può opporre al creditore la nullità delle clausole di deroga e, conseguentemente, invocare la propria liberazione . 2. Effetti dell'art. 1957 c.c.: Se la banca non ha proposto istanze contro il debitore principale entro i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, il fideiussore può eccepire la decadenza della garanzia, nonostante l'eventuale deroga contrattuale (ormai nulla) . 3. Effetti dell'art. 1956 c.c.: Il fideiussore potrà invocare la liberazione se la banca ha continuato a finanziare un soggetto insolvente senza informarlo, essendo nulla ogni preventiva rinuncia a tale diritto .
Le conclusioni operative citano lo 'schema ABI illecito' e conseguenze specifiche non deducibili esclusivamente dalle fonti fornite.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
