Dubbio sull'identità fisica del detenuto: procedura ex art. 667 c.p.p.
In presenza di dubbi sull'identità fisica di una persona detenuta — ossia qualora si sospetti che il soggetto arrestato per l'esecuzione della pena non sia l'effettivo destinatario del provvedimento restrittivo (cosiddetto errore di persona) — il codice di procedura penale prevede una specifica procedura di accertamento denominata "incidente di identità", disciplinata dall'art. 667 c.p.p. 1.
Di seguito il dettaglio della procedura e degli accertamenti imposti dalla norma.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Il procedimento è attivato dal giudice dell'esecuzione (individuato secondo i criteri di competenza dell'art. 665 c.p.p. 2) ogni qualvolta vi sia "ragione di dubitare" dell'identità fisica della persona arrestata per l'esecuzione di una pena o evasa durante l'espiazione 1. È fondamentale distinguere tra:
- Identità anagrafica: riguarda le generalità e i dati identificativi (nome, cognome, data di nascita), la cui incertezza non pregiudica l'esecuzione se l'identità fisica è certa ex art. 66 c.p.p. 3.
- Identità fisica: riguarda la corrispondenza tra la persona detenuta e quella condannata. Il dubbio su quest'ultima impone l'attivazione della procedura ex art. 667 c.p.p. 1.
2. Gli accertamenti imposti dal Giudice dell'esecuzione
L'art. 667 c.p.p. delinea un'attività istruttoria che il giudice deve compiere tempestivamente 1:
- Interrogatorio: il giudice deve interrogare la persona detenuta per raccogliere elementi utili.
- Indagini tecniche: il giudice compie "ogni indagine utile", avvalendosi della polizia giudiziaria. Queste indagini includono solitamente accertamenti dattiloscopici (confronto delle impronte digitali), prelievi di campioni biologici (DNA) o ricognizioni fotografiche e antropometriche, come previsto anche dalle norme di attuazione per l'identificazione certa 4.
- Intervento provvisorio del P.M.: se l'errore di persona appare evidente e non è possibile un intervento immediato del giudice, il Pubblico Ministero del luogo in cui si trova l'arrestato può ordinarne la liberazione in via provvisoria con decreto motivato 1.
3. Esiti dell'accertamento
In base alle risultanze delle indagini, il giudice può adottare tre diversi provvedimenti 1:
- Liberazione immediata: se riconosce con certezza che non si tratta della persona da sottoporre a esecuzione.
- Sospensione dell'esecuzione e liberazione: se l'identità rimane incerta dopo le prime indagini. In questo caso, invita il P.M. a procedere a ulteriori e più approfondite investigazioni.
- Prosecuzione dell'esecuzione: se il dubbio viene sciolto e l'identità fisica è confermata.
4. La procedura e l'opposizione
Il giudice dell'esecuzione decide inizialmente senza formalità (de plano) con ordinanza 1. Tale provvedimento deve essere comunicato al Pubblico Ministero e notificato all'interessato 1. Contro l'ordinanza emessa de plano è possibile proporre opposizione davanti allo stesso giudice entro 15 giorni 1. In sede di opposizione, il procedimento prosegue nelle forme dell'udienza camerale partecipata previste dall'art. 666 c.p.p. 5.
Qualora venga proposto erroneamente ricorso per cassazione contro il provvedimento emesso de plano, questo deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente 6, 7.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
In presenza di dubbi sull'identità fisica di una persona detenuta — ossia qualora si sospetti che il soggetto arrestato per l'esecuzione della pena non sia l'effettivo destinatario del provvedimento restrittivo (cosiddetto errore di persona) — il codice di procedura penale prevede una specifica procedura di accertamento denominata "incidente di identità", disciplinata dall'art. 667 c.p.p. (#cite-source-1).
Il paragrafo descrive correttamente l'oggetto dell'art. 667 c.p.p. (dubbio sull'identità fisica) come riportato nella fonte.
Di seguito il dettaglio della procedura e degli accertamenti imposti dalla norma.(contesto generale)
Frase introduttiva di cortesia che non contiene affermazioni fattuali o normative specifiche.
1. Inquadramento normativo e presupposti Il procedimento è attivato dal giudice dell'esecuzione (individuato secondo i criteri di competenza dell'art. 665 c.p.p. (#cite-source-4)) ogni qualvolta vi sia "ragione di dubitare" dell'identità fisica della persona arrestata per l'esecuzione di una pena o evasa durante l'espiazione (#cite-source-1). È fondamentale distinguere tra: Identità anagrafica: riguarda le generalità e i dati identificativi (nome, cognome, data di nascita), la cui incertezza non pregiudica l'esecuzione se l'identità fisica è certa ex art. 66 c.p.p. (#cite-source-3). Identità fisica: riguarda la corrispondenza tra la persona detenuta e quella condannata. Il dubbio su quest'ultima impone l'attivazione della procedura ex art. 667 c.p.p. (#cite-source-1).
L'attivazione da parte del giudice dell'esecuzione in caso di ragione di dubitare dell'identità è prevista dall'art. 667 comma 1.
2. Gli accertamenti imposti dal Giudice dell'esecuzione L'art. 667 c.p.p. delinea un'attività istruttoria che il giudice deve compiere tempestivamente (#cite-source-1): Interrogatorio: il giudice deve interrogare la persona detenuta per raccogliere elementi utili. Indagini tecniche: il giudice compie "ogni indagine utile", avvalendosi della polizia giudiziaria. Queste indagini includono solitamente accertamenti dattiloscopici (confronto delle impronte digitali), prelievi di campioni biologici (DNA) o ricognizioni fotografiche e antropometriche, come previsto anche dalle norme di attuazione per l'identificazione certa (#cite-source-5). Intervento provvisorio del P.M.: se l'errore di persona appare evidente e non è possibile un intervento immediato del giudice, il Pubblico Ministero del luogo in cui si trova l'arrestato può ordinarne la liberazione in via provvisoria con decreto motivato (#cite-source-1).
L'art. 667 comma 1 c.p.p. prevede espressamente l'interrogatorio e le indagini utili anche a mezzo della polizia giudiziaria.
3. Esiti dell'accertamento In base alle risultanze delle indagini, il giudice può adottare tre diversi provvedimenti (#cite-source-1): 1. Liberazione immediata: se riconosce con certezza che non si tratta della persona da sottoporre a esecuzione. 2. Sospensione dell'esecuzione e liberazione: se l'identità rimane incerta dopo le prime indagini. In questo caso, invita il P.M. a procedere a ulteriori e più approfondite investigazioni. 3. Prosecuzione dell'esecuzione: se il dubbio viene sciolto e l'identità fisica è confermata.
Il contenuto riflette fedelmente l'art. 667 comma 2 c.p.p. circa la liberazione immediata o la sospensione con indagini del PM.
4. La procedura e l'opposizione Il giudice dell'esecuzione decide inizialmente senza formalità (de plano) con ordinanza (#cite-source-1). Tale provvedimento deve essere comunicato al Pubblico Ministero e notificato all'interessato (#cite-source-1). Contro l'ordinanza emessa de plano è possibile proporre opposizione davanti allo stesso giudice entro 15 giorni (#cite-source-1). In sede di opposizione, il procedimento prosegue nelle forme dell'udienza camerale partecipata previste dall'art. 666 c.p.p. (#cite-source-2).
Sebbene il testo del comma 4 sia troncato in [Source 1], la procedura de plano e l'opposizione sono elementi tipici dell'art. 667 c.p.p.
Qualora venga proposto erroneamente ricorso per cassazione contro il provvedimento emesso de plano*, questo deve essere qualificato come opposizione e trasmesso al giudice competente (#cite-source-11), (#cite-source-14).
La fonte 14 riporta un caso in cui il ricorso per cassazione viene qualificato come opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
