Criteri di liquidazione delle spese in Cassazione ex art. 385 c.p.c.
La disciplina dei provvedimenti sulle spese nel giudizio di legittimità è governata dall'art. 385 c.p.c. 1, il quale integra i principi generali sulla soccombenza dettati dall'art. 91 c.p.c. 2 con le specificità del rito di cassazione.
Di seguito si delineano i criteri operativi seguiti dalla Suprema Corte:
1. Inquadramento normativo e principio di soccombenza
Il criterio fondamentale è quello della soccombenza, in forza del quale la Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controparte 1, 2. La liquidazione avviene contestualmente alla decisione e comprende sia gli onorari di difesa che le spese vive 2, 3.
In caso di accoglimento, la Corte opera secondo diverse modalità a seconda dell'esito del giudizio 1:
- Cassazione senza rinvio: la Corte provvede direttamente sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
- Cassazione con rinvio: la Corte ha la facoltà di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità oppure di rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
2. Criteri per la compensazione delle spese
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. 4, la Corte può disporre la compensazione parziale o totale delle spese esclusivamente in presenza di:
- Soccombenza reciproca.
- Assoluta novità della questione trattata.
- Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
3. Abuso del processo e condanna aggravata
La Suprema Corte applica con rigore le sanzioni per l'abuso dello strumento processuale. Quando il ricorso è proposto o resistito con mala fede o colpa grave, la Corte può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. 4. Nelle decisioni più recenti, la proposizione di un ricorso basato su argomenti già dichiarati infondati da un orientamento consolidato può essere qualificata come abuso del processo, giustificando la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. 5.
4. Raddoppio del contributo unificato
Un profilo operativo costante riguarda l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 6. In ogni caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale 3. Tale statuizione ha natura doverosa e non discrezionale.
5. Liquidazione e correzione
Il contenuto della sentenza di cassazione deve sempre includere il dispositivo sulle spese, in conformità ai requisiti formali dell'art. 132 c.p.c. 7. Qualora la Corte riscontri un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, ma il dispositivo risulti conforme al diritto, essa procede alla correzione della motivazione senza cassare la sentenza, provvedendo comunque sulle spese in base all'esito complessivo della lite 8.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
La disciplina dei provvedimenti sulle spese nel giudizio di legittimità è governata dall'art. 385 c.p.c. (#cite-source-1), il quale integra i principi generali sulla soccombenza dettati dall'art. 91 c.p.c. (#cite-source-2) con le specificità del rito di cassazione.
Il paragrafo descrive correttamente il ruolo dell'art. 385 c.p.c. nel rito di legittimità, come riportato nella fonte.
Di seguito si delineano i criteri operativi seguiti dalla Suprema Corte:(contesto generale)
Frase di transizione puramente introduttiva che non contiene affermazioni fattuali o normative specifiche.
1. Inquadramento normativo e principio di soccombenza Il criterio fondamentale è quello della soccombenza, in forza del quale la Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controparte (#cite-source-1), (#cite-source-2). La liquidazione avviene contestualmente alla decisione e comprende sia gli onorari di difesa che le spese vive (#cite-source-2), (#cite-source-7).
Il principio di soccombenza e la liquidazione di onorari e spese sono direttamente supportati dal testo dell'art. 91 c.p.c.
In caso di accoglimento, la Corte opera secondo diverse modalità a seconda dell'esito del giudizio (#cite-source-1): Cassazione senza rinvio: la Corte provvede direttamente sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. Cassazione con rinvio: la Corte ha la facoltà di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità oppure di rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio.
Le modalità di statuizione sulle spese in caso di cassazione senza rinvio o con rinvio corrispondono al testo dell'art. 385 c.p.c.
2. Criteri per la compensazione delle spese Ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (#cite-source-3), la Corte può disporre la compensazione parziale o totale delle spese esclusivamente in presenza di: Soccombenza reciproca. Assoluta novità della questione trattata. Mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
I presupposti per la compensazione delle spese (soccombenza reciproca, novità, mutamento giurisprudenza) sono elencati nell'art. 92 c.p.c.
3. Abuso del processo e condanna aggravata La Suprema Corte applica con rigore le sanzioni per l'abuso dello strumento processuale. Quando il ricorso è proposto o resistito con mala fede o colpa grave, la Corte può condannare la parte soccombente, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (#cite-source-3). Nelle decisioni più recenti, la proposizione di un ricorso basato su argomenti già dichiarati infondati da un orientamento consolidato può essere qualificata come abuso del processo, giustificando la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c. (#cite-source-8).
Il paragrafo cita l'art. 96 c.p.c. per la lite temeraria, ma la fonte [Source 3] contiene solo il testo dell'art. 92 c.p.c.
4. Raddoppio del contributo unificato Un profilo operativo costante riguarda l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 (#cite-source-6). In ogni caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la Corte è tenuta a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale (#cite-source-7). Tale statuizione ha natura doverosa e non discrezionale.
Sebbene la [Source 6] menzioni l'art. 13 DPR 115/2002, non contiene il testo del comma 1-quater relativo al raddoppio del contributo unificato.
5. Liquidazione e correzione Il contenuto della sentenza di cassazione deve sempre includere il dispositivo sulle spese, in conformità ai requisiti formali dell'art. 132 c.p.c. (#cite-source-5). Qualora la Corte riscontri un errore di diritto nella motivazione della sentenza impugnata, ma il dispositivo risulti conforme al diritto, essa procede alla correzione della motivazione** senza cassare la sentenza, provvedendo comunque sulle spese in base all'esito complessivo della lite (#cite-source-4).
Il richiamo all'art. 132 c.p.c. per i requisiti formali della sentenza e il riferimento alla correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c. sono corretti.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
