Costituzione in appello: forme, termini e adempimenti ex art. 347 c.p.c.
La disciplina delle forme e dei termini della costituzione in appello
La disciplina delle forme e dei termini della costituzione in appello è regolata dall'art. 347 c.p.c. 1, il quale opera un rinvio recettizio alle norme che disciplinano il procedimento davanti al tribunale, pur introducendo specifiche peculiarità e sanzioni per il grado di gravame.
Di seguito si delineano i termini perentori, gli adempimenti essenziali e le conseguenze processuali derivanti dall'inosservanza di tali precetti.
1. Inquadramento normativo e termini di costituzione
L'art. 347 c.p.c. distingue le modalità e i tempi di costituzione a seconda del ruolo processuale delle parti:
- Appellante: deve costituirsi secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale 1. Il rinvio è all'art. 165 c.p.c. 2, che impone all'attore (appellante) di costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione (ovvero entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini).
- Appellato e altre parti: devono costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. 1. La costituzione avviene secondo le forme dell'art. 166 c.p.c. 3.
- Appellato incidentale: qualora l'appellato intenda proporre appello incidentale, deve farlo, a pena di decadenza, all'interno della comparsa di risposta depositata nel termine sopra indicato 4.
2. Adempimenti essenziali e documentazione
L'art. 347, comma 2, c.p.c. prescrive che l'appellante inserisca nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata 1.
L'obbligo di deposito della sentenza, pur previsto dalla norma citata, deve essere coordinato con il sistema delle preclusioni e delle sanzioni processuali. Mentre l'inosservanza dei termini di costituzione è sanzionata espressamente dall'ordinamento, il deposito della copia della sentenza assolve primariamente alla funzione di consentire al giudice la verifica della fondatezza del gravame e la specificità dei motivi di impugnazione.
Per quanto riguarda il fascicolo di primo grado, l'appellante non è onerato dal deposito dello stesso, spettando al cancelliere, ex artt. 347 e 168 c.p.c., richiederne la trasmissione d'ufficio 1, 5, 6.
3. Sanzione dell'improcedibilità ex art. 348 c.p.c.
L'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante è colpita dalla sanzione dell'improcedibilità, rilevabile d'ufficio e dichiarata con sentenza 7.
Tale sanzione ha natura rigorosa e presidia il regolare svolgimento del processo di secondo grado. Ai fini della tempestività della costituzione dell'appellante, occorre fare riferimento al rispetto del termine di dieci giorni dalla notifica della citazione, secondo il meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c. 1, 2. L'eventuale mancato rispetto di tale termine perentorio preclude l'esame nel merito dell'impugnazione.
Conclusioni operative
Per evitare sanzioni irreversibili, l'appellante deve assicurarsi di:
- Effettuare il deposito della nota di iscrizione e degli atti entro 10 giorni dall'ultima notifica, come previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c. 1, 2.
- Inserire copia della sentenza impugnata per permettere al giudice il vaglio dei motivi di appello 1.
- Verificare la regolarità della costituzione in giudizio, atteso che l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. consegue alla mancata o tardiva costituzione nei termini di legge 7.
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Fonti:
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La disciplina delle forme e dei termini della costituzione in appello(contesto generale)
Introduzione generale al tema della costituzione in appello, priva di dati specifici o citazioni puntuali.
La disciplina delle forme e dei termini della costituzione in appello è regolata dall'art. 347 c.p.c. (#cite-source-1), il quale opera un rinvio recettizio alle norme che disciplinano il procedimento davanti al tribunale, pur introducendo specifiche peculiarità e sanzioni per il grado di gravame.
L'art. 347 c.p.c. citato nel testo disciplina effettivamente le forme e i termini della costituzione in appello tramite rinvio al tribunale.
Di seguito si delineano i termini perentori, gli adempimenti essenziali e le conseguenze processuali derivanti dall'inosservanza di tali precetti.(contesto generale)
Paragrafo di transizione che annuncia la struttura dell'esposizione senza introdurre fatti o norme specifiche.
1. Inquadramento normativo e termini di costituzione L'art. 347 c.p.c. distingue le modalità e i tempi di costituzione a seconda del ruolo processuale delle parti:
L'art. 347 c.p.c. in [Source 1] conferma la distinzione delle modalità di costituzione tra le parti.
Appellante: deve costituirsi secondo le forme e i termini previsti per i procedimenti davanti al tribunale (#cite-source-1). Il rinvio è all'art. 165 c.p.c. (#cite-source-2), che impone all'attore (appellante) di costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione (ovvero entro cinque giorni in caso di abbreviazione dei termini). Appellato e altre parti: devono costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c. (#cite-source-1). La costituzione avviene secondo le forme dell'art. 166 c.p.c. (#cite-source-3). Appellato incidentale: qualora l'appellato intenda proporre appello incidentale, deve farlo, a pena di decadenza, all'interno della comparsa di risposta depositata nel termine sopra indicato (#cite-source-5).
Il termine di 10 giorni per la costituzione dell'attore/appellante è previsto dall'art. 165 c.p.c. richiamato dal sistema.
2. Adempimenti essenziali e documentazione L'art. 347, comma 2, c.p.c. prescrive che l'appellante inserisca nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata (#cite-source-1).
L'art. 347 comma 2 c.p.c. in [Source 1] impone espressamente all'appellante di inserire copia della sentenza appellata nel fascicolo.
L'obbligo di deposito della sentenza, pur previsto dalla norma citata, deve essere coordinato con il sistema delle preclusioni e delle sanzioni processuali. Mentre l'inosservanza dei termini di costituzione è sanzionata espressamente dall'ordinamento, il deposito della copia della sentenza assolve primariamente alla funzione di consentire al giudice la verifica della fondatezza del gravame e la specificità dei motivi di impugnazione.(contesto generale)
Analisi sistematica sulla funzione del deposito della sentenza e sulle preclusioni, non direttamente presente nei testi normativi forniti.
Per quanto riguarda il fascicolo di primo grado, l'appellante non è onerato dal deposito dello stesso, spettando al cancelliere, ex artt. 347 e 168 c.p.c., richiederne la trasmissione d'ufficio (#cite-source-1), (#cite-source-6), (#cite-source-9).
L'art. 347 c.p.c. in [Source 1] conferma che il cancelliere richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice di primo grado.
3. Sanzione dell'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. L'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante è colpita dalla sanzione dell'improcedibilità, rilevabile d'ufficio e dichiarata con sentenza (#cite-source-4).
L'art. 348 c.p.c. in [Source 4] stabilisce che l'improcedibilità è dichiarata con sentenza se l'appellante non si costituisce nei termini.
Tale sanzione ha natura rigorosa e presidia il regolare svolgimento del processo di secondo grado. Ai fini della tempestività della costituzione dell'appellante, occorre fare riferimento al rispetto del termine di dieci giorni dalla notifica della citazione, secondo il meccanismo previsto dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c. (#cite-source-1), (#cite-source-2). L'eventuale mancato rispetto di tale termine perentorio preclude l'esame nel merito dell'impugnazione.
Il richiamo al termine di 10 giorni derivante dal combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c. è coerente con le fonti fornite.
Conclusioni operative Per evitare sanzioni irreversibili, l'appellante deve assicurarsi di: 1. Effettuare il deposito della nota di iscrizione e degli atti entro 10 giorni** dall'ultima notifica, come previsto dagli artt. 347 e 165 c.p.c. (#cite-source-1), (#cite-source-2). 2. Inserire copia della sentenza impugnata per permettere al giudice il vaglio dei motivi di appello (#cite-source-1). 3. Verificare la regolarità della costituzione in giudizio, atteso che l'improcedibilità ex art. 348 c.p.c. consegue alla mancata o tardiva costituzione nei termini di legge (#cite-source-4).
Sintesi operativa che riassume correttamente gli obblighi di deposito (10 giorni e copia sentenza) previsti dagli artt. 347 e 165 c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
