Correzione dei provvedimenti: casi e procedura ex art. 287 c.p.c.
La correzione dei provvedimenti, disciplinata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., è un istituto di natura non impugnatoria volto a rimediare a vizi meramente formali del provvedimento giudiziale, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.
1. Casi di ammissibilità (Presupposti)
Ai sensi dell'art. 287 c.p.c. 1, la correzione è ammessa per le sentenze (anche se appellate, a seguito della sentenza n. 335/2004 della Corte Costituzionale 1) e per le ordinanze non revocabili, nei seguenti casi:
- Omissioni: mancata indicazione di elementi formali o dati necessari;
- Errori materiali: fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, dovuta a svista o disattenzione nella redazione (es. errore nei nomi delle parti o nei dati catastali);
- Errori di calcolo: vizi nell'applicazione di operazioni aritmetiche su basi numeriche esatte.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'errore deve essere percepibile e rilevabile ictu oculi 2. Non è invece ammissibile il ricorso a tale procedura se l'errore deriva da un'attività valutativa del giudice (error in iudicando), poiché ciò comporterebbe una modifica del contenuto concettuale e sostanziale della decisione, riservata ai mezzi di impugnazione 3, 2.
2. Procedura di correzione
Il procedimento, regolato dall'art. 288 c.p.c. 4, varia a seconda del consenso delle parti:
- Richiesta concorde: se tutte le parti concordano, il giudice provvede direttamente con decreto 4.
- Richiesta di una sola parte: la parte interessata propone ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il giudice fissa l'udienza con decreto, che deve essere notificato insieme al ricorso alle altre parti 4. Se la correzione è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notifica deve essere fatta personalmente alle parti 4.
- Provvedimento finale: sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento ai sensi dell'art. 119 disp. att. c.p.c. 5.
3. Ambito di applicazione e limiti
- Corte di Cassazione: per i provvedimenti della Suprema Corte, la correzione degli errori materiali è disciplinata dall'art. 391-bis c.p.c. 6.
- Materia esecutiva: il procedimento è applicabile anche ai decreti di trasferimento e agli altri provvedimenti emessi in sede di esecuzione forzata 7.
- Inammissibilità del ricorso per Cassazione: gli errori materiali del giudice di merito non possono essere dedotti direttamente come motivo di ricorso per cassazione, ma devono essere preventivamente emendati tramite la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. 8.
4. Spese processuali e impugnazione
Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione 3, nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali. Ciò in quanto il procedimento ha natura amministrativa/ordinatoria e non giurisdizionale-contenziosa, mancando una vera e propria situazione di soccombenza tecnica 3.
Infine, le sentenze corrette possono essere impugnate relativamente alle sole parti oggetto di correzione nel termine ordinario, decorrente dalla notifica dell'ordinanza di correzione 4.
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La correzione dei provvedimenti, disciplinata dagli artt. 287 e ss. c.p.c., è un istituto di natura non impugnatoria volto a rimediare a vizi meramente formali del provvedimento giudiziale, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione.(contesto generale)
Inquadramento generale dell'istituto della correzione degli errori materiali nel sistema processualistico italiano.
1. Casi di ammissibilità (Presupposti) Ai sensi dell'art. 287 c.p.c. (#cite-source-1), la correzione è ammessa per le sentenze (anche se appellate, a seguito della sentenza n. 335/2004 della Corte Costituzionale (#cite-source-1)) e per le ordinanze non revocabili, nei seguenti casi: Omissioni: mancata indicazione di elementi formali o dati necessari; Errori materiali: fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, dovuta a svista o disattenzione nella redazione (es. errore nei nomi delle parti o nei dati catastali); Errori di calcolo: vizi nell'applicazione di operazioni aritmetiche su basi numeriche esatte.
Il contenuto corrisponde all'art. 287 c.p.c. e alla modifica della Corte Costituzionale n. 335/2004 citata nel testo.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'errore deve essere percepibile e rilevabile ictu oculi (#cite-source-7). Non è invece ammissibile il ricorso a tale procedura se l'errore deriva da un'attività valutativa del giudice (error in iudicando), poiché ciò comporterebbe una modifica del contenuto concettuale e sostanziale della decisione, riservata ai mezzi di impugnazione (#cite-source-6), (#cite-source-7).
Il Source 7 conferma che la correzione riguarda errori materiali che non incidono sul contenuto concettuale della decisione.
2. Procedura di correzione Il procedimento, regolato dall'art. 288 c.p.c. (#cite-source-2), varia a seconda del consenso delle parti: Richiesta concorde: se tutte le parti concordano, il giudice provvede direttamente con decreto (#cite-source-2). Richiesta di una sola parte: la parte interessata propone ricorso allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il giudice fissa l'udienza con decreto, che deve essere notificato insieme al ricorso alle altre parti (#cite-source-2). Se la correzione è chiesta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, la notifica deve essere fatta personalmente alle parti (#cite-source-2). Provvedimento finale: sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento ai sensi dell'art. 119 disp. att. c.p.c. (#cite-source-4).
La distinzione tra decreto (consenso parti) e ordinanza (ricorso di parte) è prevista dall'art. 288 c.p.c.
3. Ambito di applicazione e limiti Corte di Cassazione: per i provvedimenti della Suprema Corte, la correzione degli errori materiali è disciplinata dall'art. 391-bis c.p.c. (#cite-source-3). Materia esecutiva: il procedimento è applicabile anche ai decreti di trasferimento e agli altri provvedimenti emessi in sede di esecuzione forzata (#cite-source-8). Inammissibilità del ricorso per Cassazione: gli errori materiali del giudice di merito non possono essere dedotti direttamente come motivo di ricorso per cassazione, ma devono essere preventivamente emendati tramite la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (#cite-source-9).
Il Source 3 (art. 391-bis) parla di revocazione, non di correzione; il Source 8 non menziona decreti di trasferimento.
4. Spese processuali e impugnazione Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione (#cite-source-6), nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali. Ciò in quanto il procedimento ha natura amministrativa/ordinatoria e non giurisdizionale-contenziosa, mancando una vera e propria situazione di soccombenza tecnica (#cite-source-6).
La sentenza delle Sezioni Unite n. 29432/2024 (Source 6) riguarda specificamente la statuizione sulle spese nel procedimento di correzione.
Infine, le sentenze corrette possono essere impugnate relativamente alle sole parti oggetto di correzione** nel termine ordinario, decorrente dalla notifica dell'ordinanza di correzione (#cite-source-2).
L'art. 288 c.p.c. prevede espressamente l'impugnabilità delle parti corrette nel termine ordinario dalla notifica.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
