Art. 420-quater c.p.p.: assenza dell'imputato e conseguenze processuali
art. 420-quater c.p.p.
L'art. 420-quater c.p.p., come profondamente riscritto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), disciplina i provvedimenti del giudice nel caso in cui non sia possibile procedere in assenza dell'imputato a causa della mancata conoscenza della pendenza del processo 1, 2.
La norma rappresenta il "punto di caduta" del sistema di garanzie volto a evitare processi a carico di soggetti che non hanno avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, in ossequio ai principi dell'art. 6 CEDU 3 e della Direttiva (UE) 2016/343 2.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Ai sensi del comma 1 dell'art. 420-quater c.p.p. 1, il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere quando:
- L'imputato non è presente all'udienza;
- Non ricorrono le condizioni per dichiararne l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (es. notifica a mani proprie, rinuncia espressa, o prova certa della conoscenza volontaria) 4, 2;
- Non ricorre un legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p. 5.
Qualora non vi sia la certezza della conoscenza della pendenza del processo e non sia possibile dichiarare l'assenza, il giudice deve preliminarmente disporre che la notificazione sia effettuata personalmente all'imputato ad opera della polizia giudiziaria. Solo se tale ulteriore tentativo fallisce e permane l'incertezza sulla conoscenza del processo, scatta il meccanismo del 420-quater 6, 7.
2. Contenuto della sentenza di non doversi procedere
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. presenta caratteri peculiari 1:
- Inappellabilità: il provvedimento non è soggetto ad appello 2.
- Obbligo di ricerche: il giudice dispone che la persona sia ricercata dalla polizia giudiziaria fino alla scadenza del termine di prescrizione (calcolato ex art. 159 c.p.) 1.
- Avvertimenti obbligatori: la sentenza deve contenere l'avviso che, in caso di rintraccio, il processo sarà riaperto e che l'udienza di prosecuzione è già fissata (secondo scadenze predeterminate: marzo o ottobre a seconda del semestre di rintraccio) 1.
3. Conseguenze processuali e applicazione in udienza
La pronuncia della sentenza determina una stasi del processo di cognizione, con le seguenti conseguenze:
- Sospensione del corso del processo: il processo si arresta in attesa del rintraccio, ma non si estingue definitivamente fino al decorso dei termini di prescrizione 1.
- Atti urgenti e prove non rinviabili: ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p., finché le ricerche sono in corso, il giudice può assumere, su richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme dell'incidente probatorio 8.
- Misure cautelari: il giudice resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui sequestri, fermo restando che tali misure perdono efficacia se non sono state notificate entro termini specifici 8.
- Revoca della sentenza: se l'imputato viene rintracciato, la sentenza viene revocata e il processo prosegue nell'udienza già indicata nel provvedimento 1. Se invece il termine di prescrizione decorre senza rintraccio, la sentenza non può più essere revocata 1.
4. Differenze tra fasi processuali
Mentre nell'udienza preliminare il mancato accertamento della conoscenza porta alla sentenza di non doversi procedere 1, in fase di appello il regime è differenziato:
- Se l'imputato è l'appellante, si procede sempre in assenza (presunzione di conoscenza derivante dall'impugnazione) 9.
- Se l'imputato è il non appellante, la Corte dispone la sospensione del processo e le ricerche ai fini della notifica, ma con un regime parzialmente diverso che non prevede l'applicazione integrale degli artt. 420-quinquies e 420-sexies c.p.p. 9.
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che tale disciplina non è applicabile al procedimento di esecuzione, in quanto esso presuppone un giudicato già formato su una sentenza di cui l'imputato ha avuto (o avrebbe dovuto avere) conoscenza 10. Qualora si provi ex post che l'assenza era stata dichiarata indebitamente, il rimedio applicabile è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. 11.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
art. 420-quater c.p.p.(contesto generale)
Si tratta dell'intestazione dell'articolo di legge oggetto della trattazione.
L'art. 420-quater c.p.p., come profondamente riscritto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022), disciplina i provvedimenti del giudice nel caso in cui non sia possibile procedere in assenza dell'imputato a causa della mancata conoscenza della pendenza del processo (#cite-source-1), (#cite-source-9).
L'art. 420-quater c.p.p. disciplina effettivamente la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.
La norma rappresenta il "punto di caduta" del sistema di garanzie volto a evitare processi a carico di soggetti che non hanno avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, in ossequio ai principi dell'art. 6 CEDU (#cite-source-5) e della Direttiva (UE) 2016/343 (#cite-source-9).
Il riferimento all'art. 6 CEDU è coerente con il diritto a un equo processo e alla partecipazione dell'imputato.
1. Inquadramento normativo e presupposti Ai sensi del comma 1 dell'art. 420-quater c.p.p. (#cite-source-1), il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere quando: L'imputato non è presente all'udienza; Non ricorrono le condizioni per dichiararne l'assenza ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p. (es. notifica a mani proprie, rinuncia espressa, o prova certa della conoscenza volontaria) (#cite-source-2), (#cite-source-9); Non ricorre un legittimo impedimento ex art. 420-ter c.p.p. (#cite-source-3).
L'art. 420-quater comma 1 prevede la sentenza di non doversi procedere quando non ricorrono le condizioni dell'art. 420-bis.
Qualora non vi sia la certezza della conoscenza della pendenza del processo e non sia possibile dichiarare l'assenza, il giudice deve preliminarmente disporre che la notificazione sia effettuata personalmente all'imputato ad opera della polizia giudiziaria. Solo se tale ulteriore tentativo fallisce e permane l'incertezza sulla conoscenza del processo, scatta il meccanismo del 420-quater (#cite-source-11), (#cite-source-13).
Il testo dei chunk non descrive esplicitamente la procedura preliminare di notifica a mezzo polizia giudiziaria prima del 420-quater.
2. Contenuto della sentenza di non doversi procedere La sentenza emessa ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. presenta caratteri peculiari (#cite-source-1): Inappellabilità: il provvedimento non è soggetto ad appello (#cite-source-9). Obbligo di ricerche: il giudice dispone che la persona sia ricercata dalla polizia giudiziaria fino alla scadenza del termine di prescrizione (calcolato ex art. 159 c.p.) (#cite-source-1). Avvertimenti obbligatori: la sentenza deve contenere l'avviso che, in caso di rintraccio, il processo sarà riaperto e che l'udienza di prosecuzione è già fissata (secondo scadenze predeterminate: marzo o ottobre a seconda del semestre di rintraccio) (#cite-source-1).
L'art. 420-quater comma 3 prevede l'obbligo di ricerche da parte della polizia giudiziaria fino alla prescrizione.
3. Conseguenze processuali e applicazione in udienza La pronuncia della sentenza determina una stasi del processo di cognizione, con le seguenti conseguenze:(contesto generale)
Introduzione descrittiva delle conseguenze processuali senza citazioni specifiche.
Sospensione del corso del processo: il processo si arresta in attesa del rintraccio, ma non si estingue definitivamente fino al decorso dei termini di prescrizione (#cite-source-1). Atti urgenti e prove non rinviabili: ai sensi dell'art. 420-quinquies c.p.p., finché le ricerche sono in corso, il giudice può assumere, su richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme dell'incidente probatorio (#cite-source-4). Misure cautelari: il giudice resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui sequestri, fermo restando che tali misure perdono efficacia se non sono state notificate entro termini specifici (#cite-source-4). Revoca della sentenza: se l'imputato viene rintracciato, la sentenza viene revocata e il processo prosegue nell'udienza già indicata nel provvedimento (#cite-source-1). Se invece il termine di prescrizione decorre senza rintraccio, la sentenza non può più essere revocata (#cite-source-1).
L'art. 420-quinquies c.p.p. disciplina l'assunzione di prove non rinviabili durante le ricerche dell'imputato.
4. Differenze tra fasi processuali Mentre nell'udienza preliminare il mancato accertamento della conoscenza porta alla sentenza di non doversi procedere (#cite-source-1), in fase di appello il regime è differenziato: Se l'imputato è l'appellante, si procede sempre in assenza (presunzione di conoscenza derivante dall'impugnazione) (#cite-source-6). Se l'imputato è il non appellante, la Corte dispone la sospensione del processo e le ricerche ai fini della notifica, ma con un regime parzialmente diverso che non prevede l'applicazione integrale degli artt. 420-quinquies e 420-sexies c.p.p. (#cite-source-6).
L'art. 598-ter c.p.p. distingue tra imputato appellante e non appellante per la dichiarazione di assenza.
Infine, la giurisprudenza ha chiarito che tale disciplina non è applicabile al procedimento di esecuzione, in quanto esso presuppone un giudicato già formato su una sentenza di cui l'imputato ha avuto (o avrebbe dovuto avere) conoscenza (#cite-source-12). Qualora si provi ex post che l'assenza era stata dichiarata indebitamente, il rimedio applicabile è la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. (#cite-source-7).
Il Source 12 riguarda un procedimento di esecuzione e il Source 7 cita la rescissione del giudicato ex art. 629-bis.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
