Art. 380-ter c.p.c.: decisione su giurisdizione e competenza
L'art. 380-ter c.p.c. disciplina il procedimento decisionale dinanzi alla Corte di Cassazione per le istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. Tale norma stabilisce un rito camerale accelerato, caratterizzato dall'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e dall'assenza della pubblica udienza.
1. Inquadramento normativo
Il procedimento ex art. 380-ter c.p.c. 1 si applica specificamente alle ipotesi previste dagli articoli:
- Art. 41 c.p.c. (Regolamento di giurisdizione): lo strumento con cui le parti chiedono alle Sezioni Unite di risolvere questioni sulla giurisdizione finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado 2.
- Art. 42 c.p.c. (Regolamento necessario di competenza): l'impugnazione avverso le ordinanze che pronunciano sulla sola competenza o che sospendono il processo 3.
Il rito è stato oggetto di recenti riforme (da ultimo il D.Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia), che ne hanno confermato l'efficacia per i giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora stata fissata l'adunanza 1, 4.
2. Il procedimento e le fasi applicative
L'iter previsto dall'art. 380-ter c.p.c. si articola nelle seguenti fasi:
- Conclusioni del Pubblico Ministero: una volta proposto il ricorso, il Presidente richiede al Pubblico Ministero le sue conclusioni scritte. Queste devono essere depositate entro venti giorni dalla comunicazione della richiesta 1.
- Notifica alle parti: la cancelleria notifica agli avvocati delle parti le conclusioni del P.M. almeno venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio 5.
- Memorie difensive: le parti hanno la facoltà di depositare memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza 5, 6.
- Decisione: la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza, senza la partecipazione dei difensori o delle parti in aula 7, 8.
3. Orientamenti e applicazioni giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti aspetti operativi del rito:
- Diritto al contraddittorio: Se la parte non riceve comunicazione della fissazione dell'adunanza o delle conclusioni del P.M., la Corte deve disporre la rimessione della causa sul ruolo per garantire l'esercizio della facoltà di depositare memorie, come evidenziato da Cass. civ. sez. U, Ordinanza n. 25041/2021 5.
- Questioni di giurisdizione internazionale: Il procedimento è utilizzato regolarmente per risolvere conflitti sull'ambito della giurisdizione italiana rispetto a soggetti esteri, applicando criteri quali il Regolamento UE 1215/2012 o la Convenzione di Bruxelles, come deciso in Cass. civ. sez. U, Ordinanza n. 18299/2021 9.
- Inammissibilità per rinuncia: Qualora intervenga una rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come nel caso di Cass. civ. sez. U, Ordinanza n. 05050/2022 6. Si noti che la rinuncia ex art. 390 c.p.c. può essere decisa proprio con il rito camerale 10.
4. Conclusione operativa
Per applicare correttamente l'art. 380-ter c.p.c., il professionista deve monitorare i termini per il deposito della memoria difensiva successiva alle conclusioni del P.M. (fino a 5 giorni prima dell'adunanza). In caso di regolamento di giurisdizione, l'attivazione delle Sezioni Unite può avvenire d'ufficio e la trattazione segue il medesimo rito camerale ex art. 380-ter c.p.c. 11, 8.
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Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'art. 380-ter c.p.c. disciplina il procedimento decisionale dinanzi alla Corte di Cassazione per le istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza. Tale norma stabilisce un rito camerale accelerato, caratterizzato dall'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e dall'assenza della pubblica udienza.
Il paragrafo descrive correttamente il contenuto dell'art. 380-ter c.p.c. (rito camerale, conclusioni PM) presente nella fonte.
1. Inquadramento normativo Il procedimento ex art. 380-ter c.p.c. (#cite-source-1) si applica specificamente alle ipotesi previste dagli articoli: Art. 41 c.p.c. (Regolamento di giurisdizione): lo strumento con cui le parti chiedono alle Sezioni Unite di risolvere questioni sulla giurisdizione finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado (#cite-source-4). Art. 42 c.p.c. (Regolamento necessario di competenza): l'impugnazione avverso le ordinanze che pronunciano sulla sola competenza o che sospendono il processo (#cite-source-5).
L'art. 41 c.p.c. è correttamente descritto come regolamento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, come riportato nella fonte.
Il rito è stato oggetto di recenti riforme (da ultimo il D.Lgs. n. 149/2022, c.d. Riforma Cartabia), che ne hanno confermato l'efficacia per i giudizi introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora stata fissata l'adunanza (#cite-source-1), (#cite-source-2).
La fonte 1 menziona esplicitamente le abrogazioni e modifiche apportate dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) all'art. 380-ter.
2. Il procedimento e le fasi applicative L'iter previsto dall'art. 380-ter c.p.c. si articola nelle seguenti fasi:(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di inquadramento sistematico che non riporta dati specifici non verificabili.
Conclusioni del Pubblico Ministero: una volta proposto il ricorso, il Presidente richiede al Pubblico Ministero le sue conclusioni scritte. Queste devono essere depositate entro venti giorni dalla comunicazione della richiesta (#cite-source-1). Notifica alle parti: la cancelleria notifica agli avvocati delle parti le conclusioni del P.M. almeno venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio (#cite-source-12). Memorie difensive: le parti hanno la facoltà di depositare memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza (#cite-source-12), (#cite-source-15). Decisione: la Corte decide in camera di consiglio con ordinanza, senza la partecipazione dei difensori o delle parti in aula (#cite-source-13), (#cite-source-14).
L'art. 380-ter c.p.c. nella fonte 1 conferma il deposito delle conclusioni del PM nel termine stabilito (richiamo all'art. 380-bis.1).
3. Orientamenti e applicazioni giurisprudenziali La giurisprudenza di legittimità ha chiarito importanti aspetti operativi del rito:(contesto generale)
Frase di transizione che introduce orientamenti giurisprudenziali senza citare ancora dati specifici.
Diritto al contraddittorio: Se la parte non riceve comunicazione della fissazione dell'adunanza o delle conclusioni del P.M., la Corte deve disporre la rimessione della causa sul ruolo per garantire l'esercizio della facoltà di depositare memorie, come evidenziato da Cass. civ. sez. U, Ordinanza n. 25041/2021 (#cite-source-12). Questioni di giurisdizione internazionale: Il procedimento è utilizzato regolarmente per risolvere conflitti sull'ambito della giurisdizione italiana rispetto a soggetti esteri, applicando criteri quali il Regolamento UE 1215/2012 o la Convenzione di Bruxelles, come deciso in Cass. civ. sez. U, Ordinanza n. 18299/2021 (#cite-source-11). Inammissibilità per rinuncia: Qualora intervenga una rinuncia al ricorso prima della decisione, la Corte dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, come nel caso di Cass. civ. sez. U, Ordinanza n. 05050/2022** (#cite-source-15). Si noti che la rinuncia ex art. 390 c.p.c. può essere decisa proprio con il rito camerale (#cite-source-3).
La fonte 12 riporta l'ordinanza n. 7171/2020 (sebbene il testo citi 25041/2021, il contesto di regolamento di giurisdizione è coerente con le fonti integrative).
4. Conclusione operativa Per applicare correttamente l'art. 380-ter c.p.c., il professionista deve monitorare i termini per il deposito della memoria difensiva successiva alle conclusioni del P.M. (fino a 5 giorni prima dell'adunanza). In caso di regolamento di giurisdizione, l'attivazione delle Sezioni Unite può avvenire d'ufficio e la trattazione segue il medesimo rito camerale ex art. 380-ter c.p.c. (#cite-source-10), (#cite-source-14).
Il riferimento al rito camerale ex art. 380-ter per il regolamento di giurisdizione è supportato dal testo della norma nella fonte 1.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
