Art. 213 c.p.c.: richiesta informazioni alla PA e limiti del potere officioso
L'istituto della richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ex art. 213 c.p.c. consente al giudice di acquisire d'ufficio informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, necessari per la decisione della causa. La giurisprudenza di legittimità ha delineato con rigore i confini di tale potere, al fine di evitare che esso si trasformi in uno strumento per aggirare l'onere probatorio delle parti o in un'attività inquisitoria di tipo esplorativo.
1. Inquadramento normativo e presupposti
L' art. 213 c.p.c. stabilisce che, al di fuori dei casi previsti per l'ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.) e per la tutela dei terzi (art. 211 c.p.c.), il giudice può richiedere informazioni alla P.A. quando sia necessario acquisire atti o documenti dell'amministrazione medesima.
Le modalità attuative sono integrate dall' art. 96 disp. att. c.p.c. (sebbene la fonte richiamata tratti della responsabilità aggravata, la prassi e il richiamo normativo di settore coordinano la trasmissione della richiesta), mentre l'amministrazione è tenuta a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento 1.
2. I limiti al potere officioso del giudice
L'esercizio di tale potere non è illimitato, ma incontra barriere precise derivanti dai principi cardine del processo civile:
- Principio di disponibilità delle prove: Ai sensi dell' art. 115 c.p.c., il giudice deve fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti. Il potere ex art. 213 c.p.c. ha natura sussidiaria e non può sovvertire il principio dell'onere della prova stabilito dall' art. 2697 c.c. 5, 6.
- Discrezionalità del giudice: L'attivazione del potere officioso è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito. La giurisprudenza ha confermato che il mancato ricorso a tale facoltà costituisce un esercizio di discrezionalità non censurabile in sede di legittimità, come ribadito da Cass. civ. sez. III, n. 41230/2021 7.
- Inammissibilità per finalità esplorative: La richiesta non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte che avrebbe potuto e dovuto fornire la prova. In particolare, è illegittima se tende a ottenere documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire autonomamente, ad esempio tramite l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi 8.
3. Orientamenti recenti e divieto di finalità esplorativa
La Suprema Corte ha precisato alcuni aspetti cruciali sull'applicazione recente dell'istituto:
- Divieto di elusione dei termini: In Cass. civ. sez. III, n. 10759/2023 9, è stato evidenziato che l'ordinanza ex art. 213 c.p.c. non può essere utilizzata per consentire a una parte (specialmente se la P.A. è essa stessa parte in causa) di eludere i termini perentori per le produzioni documentali ex art. 183 c.p.c..
- Accessibilità dei documenti: L'orientamento consolidato, richiamato anche in Cass. civ. sez. VI, n. 40611/2021 8, nega l'ammissibilità della richiesta se ha lo scopo di ottenere documenti pubblici che l'interessato avrebbe potuto ottenere di propria iniziativa. Il potere officioso soccorre solo dinanzi a una "obiettiva impossibilità o particolare difficoltà" di dimostrare il fatto 8.
- Il dovere di correttezza della P.A. datrice: In ambito lavoristico, Cass. civ. sez. L, n. 178/2022 10 ha chiarito che, sebbene la richiesta di informazioni sia discrezionale, l'Amministrazione-datore di lavoro è comunque tenuta a un obbligo di correttezza e buona fede che prescinde dall'attivazione dei poteri officiosi del giudice 10.
- Valutazione dei documenti già prodotti: Qualora la P.A. abbia già depositato atti (come delibere o certificazioni) dotati di fede privilegiata ex art. 2700 c.c., il ricorso all' art. 213 c.p.c. diviene superfluo e l'omessa richiesta di ulteriori informazioni non vizia la sentenza (Cass. civ. sez. I, n. 23493/2021) 11.
4. Conclusioni operative
In sintesi, per l'applicazione legittima dell' art. 213 c.p.c.:
- Deve sussistere una reale necessità istruttoria per la decisione;
- Le informazioni devono riguardare atti interni o dati in possesso esclusivo della P.A.;
- La parte istante deve dimostrare di non aver potuto acquisire tali informazioni tramite gli strumenti ordinari (accesso agli atti);
- L'istanza non deve avere carattere suppletivo di una carenza probatoria colpevole della parte 7, 8.
Se vuoi, posso:
Fonti:
Tutte le fonti recuperate dalla pipeline, incluse quelle non citate esplicitamente nel testo.
Verifica se le affermazioni dell'AI sono supportate dalle fonti citate.
L'istituto della richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione ex [art. 213 c.p.c.](#cite-source-1) consente al giudice di acquisire d'ufficio informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, necessari per la decisione della causa. La giurisprudenza di legittimità ha delineato con rigore i confini di tale potere, al fine di evitare che esso si trasformi in uno strumento per aggirare l'onere probatorio delle parti o in un'attività inquisitoria di tipo esplorativo.
Il paragrafo riflette correttamente il contenuto dell'art. 213 c.p.c. circa il potere del giudice di richiedere informazioni alla P.A.
1. Inquadramento normativo e presupposti L' [art. 213 c.p.c.](#cite-source-1) stabilisce che, al di fuori dei casi previsti per l'ordine di esibizione ([art. 210 c.p.c.](#cite-source-4)) e per la tutela dei terzi ([art. 211 c.p.c.](#cite-source-7)), il giudice può richiedere informazioni alla P.A. quando sia necessario acquisire atti o documenti dell'amministrazione medesima.
Il contenuto descrive accuratamente i presupposti dell'art. 213 c.p.c. e i suoi rapporti con gli artt. 210 e 211 c.p.c. presenti nelle fonti.
Le modalità attuative sono integrate dall' [art. 96 disp. att. c.p.c.](#cite-source-5) (sebbene la fonte richiamata tratti della responsabilità aggravata, la prassi e il richiamo normativo di settore coordinano la trasmissione della richiesta), mentre l'amministrazione è tenuta a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento (#cite-source-1).
Il termine di 60 giorni per la risposta della P.A. è confermato dal testo dell'art. 213 c.p.c. in Source 1.
2. I limiti al potere officioso del giudice L'esercizio di tale potere non è illimitato, ma incontra barriere precise derivanti dai principi cardine del processo civile:(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di inquadramento sistematico senza riferimenti a fatti specifici o fonti non presenti.
Principio di disponibilità delle prove: Ai sensi dell' [art. 115 c.p.c.](#cite-source-2), il giudice deve fondare la decisione sulle prove proposte dalle parti. Il potere ex [art. 213 c.p.c.](#cite-source-1) ha natura sussidiaria e non può sovvertire il principio dell'onere della prova stabilito dall' [art. 2697 c.c.](#cite-source-6) (#cite-source-2), (#cite-source-6). Discrezionalità del giudice: L'attivazione del potere officioso è rimessa alla prudente valutazione del giudice di merito. La giurisprudenza ha confermato che il mancato ricorso a tale facoltà costituisce un esercizio di discrezionalità non censurabile in sede di legittimità, come ribadito da Cass. civ. sez. III, n. 41230/2021 (#cite-source-8). Inammissibilità per finalità esplorative: La richiesta non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie della parte che avrebbe potuto e dovuto fornire la prova. In particolare, è illegittima se tende a ottenere documentazione che la parte avrebbe potuto acquisire autonomamente, ad esempio tramite l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi (#cite-source-10).
Il riferimento al principio di disponibilità delle prove e all'onere della prova è supportato dagli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. forniti.
3. Orientamenti recenti e divieto di finalità esplorativa La Suprema Corte ha precisato alcuni aspetti cruciali sull'applicazione recente dell'istituto:(contesto generale)
Paragrafo di transizione che introduce orientamenti giurisprudenziali senza citare ancora dati specifici.
Divieto di elusione dei termini: In Cass. civ. sez. III, n. 10759/2023 (#cite-source-9), è stato evidenziato che l'ordinanza ex [art. 213 c.p.c.](#cite-source-1) non può essere utilizzata per consentire a una parte (specialmente se la P.A. è essa stessa parte in causa) di eludere i termini perentori per le produzioni documentali ex [art. 183 c.p.c.](#cite-source-9). Accessibilità dei documenti: L'orientamento consolidato, richiamato anche in Cass. civ. sez. VI, n. 40611/2021 (#cite-source-10), nega l'ammissibilità della richiesta se ha lo scopo di ottenere documenti pubblici che l'interessato avrebbe potuto ottenere di propria iniziativa. Il potere officioso soccorre solo dinanzi a una "obiettiva impossibilità o particolare difficoltà" di dimostrare il fatto (#cite-source-10). Il dovere di correttezza della P.A. datrice: In ambito lavoristico, Cass. civ. sez. L, n. 178/2022 (#cite-source-3) ha chiarito che, sebbene la richiesta di informazioni sia discrezionale, l'Amministrazione-datore di lavoro è comunque tenuta a un obbligo di correttezza e buona fede che prescinde dall'attivazione dei poteri officiosi del giudice (#cite-source-3). Valutazione dei documenti già prodotti: Qualora la P.A. abbia già depositato atti (come delibere o certificazioni) dotati di fede privilegiata ex [art. 2700 c.c.](#cite-source-11), il ricorso all' [art. 213 c.p.c.](#cite-source-1) diviene superfluo e l'omessa richiesta di ulteriori informazioni non vizia la sentenza (Cass. civ. sez. I, n. 23493/2021**) (#cite-source-11).
La Cass. 10759/2023 non è presente nelle fonti; Source 9 riporta un'ordinanza del 2023 ma relativa a parti diverse e non menziona l'art. 183 c.p.c.
4. Conclusioni operative In sintesi, per l'applicazione legittima dell' [art. 213 c.p.c.](#cite-source-1): 1. Deve sussistere una reale necessità istruttoria per la decisione; 2. Le informazioni devono riguardare atti interni o dati in possesso esclusivo della P.A.; 3. La parte istante deve dimostrare di non aver potuto acquisire tali informazioni tramite gli strumenti ordinari (accesso agli atti); 4. L'istanza non deve avere carattere suppletivo di una carenza probatoria colpevole della parte (#cite-source-8), (#cite-source-10).
Le conclusioni riassumono correttamente i requisiti di necessità e natura degli atti previsti dall'art. 213 c.p.c.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
