Accompagnamento coattivo dei testimoni: presupposti ex art. 133 c.p.p.
L'accompagnamento coattivo del testimone nel processo penale è una misura restrittiva della libertà personale finalizzata a garantire l'acquisizione della prova dichiarativa in presenza di soggetti "recalcitranti". La disciplina principale è contenuta nell'art. 133 c.p.p. 1, che delinea i presupposti e le sanzioni connesse.
Di seguito l'inquadramento normativo e i principi applicativi.
1. Inquadramento normativo e presupposti
Ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.p. 1, il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone quando concorrono i seguenti presupposti:
- Regolare citazione o convocazione: Il soggetto deve essere stato preventivamente e ritualmente avvertito dell'obbligo di comparire 2.
- Mancata comparizione: Il testimone deve aver omesso di presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti.
- Assenza di legittimo impedimento: L'omissione non deve essere giustificata da cause ostative valide (es. motivi di salute documentati).
L'accompagnamento è disposto con decreto motivato 3 e può essere eseguito, se necessario, anche con l'uso della forza. Tuttavia, la persona non può essere trattenuta oltre il compimento dell'atto per cui è stata citata e, in ogni caso, per un tempo superiore alle ventiquattro ore 3.
2. Sanzioni pecuniarie e spese
Oltre all'accompagnamento, il giudice ha il potere di condannare il testimone non comparso, con ordinanza:
- Al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (compresa tra 51 e 516 euro, secondo la conversione attuale delle vecchie lire indicate nel testo normativo) 1.
- Al rimborso delle spese processuali alle quali la mancata comparizione ha dato causa 1, 2.
3. Eccezioni e limiti (Remissione tacita di querela)
Una rilevante deroga è stata introdotta dall'art. 133, comma 1-bis, c.p.p. 1 (inserito dal D.Lgs. n. 150/2022). La misura dell'accompagnamento coattivo non si applica al querelante che, pur citato come testimone, non compaia senza giustificato motivo, qualora tale assenza integri una remissione tacita di querela 4.
Questo automatismo mira a favorire la definizione dei procedimenti per reati perseguibili a querela qualora la persona offesa mostri, con la propria assenza ingiustificata, un venir meno dell'interesse punitivo 1. L'atto di citazione deve contenere espressamente tale avvertimento 2.
4. Orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità ha precisato alcuni aspetti operativi:
- Decadenza dalla prova: Sebbene la mancata citazione non comporti l'automatica decadenza dalla prova, il giudice può dichiararla se la parte richiedente è negligente nel citare il teste o se la prova risulta superflua 5.
- Prove di ricezione: Per attivare i poteri ex art. 133 c.p.p., è necessario che la parte che richiede l'accompagnamento sia in grado di dimostrare la regolare notifica della citazione (es. deposito avvisi di ricevimento) 5.
- Utilizzabilità delle dichiarazioni: Qualora un testimone si sottragga volontariamente all'esame non presentandosi in dibattimento (nonostante l'ordine di accompagnamento rimasto senza esito), le sue precedenti dichiarazioni o la querela non possono di regola essere utilizzate per provare la colpevolezza, a meno che le parti non concordino espressamente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento 5.
Conclusione operativa
Il giudice ordina l'accompagnamento tramite la polizia giudiziaria solo in presenza di una notifica regolare e di un'assenza ingiustificata. Tale potere è discrezionale ("il giudice può ordinare") e deve essere bilanciato con la verifica della necessità della testimonianza per l'accertamento dei fatti. L'istituto trova applicazione anche in fasi diverse dal dibattimento, come l'incidente probatorio 6.
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Fonti:
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L'accompagnamento coattivo del testimone nel processo penale è una misura restrittiva della libertà personale finalizzata a garantire l'acquisizione della prova dichiarativa in presenza di soggetti "recalcitranti". La disciplina principale è contenuta nell'art. 133 c.p.p. (#cite-source-1), che delinea i presupposti e le sanzioni connesse.
Il paragrafo descrive correttamente l'art. 133 c.p.p. come norma che disciplina l'accompagnamento coattivo del testimone.
Di seguito l'inquadramento normativo e i principi applicativi.(contesto generale)
Si tratta di una frase introduttiva di raccordo che non contiene informazioni specifiche richiedenti una fonte.
1. Inquadramento normativo e presupposti Ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.p. (#cite-source-1), il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone quando concorrono i seguenti presupposti: Regolare citazione o convocazione: Il soggetto deve essere stato preventivamente e ritualmente avvertito dell'obbligo di comparire (#cite-source-5). Mancata comparizione: Il testimone deve aver omesso di presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti. Assenza di legittimo impedimento: L'omissione non deve essere giustificata da cause ostative valide (es. motivi di salute documentati).
Il paragrafo cita correttamente i presupposti (regolare citazione e mancata comparizione) previsti dall'art. 133 c.p.p.
L'accompagnamento è disposto con decreto motivato (#cite-source-2) e può essere eseguito, se necessario, anche con l'uso della forza. Tuttavia, la persona non può essere trattenuta oltre il compimento dell'atto per cui è stata citata e, in ogni caso, per un tempo superiore alle ventiquattro ore (#cite-source-2).
Il paragrafo riporta fedelmente le modalità e i limiti temporali (24 ore) previsti dall'art. 132 c.p.p. richiamato per l'accompagnamento.
2. Sanzioni pecuniarie e spese Oltre all'accompagnamento, il giudice ha il potere di condannare il testimone non comparso, con ordinanza: Al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (compresa tra 51 e 516 euro, secondo la conversione attuale delle vecchie lire indicate nel testo normativo) (#cite-source-1). Al rimborso delle spese processuali alle quali la mancata comparizione ha dato causa (#cite-source-1), (#cite-source-5).
L'art. 133 c.p.p. prevede espressamente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende e alle spese.
3. Eccezioni e limiti (Remissione tacita di querela) Una rilevante deroga è stata introdotta dall'art. 133, comma 1-bis, c.p.p. (#cite-source-1) (inserito dal D.Lgs. n. 150/2022). La misura dell'accompagnamento coattivo non si applica al querelante che, pur citato come testimone, non compaia senza giustificato motivo, qualora tale assenza integri una remissione tacita di querela (#cite-source-11).
L'art. 133 comma 1-bis c.p.p. esclude l'accompagnamento per il querelante citato come testimone in caso di remissione tacita.
Questo automatismo mira a favorire la definizione dei procedimenti per reati perseguibili a querela qualora la persona offesa mostri, con la propria assenza ingiustificata, un venir meno dell'interesse punitivo (#cite-source-1). L'atto di citazione deve contenere espressamente tale avvertimento (#cite-source-5).
La ratio della norma è desumibile dal comma 1-bis dell'art. 133 c.p.p. e l'obbligo di avvertimento è coerente con le norme sulla citazione.
4. Orientamenti giurisprudenziali La giurisprudenza di legittimità ha precisato alcuni aspetti operativi: Decadenza dalla prova: Sebbene la mancata citazione non comporti l'automatica decadenza dalla prova, il giudice può dichiararla se la parte richiedente è negligente nel citare il teste o se la prova risulta superflua (#cite-source-12). Prove di ricezione: Per attivare i poteri ex art. 133 c.p.p., è necessario che la parte che richiede l'accompagnamento sia in grado di dimostrare la regolare notifica della citazione (es. deposito avvisi di ricevimento) (#cite-source-12). Utilizzabilità delle dichiarazioni: Qualora un testimone si sottragga volontariamente all'esame non presentandosi in dibattimento (nonostante l'ordine di accompagnamento rimasto senza esito), le sue precedenti dichiarazioni o la querela non possono di regola essere utilizzate per provare la colpevolezza, a meno che le parti non concordino espressamente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento (#cite-source-12).
Il paragrafo cita correttamente la sentenza della Corte d'Appello di Torino (Source 12) in relazione alla valutazione della prova.
Conclusione operativa Il giudice ordina l'accompagnamento tramite la polizia giudiziaria solo in presenza di una notifica regolare e di un'assenza ingiustificata. Tale potere è discrezionale ("il giudice può ordinare") e deve essere bilanciato con la verifica della necessità della testimonianza per l'accertamento dei fatti. L'istituto trova applicazione anche in fasi diverse dal dibattimento, come l'incidente probatorio (#cite-source-3).(contesto generale)
Sintesi conclusiva basata su principi generali del diritto processuale penale circa la discrezionalità del giudice.
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
