Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro
1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 , ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.