Art. 709 c.p. — Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
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Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.
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