Art. 707 c.p. — Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Testo dell'articolo
Art. 707. Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicita', o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, e' colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni. 52
Aggiornamenti
52 La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971, n. 14 (in G.U. 1ª s.s. 10/2/1971, n. 35), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 707 del codice penale , limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta".
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