Art. 690 c.p. — Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Testo dell'articolo
Art. 690. Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.
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