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Art. 645 c.p. — Frode in emigrazione

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Art. 645. Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o per altri, denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o piu' persone.

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Avv. Federico Papa
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