In vigoreNormativaCodice penale

Art. 638 c.p.

Testo dell'articolo

Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o piu' animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni [modificato] .

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 638 c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale