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Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale

Testo dell'articolo

Art. 622. Rivelazione di segreto professionale

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, [modificato] sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

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Avv. Federico Papa
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