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Art. 613-ter c.p. - Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Testo dell'articolo

Art. 613-ter. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [modificato].

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