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Art. 609 octies c.p. — Violenza sessuale di gruppo

Testo dell'articolo

Art. 609 octies. Violenza sessuale di gruppo

-octies. (Violenza sessuale di gruppo). La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con la reclusione da otto a quattordici anni. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. 386

Aggiornamenti

386 La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 202 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 609-octies del codice penale , nella parte in cui non prevede che nei casi di minore gravita' la pena da esso comminata e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".

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