In vigoreNormativaCodice penale
Art. 609 c.p. — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Testo dell'articolo
Art. 609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, e' punito con la reclusione fino ad un anno.
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