Art. 590 quater c.p. - Computo delle circostanze
Testo dell'articolo
Art. 590 quater. Computo delle circostanze
Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli [98](/it-IT/fonte/codice-penale/art-98) e [114](/it-IT/fonte/codice-penale/art-114), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. [modificato]
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