Art. 581 c.p. — Percosse
Testo dell'articolo
Art. 581. Percosse
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, salvo che ricorra la circostanza aggravante prevista dall'[articolo 61](/it-IT/fonte/codice-penale/art-61), numero 11-octies), [modificato] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
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