Art. 518.2 c.p. — Confisca obbligatoria e per equivalente
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Art. 518.2. Confisca obbligatoria e per equivalente
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2. (Confisca obbligatoria e per equivalente). [modificato] . Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 474-bis](/it-IT/fonte/codice-penale/art-474-bis), secondo e quarto comma [modificato] .
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