In vigoreNormativaCodice penale

Art. 518 terdecies c.p.

Testo dell'articolo

Art. 518 terdecies.

decies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). [modificato] Chiunque, fuori dei casi previsti dall'[articolo 285](/it-IT/fonte/codice-penale/art-285), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura e' punito con la reclusione da dieci a sedici anni. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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