Art. 518 octies c.p.
Testo dell'articolo
Art. 518 octies.
-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali). [modificato] Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e' punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. [modificato]
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