Art. 513 bis c.p. — Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Testo dell'articolo
Art. 513 bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni. La pena e' aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attivita' finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 125 233
Aggiornamenti
125 La L. 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1 e 3) che la pena stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
233 Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che la pena stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
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