In vigoreNormativaCodice penale

Art. 500 c.p. — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Testo dell'articolo

Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 500 c.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale