Art. 500 c.p. — Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Testo dell'articolo
Art. 500. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da lire mille a ventimila.
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